Art. 2.
                       (Ordine di esecuzione)

  1.  Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dal
novantesimo   giorno   successivo  al  deposito  dello  strumento  di
adesione,   in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  51,
paragrafo 3, dello stesso Trattato.