Art. 19.
    (Informazione al Parlamento sulle attivita' della banca dati
            nazionale del DNA e del laboratorio centrale
                     per la medesima banca dati)

  1.   I   Ministri  dell'interno  e  della  giustizia  informano  il
Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attivita' svolte, nel
periodo  di  riferimento,  rispettivamente dalla banca dati nazionale
del  DNA  e  dal  laboratorio  centrale  per  la medesima banca dati,
nonche'  in  ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal
presente capo per le parti di rispettiva competenza.