Art. 28.
     (Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)

  1.  All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono
aggiunte,   in   fine,  le  seguenti  parole:  "ovvero  che  comporti
l'esecuzione  di  accertamenti o prelievi su persona vivente previsti
dall'articolo 224-bis".
 
          Note all'art. 28:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  392  del codice di
          procedura penale come modificato dalla presente legge:
             «Art.   393  (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle  indagini
          preliminari  il  pubblico ministero e la persona sottoposta
          alle  indagini  possono  chiedere al giudice che si proceda
          con incidente probatorio:
              a)  all'assunzione  della testimonianza di una persona,
          quando  vi  e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
          potra'  essere  esaminata nel dibattimento per infermita' o
          altro grave impedimento;
              b)  all'assunzione  di  una  testimonianza  quando, per
          elementi  concreti  e  specifici,  vi  e' fondato motivo di
          ritenere  che  la persona sia esposta a violenza, minaccia,
          offerta  o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
          non deponga o deponga il falso;
              c)  all'esame della persona sottoposta alle indagini su
          fatti concernenti la responsabilita' di altri;
              d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
              e)  al  confronto  tra  persone  che in altro incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti,  quando ricorre una delle circostanze previste
          dalle lettere a) e b);
              f)  a  una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
          prova  riguarda  una  persona,  una  cosa o un luogo il cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
              g)  a  una  ricognizione, quando particolari ragioni di
          urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
             1-bis.  Nei  procedimenti  per  i  delitti  di  cui agli
          articoli  572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
          609-octies,   612-bis,  600,  600-bis,  600-ter,  anche  se
          relativo  al  materiale  pornografico  di  cui all'articolo
          600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il
          pubblico   ministero,  anche  su  richiesta  della  persona
          offesa,  o  la  persona  sottoposta  alle  indagini possono
          chiedere   che   si   proceda   con   incidente  probatorio
          all'assunzione  della  testimonianza  di  persona minorenne
          ovvero  della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
          delle ipotesi previste dal comma 1.
             2.  Il  pubblico  ministero e la persona sottoposta alle
          indagini  possono  altresi'  chiedere  una  perizia che, se
          fosse  disposta  nel  dibattimento, ne potrebbe determinare
          una  sospensione  superiore  a  sessanta  giorni ovvero che
          comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
          vivente previste dall'art. 224-bis.».