Art. 6. 
 
 
                       Criteri di composizione 
 
 
  1. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai  criteri  di
composizione fissati nell'allegato I, tenendo conto  delle  norme  di
cui all'allegato V. 
  2. Per gli alimenti per lattanti  a  base  di  proteine  del  latte
vaccino di cui all'allegato I, punto  2.1,  con  un  tenore  proteico
compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l'idoneita' per
la particolare alimentazione  dei  lattanti  deve  essere  dimostrata
mediante  studi  adeguati,  effettuati  sulla  base  di  orientamenti
scientifici  universalmente  riconosciuti   sulla   progettazione   e
sull'effettuazione di tali studi. 
  3. Per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici  di
cui all'allegato I, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il
minimo e  0,56  g/100  kJ  (2,25  g/100  kcal),  l'idoneita'  per  la
particolare  alimentazione  dei  lattanti  deve   essere   dimostrata
mediante  studi  adeguati,  effettuati  sulla  base  di  orientamenti
scientifici  universalmente  riconosciuti   sulla   progettazione   e
sull'effettuazione di tali studi e deve essere  conforme  alle  norme
stabilite nell'allegato VI. 
  4. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai  criteri
di composizione fissati nell'allegato II, tenendo conto  delle  norme
di cui all'allegato V. 
  5. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono
richiedere,  per  essere  pronti  per  il  consumo,  ove  necessario,
unicamente l'aggiunta di acqua.