Art. 5. (Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA) 1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA. 2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.