Art. 22.
        (Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

  1.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  24  del Trattato, gli
appartenenti  agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che
partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati
dalle  autorita'  rispettivamente  competenti,  possono  svolgere  le
funzioni   previste   dall'atto   costitutivo   delle  unita'  miste,
sottoscritto  dall'autorita'  di  pubblica  sicurezza  individuata ai
sensi  dell'articolo  3  della  presente legge, nei limiti consentiti
dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio
dello   Stato.  Agli  stessi  soggetti,  nei  medesimi  limiti,  sono
attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di
polizia giudiziaria.
  2.  Salvo  che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il
porto  nel  territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di
cui   all'articolo   28   del   Trattato   e'  autorizzato  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge  21 febbraio 1990, n. 36, e successive
modificazioni.
 
          Nota all'art. 22:
             -  Il testo dell'art. 9 della legge 21 febbraio 1990, n.
          36   (Nuove   norme  sulla  detenzione  delle  armi,  delle
          munizioni,     degli     esplosivi     e    dei    congegni
          assimilati), pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   28
          febbraio 1990, n. 49, e' il seguente:
             «Art. 9. - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega,
          il  prefetto  della  provincia  di confine puo' autorizzare
          personale  appartenente  alle Forze di polizia o ai Servizi
          di  sicurezza  di  altro  Stato,  che  sia  al  seguito  di
          personalita'  dello Stato medesimo, ad introdurre e portare
          le armi di cui e' dotato per fini di difesa.
             2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di permanenza
          in   Italia   delle   personalita'   accompagnate   purche'
          sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocita'.
             2-bis.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 puo' essere
          rilasciata  altresi'  agli  agenti  di  polizia  dei  Paesi
          appartenenti  all'Unione  europea e degli altri Paesi con i
          quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione
          interfrontaliera  per  lo  svolgimento di servizi congiunti
          con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
             2-ter.  I  soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis
          possono  utilizzare  le  armi  esclusivamente per legittima
          difesa.
             2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di
          Paesi  diversi  da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo
          svolgimento  dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si
          osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          43  della  Convenzione  del 19 giugno 1990, di applicazione
          dell'Accordo  di  Schengen,  resa  esecutiva dalla legge 30
          settembre 1993, n. 388.».