Art. 21.


                 Clausola di invarianza finanziaria


  1.  Dall'attuazione  del presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Le  amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al
presente  decreto  con  le  risorse  umane,  finanziare e strumentali
disponibili a legislazione vigente.