Art. 15.
                      (Istituzioni di garanzia)

  1.  Il  controllo  sulla banca dati nazionale del DNA e' esercitato
dal  Garante  per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti vigenti.
  2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le
scienze  della  vita  (CNBBSV)  garantisce l'osservanza dei criteri e
delle  norme  tecniche  per il funzionamento del laboratorio centrale
per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per
la  protezione  dei  dati  personali,  verifiche  presso  il medesimo
laboratorio  centrale  e  i  laboratori che lo alimentano, formulando
suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri
di  sicurezza  e  le  garanzie  previste,  nonche' ogni altro aspetto
ritenuto utile per il miglioramento del servizio.
  3.  Il  Garante  per  la  protezione dei dati personali e il CNBBSV
provvedono  all'espletamento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  1 e 2
nell'ambito  delle  risorse  umane, strumentali e finanziarie gia' in
dotazione agli stessi.