Art. 19. (Informazione al Parlamento sulle attivita' della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati) 1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attivita' svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonche' in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.