Art. 13.


          Congressi sull'alimentazione della prima infanzia


  1.   I  congressi  e  in  genere  ogni  manifestazione  scientifica
comprendente  in qualunque modo la trattazione di tematiche sanitarie
attinenti  l'alimentazione  della  prima infanzia sono orientati allo
sviluppo   e   alla   diffusione   delle   conoscenze   nei   settori
dell'alimentazione  delle  gestanti,  dei  lattanti e bambini e delle
patologie relative.
  2.  I  congressi  e  le  manifestazioni  di  cui  al  comma  1 sono
programmati  e svolti privilegiando le finalita' tecnico-scientifiche
per un valido aggiornamento professionale.
  3. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1 sono segnalati
al  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali
almeno  novanta  giorni  prima  del loro svolgimento a cura dell'ente
organizzatore  che  deve fornire contestualmente i dati relativi alla
validita'  scientifica  nonche'  alle  modalita'  di  svolgimento. Il
Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora
non  ravvisi  i requisiti di cui ai commi 1 e 2, entro quarantacinque
giorni,  invita  l'ente  organizzatore  ad  apportare  le  necessarie
variazioni o si esprime negativamente.
  4.  E'  fatto divieto alle imprese interessate agli alimenti per la
prima  infanzia  di ricorrere a qualsiasi sistema diretto e indiretto
di   contribuzione   e   sponsorizzazione   nella   organizzazione  o
partecipazione  a  congressi  e manifestazioni scientifiche in cui si
trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.
  5.  Il divieto di cui al comma 4 non si applica a congressi e corsi
di  formazione proposti da societa' scientifiche nazionali, che nelle
attivita'   di   competenza  si  siano  distinte  per  la  promozione
dell'allattamento   materno  e  di  una  corretta  alimentazione  del
lattante e del bambino conformemente ai criteri del presente decreto,
o  da  ASL  o  aziende  ospedaliere  o  universitarie,  appositamente
autorizzati  dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
  6.  Per  l'attuazione del comma 5, oltre ai dati di cui al comma 3,
deve  essere presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  la  documentazione  concernente  l'entita'  della
partecipazione finanziaria delle imprese, che, complessivamente, puo'
coprire comunque solo una parte minoritaria della spesa, nonche' ogni
elemento  utile  a  garantire  l'indipendenza  e  la  trasparenza dei
contenuti   scientifici   del   congresso   o   della  manifestazione
scientifica.
  7.  La  documentazione indicata al comma 6 deve essere trasmessa al
Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche sociali per il
tramite  delle  regioni interessate per la sede della manifestazione;
l'inoltro  di detta documentazione viene effettuato se rispondente ai
criteri del presente articolo.