Art. 4.
                      (Risarcimento del danno)

  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato,
quando   agenti  di  una  Parte  contraente  operano  nel  territorio
nazionale,  lo  Stato  italiano  provvede  al  risarcimento dei danni
causati  dal  personale  straniero  limitatamente  a quelli derivanti
dallo  svolgimento  delle  attivita' svolte conformemente al medesimo
Trattato.