Art. 22. (Status e poteri dei componenti di operazioni comuni) 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorita' rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unita' miste, sottoscritto dall'autorita' di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato e' autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49, e' il seguente: «Art. 9. - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine puo' autorizzare personale appartenente alle Forze di polizia o ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalita' dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui e' dotato per fini di difesa. 2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalita' accompagnate purche' sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocita'. 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. 2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa. 2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.».