Art. 24.
 (Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale)

  1.  Dopo  l'articolo 224 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art.  224-bis.  -  (Provvedimenti  del  giudice per le perizie che
richiedono  il  compimento  di atti idonei ad incidere sulla liberta'
personale). - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato
o  tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della  reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia
e'  necessario  compiere  atti  idonei  ad  incidere  sulla  liberta'
personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo
orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del
DNA  o  accertamenti medici, e non vi e' il consenso della persona da
sottoporre  all'esame  del  perito,  il  giudice, anche d'ufficio, ne
dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta
assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
  2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al
comma 1 contiene, a pena di nullita':
   a) le  generalita'  della persona da sottoporre all'esame e quanto
altro valga ad identificarla;
   b) l'indicazione  del reato per cui si procede, con la descrizione
sommaria del fatto;
   c) l'indicazione  specifica  del  prelievo  o dell'accertamento da
effettuare   e   delle   ragioni   che   lo   rendono   assolutamente
indispensabile per la prova dei fatti;
   d) l'avviso della facolta' di farsi assistere da un difensore o da
persona di fiducia;
   e) l'avviso  che,  in  caso  di  mancata comparizione non dovuta a
legittimo   impedimento,  potra'  essere  ordinato  l'accompagnamento
coattivo ai sensi del comma 6;
   f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il
compimento dell'atto e delle modalita' di compimento.
  3.  L'ordinanza  di  cui  al comma I e' notificata all'interessato,
all'imputato  e  al  suo difensore nonche' alla persona offesa almeno
tre   giorni   prima  di  quello  stabilito  per  l'esecuzione  delle
operazioni peritali.
  4.  Non  possono  in  alcun  caso  essere  disposte  operazioni che
contrastano  con  espressi  divieti  posti  dalla legge o che possono
mettere  in  pericolo  la vita, l'integrita' fisica o la salute della
persona  o  del  nascituro,  ovvero  che,  secondo la scienza medica,
possono provocare sofferenze di non lieve entita'.
  5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della
dignita'  e  del  pudore  di  chi  vi  e' sottoposto. In ogni caso, a
parita' di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
  6.  Qualora  la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al
comma I  non  compare  senza  addurre  un  legittimo  impedimento, il
giudice  puo' disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel
luogo,  nel  giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta
di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone
che  siano  eseguiti  coattivamente.  L'uso  di  mezzi di coercizione
fisica  e'  consentito  per  il  solo  tempo  strettamente necessario
all'esecuzione  del  prelievo  o  dell'accertamento.  Si applicano le
disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
  7.  L'atto  e'  nullo  se  la persona sottoposta al prelievo o agli
accertamenti non e' assistita dal difensore nominato".