IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, e successive  modificazioni,
ed in particolare gli articoli 33 e 34; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con cui si prevede l'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, ed in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36,  recante  nuovo  ordinamento
del Corpo forestale dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.  462,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005,  n.
79, recante  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali; 
  Visto il decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in  particolare
l'articolo 14-terdecies; 
  Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n.  182,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2005,  n.  231,   ed   in
particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
4 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  6
dicembre 2006, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale  appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali,  alle   aree
funzionali, alle posizioni economiche ed  ai  profili  professionali,
con  riferimento  alla  sede  centrale  ed  alle  sedi   periferiche,
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Vista la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 1047; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007,  n.
70, recante riordino degli organismi  operanti  presso  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  anteriormente  al  4
luglio 2006; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, concernente regolamento recante  riorganizzazione  del  Ministero
delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   a   norma
dell'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
55, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.
121, con il quale e' stata confermata la denominazione del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  sono   state
confermate al predetto  Ministero,  tra  l'altro,  le  competenze  in
materia di produzione e prima trasformazione dei  prodotti  agricoli,
come definiti al  paragrafo  1  dell'articolo  32  del  Trattato  che
istituisce  la  Comunita'  europea,  nonche'  dei  prodotti  definiti
agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale; 
  Visto l'articolo 74 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2009; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme  per
il federalismo; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                    Organizzazione del Ministero 
 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti statali  ad  esso  spettanti  in  materia  di  agricoltura  e
foreste,   caccia,   alimentazione,   pesca,   produzione   e   prima
trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal  paragrafo  1
dell'articolo 32 del Trattato che istituisce  la  Comunita'  europea,
come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato  con  legge  16
giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente  normativa  comunitaria  e
nazionale, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti: 
   a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali; 
   b) Dipartimento delle politiche competitive  del  mondo  rurale  e
della qualita'; 
   c)  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. 
  2. I capi dei Dipartimenti svolgono  esclusivamente  i  compiti  ed
esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo  e
collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi,  di  cui  al
presente regolamento. 
  3.  Ogni  Direzione  generale  assicura  il  coordinamento  con  le
politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  degli
uffici esistenti. 
 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Si trascrive il testo  degli  articoli  33  e  34  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
             «Art.  33  (Attribuzioni).  -  1.  Il  Ministro  per  le
          politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
          assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
          politiche agricole e forestali e Ministero delle  politiche
          agricole e forestali. 
             2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i  compiti
          spettanti allo Stato in materia di agricoltura  e  foreste,
          caccia  e  pesca,  ai  sensi  dell'art.   2   del   decreto
          legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo  quanto
          previsto dagli  articoli  25  e  26  del  presente  decreto
          legislativo. 
             3.  Il  Ministero  svolge  in  particolare,  nei  limiti
          stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4
          giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
          aree funzionali: 
              a) agricoltura e pesca: elaborazione  e  coordinamento,
          di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, delle linee di politica agricola e  forestale,  in
          coerenza  con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura   e
          rappresentanza degli interessi della pesca  e  acquacoltura
          nell'ambito della politica di mercato in  sede  comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle  politiche  relative   all'attivita'   di   pesca   e
          acquacoltura, in materia di gestione delle risorse  ittiche
          marine  di  interesse  nazionale,  di  importazione  e   di
          esportazione dei prodotti ittici,  nell'applicazione  della
          regolamentazione comunitaria e di  quella  derivante  dagli
          accordi  internazionali  e  l'esecuzione   degli   obblighi
          comunitari ed internazionali riferibili a livello  statale;
          adempimenti relativi al Fondo  Europeo  di  Orientamento  e
          Garanzia  in  Agricoltura  (FEOGA),  sezioni   garanzia   e
          orientamento, a livello nazionale e  comunitario,  compresa
          la verifica della regolarita' delle operazioni relative  al
          FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e  vigilanza  sugli
          organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
          della Commissione del 7 luglio 1995; 
              b)  qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  dei  servizi:
          riconoscimento   degli    organismi    di    controllo    e
          certificazione   per   la   qualita';   trasformazione    e
          commercializzazione dei prodotti agricoli e  agroalimentari
          come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea,  come  modificato   dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 
          209; tutela e valorizzazione della  qualita'  dei  prodotti
          agricoli e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione  e
          tutela della produzione ecocompatibile  e  delle  attivita'
          agricole  nelle   aree   protette;   certificazione   delle
          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
          del  codex  alimentarius;  valorizzazione   economica   dei
          prodotti agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e  sostegno
          delle unioni e delle associazioni nazionali dei  produttori
          agricoli;   accordi   interprofessionali   di    dimensione
          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
          l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
          del decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.  462  -  nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari  e
          ad uso agrario; controllo sulla  qualita'  delle  merci  di
          importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.». 
             «Art. 34 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
          dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
          presente decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
          definite nel precedente articolo.». 
             - Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
             - Si trascrive il testo del  comma  4-bis  dell'art.  17
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
             «4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  1  della  legge  17
          maggio  1999,  n.  144,  recante  «Misure  in  materia   di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali»: 
             «Art. 1 (Costituzione di  unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
             2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma  1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
              a) l'assistenza e il supporto tecnico per  le  fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
              b) la gestione del Sistema di monitoraggio  di  cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
              c) l'attivita' volta  alla  graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
             3. Le attivita' volte alla costituzione  dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
             4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
             5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per
          la  programmazione  economica   (CIPE)   il   «Sistema   di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
             6.  Il  Sistema  di  monitoraggio   degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 5  settembre  1995  ,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'art. 6  del  decreto-legge  23  giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
             7. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
             8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
             9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. 
             Tali  indicatori  considereranno  fenomeni  demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.». 
             - Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. 
             - La legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del
          Corpo forestale dello Stato) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37. 
             - Il decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,  reca
          «Misure urgenti in materia  di  prevenzione  e  repressione
          delle sofisticazioni alimentari». 
             - Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n.  1  (Disposizioni
          urgenti  per  la  distruzione  del  materiale  specifico  a
          rischio  per  encefalopatie  spongiformi  bovine  e   delle
          proteine animali ad alto  rischio,  nonche'  per  l'ammasso
          pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. 
          Ulteriori interventi urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
          derivante   dall'encefalopatia   spongiforme   bovina)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n.  8,
          e convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
          legge 9 marzo 2001, n.  49  (Gazzetta  Ufficiale  12  marzo
          2001, n. 59), entrata in  vigore  il  giorno  successivo  a
          quello della sua pubblicazione. Il  comma  2  dello  stesso
          art. 1 ha abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n.  8
          ed  ha  disposto  che  restano  validi  gli   atti   ed   i
          provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
          prodottisi ed i rapporti giuridici  sorti  sulla  base  del
          medesimo decreto-legge n. 8 del 2001. 
             - Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n.  22  (Interventi
          urgenti nel settore  agroalimentare)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2005, n. 49,  e  convertito  in
          legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  legge  29  aprile
          2005, n. 71 (Gazzetta Ufficiale 30  aprile  2005,  n.  99),
          entrata in vigore il giorno successivo a quello  della  sua
          pubblicazione. 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  23  marzo
          2005,  n.  79  (Regolamento  recante  riorganizzazione  del
          Ministero  delle  politiche  agricole   e   forestali)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106. 
             - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  14-terdecies  del
          decreto-legge 30  giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,  recante
          «Disposizioni urgenti per assicurare  la  funzionalita'  di
          settori della pubblica amministrazione»: 
             «Art. 14-terdecies (Posti di  funzione  dirigenziale  di
          prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e
          forestali).  -  1.  Nell'ambito  dei  posti   di   funzione
          dirigenziale di prima fascia del Ministero delle  politiche
          agricole   e   forestali   e'   compreso   il   posto    di
          vice-presidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura di
          cui all'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005,  n.  79,  ad
          incremento dei posti di funzione indicati nella  tabella  A
          allegata al medesimo decreto. 
             2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del
          principio dell'invarianza della  spesa,  l'onere  derivante
          dal trattamento economico spettante al titolare  del  nuovo
          incarico dirigenziale  di  livello  generale,  rispetto  al
          numero degli incarichi  di  livello  dirigenziale  generale
          previsti dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica  23  marzo  2005,  n.  79,  e'  compensato
          sopprimendo contestualmente al  conferimento  dell'incarico
          presso l'amministrazione due posti di livello  dirigenziale
          di seconda fascia effettivamente coperti.». 
             - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge  9
          settembre 2005,  n.  182,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,  recante  «Interventi
          urgenti in agricoltura e per  gli  organismi  pubblici  del
          settore, nonche'  per  contrastare  andamenti  anomali  dei
          prezzi nelle filiere agroalimentari»: 
             «Art. 2 (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei
          livelli  di   qualita'   e   dei   prezzi   nelle   filiere
          agroalimentari). - 1. Al fine  di  contrastare  l'andamento
          anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle  filiere
          agroalimentari in funzione della  tutela  del  consumatore,
          della leale concorrenza tra gli operatori  e  della  difesa
          del made in Italy: 
              a) la Guardia di finanza  e  l'Agenzia  delle  entrate,
          sulla  base  delle   direttive   impartite   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche  dei  dati
          ed elementi in possesso degli Osservatori  dei  prezzi  del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  del
          Ministero delle attivita' produttive, effettuano  controlli
          mirati a rilevare i  prezzi  lungo  le  filiere  produttive
          agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in  atto,
          andamenti anomali dei prezzi; 
              b)  l'Ispettorato  centrale   repressione   frodi   del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  svolge
          programmi  di  controllo  finalizzati  al  contrasto  della
          irregolare commercializzazione dei prodotti  agroalimentari
          provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale
          fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986,
          n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1986, n. 462, sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «,  con
          l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),  con  il
          Comando carabinieri  politiche  agricole  e  con  l'Agenzia
          delle dogane». 
             2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui
          al comma 1 e all'art. 5, comma  4,  l'Ispettorato  centrale
          repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'art. 
          3, comma 3,  del  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 
          49, e' organizzato in struttura dipartimentale,  articolata
          nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della
          programmazione,   del   coordinamento   ispettivo   e   dei
          laboratori di analisi; Direzione generale  delle  procedure
          sanzionatorie, degli affari generali, del personale  e  del
          bilancio.   La   dotazione   organica    della    qualifica
          dirigenziale - dirigente  di  prima  fascia  -  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile
          2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  127  del  3
          giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di assicurare
          il rispetto del principio di  invarianza  della  spesa,  il
          relativo onere e' compensato mediante preventiva  riduzione
          di complessive  dieci  unita'  effettivamente  in  servizio
          dell'area  funzionale  C,  posizione  economica  C3,  nella
          dotazione organica  dell'Ispettorato  centrale  repressione
          frodi di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   13   aprile   2005.   Con   successivo   decreto
          ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera
          e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.  4  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  provvede
          alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di
          livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale
          repressione frodi. In sede  di  attuazione  della  presente
          disposizione e  anche  con  riferimento  alla  peculiarita'
          dell'attivita'    istituzionale    dell'Ispettorato,     le
          variazioni e le conseguenti distribuzioni  della  dotazione
          organica dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi  del
          Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito
          delle aree funzionali e delle  posizioni  economiche,  sono
          determinate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          e forestali di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente
          dotazione organica complessiva. 
             3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          riferisce sugli esiti delle attivita'  degli  organismi  di
          controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio
          dei Ministri, formulando  le  proposte  per  l'adozione  da
          parte  del  Governo  di  adeguate  misure  correttive   dei
          fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari. 
             4. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  promuovono  accordi  volontari  tra   consumatori,
          finalizzati a  favorire  la  costituzione  di  centrali  di
          acquisto e, conseguentemente, a facilitare  l'incontro  tra
          domanda e offerta di prodotti agroalimentari. 
             5. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali sono attivate, nei limiti  di  spesa  di  250.000
          euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di  rilevamento
          ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali
          delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli,
          anche   attraverso   uno   specifico   osservatorio   della
          cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione
          del  presente  comma,  pari  a  250.000  euro  a  decorrere
          dall'anno  2006,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  36
          del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo  decreto
          legislativo.». 
             - Si trascrive il testo dei commi da 404  a  416  e  del
          comma 1047 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, recante «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2007): 
             «404.  Al   fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
              a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
              b) alla gestione unitaria del personale e  dei  servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
              c) alla rideterrninazione delle strutture  periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
              d) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              e)  alla  riduzione   degli   organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
              f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da
          assicurare che il personale  utilizzato  per  funzioni  di'
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate da ogni amministrazione,  mediante  processi  di
          riorganizzazione  e  di  formazione  e  riconversione   del
          personale addetto alle predette funzioni che consentano  di
          ridurne il numero in misura non inferiore all'8  per  cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; 
              g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime. 
             405. I regolamenti di cui  al  comma  404  prevedono  la
          completa attuazione dei processi di riorganizzazione  entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 
             406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui  al
          comma  404  sono  abrogate   le   previgenti   disposizioni
          regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i  medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 
             407. Le amministrazioni, entro due mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze gli schemi di regolamento di cui al comma  404,  il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati: 
              a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,  ai
          fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  che
          specifichi,  per  ciascuna   modifica   organizzativa,   le
          riduzioni di spesa previste nel triennio; 
              b) da un analitico piano operativo asseverato, ai  fini
          di cui all'art. 9, comma  3,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  con
          indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere,  delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 
             408. In coerenza con le disposizioni  di  cui  al  comma
          404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
          assunzioni   di   cui   alla    normativa    vigente,    le
          amministrazioni statali attivano con  immediatezza,  previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione  del  personale  in   servizio,   idonei   ad
          assicurare che le risorse umane impegnate  in  funzioni  di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al comma 404, lettera f). I predetti piani,  da  predispone
          entro il 31 marzo 2007,  sono  approvati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono essere disposte nuove assunzioni.  La  disposizione
          di cui al  presente  comma  si  applica  anche  alle  Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili
          del fuoco. 
             409. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione  verificano  semestralmente  lo  stato   di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a  416
          e trasmettono alle Camere una relazione  sui  risultati  di
          tale verifica. 
             410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei
          tempi  previsti  alla  predisposizione  degli   schemi   di
          regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto,  per  gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
             411.   I   competenti   organi   di   controllo    delle
          amministrazioni,    nell'esercizio     delle     rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri  vigilanti  e
          alla Corte dei conti.  Successivamente  al  primo  biennio,
          verificano il rispetto del parametro di cui al  comma  404,
          lettera f), relativamente al personale  utilizzato  per  lo
          svolgimento delle funzioni di supporto. 
             412. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sentiti
          il Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
          amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e  il  Ministro  dell'interno,  emana   linee   guida   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a
          416. 
             413.   Le    direttive    generali    per    l'attivita'
          amministrativa e per la gestione, emanate  annualmente  dai
          Ministri,  contengono  piani  e  programmi  specifici   sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse necessari per il rispetto del parametro di  cui  al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 
             414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  previsti
          nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e  nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della corresponsione ai  dirigenti  della  retribuzione  di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale. 
             415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati finanziari di cui al comma 416  dall'«Unita'  per
          la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
          le    innovazioni    nella    pubblica     amministrazione,
          dell'economia e delle finanze  e  dell'interno,  che  opera
          anche  come  centro   di   monitoraggio   delle   attivita'
          conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio  delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale, nell'ambito delle  attivita'  istituzionali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  delle
          strutture   gia'    esistenti    presso    le    competenti
          amministrazioni. 
             416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire  risparmi  di
          spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
          milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009. 
             (Omissis). 
             1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di
          controllo degli organismi pubblici  e  privati  nell'ambito
          dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari   di   qualita'
          registrata   sono   demandate   all'Ispettorato    centrale
          repressione  frodi  di  cui  all'art.  10,  comma  1,   del
          decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.  462,  che
          assume la denominazione di  «Ispettorato  centrale  per  il
          controllo della qualita'  dei  prodotti  agroalimentari»  e
          costituisce struttura dipartimentale  del  Ministero  delle
          politiche agricole, alimentari e forestali.». 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  4  aprile
          2007, n. 70 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole,
          alimentari  e  forestali,  a   norma   dell'art.   29   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  gennaio
          2008,  n.  18,  abrogato  del  presente  decreto,   recava:
          «Regolamento recante riorganizzazione del  Ministero  delle
          politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,   a   norma
          dell'art. 1, comma 404, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296». 
             - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16
          maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti
          per   l'adeguamento   delle   strutture   di   Governo   in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244: 
             «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «1. 
          I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              8)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              10)  Ministero  del  lavoro,  della  salute   e   delle
          politiche sociali; 
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca; 
              12) Ministero per i beni e le attivita' culturali». 
             2.  Le  funzioni  gia'  attribuite  al   Ministero   del
          commercio   internazionale,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
          Ministero dello sviluppo economico. 
             3. Al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          strumentali e  di  personale,  le  funzioni  attribuite  al
          Ministero dei trasporti. 
             4.  Al  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  sono  trasferite   le   funzioni   gia'
          attribuite al Ministero della solidarieta'  sociale,  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di  vigilanza
          dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
          di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  neocomunitari,
          nonche' i compiti  di  coordinamento  delle  politiche  per
          l'integrazione degli stranieri immigrati.  Sono  trasferiti
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti
          risorse finanziarie, i  compiti  in  materia  di  politiche
          antidroga, quelli in materia di Servizio  civile  nazionale
          di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
          2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. 
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri  esercita  in  via
          esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          nazionale italiana per i giovani del programma  comunitario
          «Gioventu' in azione» di cui all'art. 5  del  decreto-legge
          27 dicembre 2006, n. 297,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 febbraio 2007,  n.  15.  La  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri puo' prendere parte  alle  attivita'
          del Forum nazionale dei giovani. 
             5. Le funzioni del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
          di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
             6. Le  funzioni  del  Ministero  della  salute,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, strumentali e  di  personale,
          sono trasferite al Ministero del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali. 
             7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le
          inerenti risorse finanziarie, strumentali e  di  personale,
          sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico. 
             8.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, sentiti i Ministri interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi  del  presente  decreto.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  dei  Ministri  competenti,  sono   apportate   le
          variazioni di bilancio  occorrenti  per  l'adeguamento  del
          bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
          Governo. 
             9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali»  sostituiscono,  ovunque
          ricorrano,  rispettivamente  le  denominazioni:  «Ministero
          delle politiche agricole e  forestali»  e  «Ministro  delle
          politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo
          economico esercita la  vigilanza  sui  consorzi  agrari  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12  del  decreto
          legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia
          di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli,
          come definiti al paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea,  nonche'  dei  prodotti
          definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da  quello
          nazionale, sono esercitate dal  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. 
             10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti»  sostituisce  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente,    la     denominazione:     «Ministero     delle
          infrastrutture». 
             11.  La   denominazione:   «Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca»  sostituisce,  ad  ogni
          effetto e ovunque presente,  la  denominazione:  «Ministero
          della pubblica istruzione». 
             12.  La  denominazione:  «Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle  politiche  sociali»  sostituisce,  ad  ogni
          effetto e ovunque presente,  la  denominazione:  «Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale». 
             13. La  denominazione:  «Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,
          la  denominazione:  «Ministro  delle   politiche   per   la
          famiglia». 
             14. Sono, in ogni caso,  attribuite  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri: 
              a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di politiche giovanili, nonche' le funzioni  di  competenza
          statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali dall'art. 46, comma 1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia  di
          coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le
          funzioni gia' attribuite al Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale dall'art. 1, commi 72, 73  e  74,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247, in  tema  di  finanziamenti
          agevolati  per  sopperire  alle  esigenze  derivanti  dalla
          peculiare attivita' lavorativa svolta ovvero per sviluppare
          attivita' innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema
          di contrasto e trattamento della  devianza  e  del  disagio
          giovanile. Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  alla
          presente lettera la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e
          strumentali, ivi compresi  l'Osservatorio  per  il  disagio
          giovanile legato  alle  dipendenze  ed  il  relativo  Fondo
          nazionale per le comunita' giovanili di cui  al  comma  556
          dell'art. 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  delle
          risorse gia' trasferite  al  Ministero  della  solidarieta'
          sociale dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre  risorse  inerenti
          le  medesime  funzioni  attualmente  attribuite  ad   altre
          amministrazioni; 
              b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di  politiche  per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e
          problematiche  generazionali,  nonche'   le   funzioni   di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera  c),
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia
          di coordinamento delle politiche a favore  della  famiglia,
          di interventi per il  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', di conciliazione dei  tempi  di  lavoro  e  dei
          tempi di cura della famiglia, di misure  di  sostegno  alla
          famiglia, alla genitorialita'  e  alla  natalita',  nonche'
          quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla  famiglia
          di cui all'art. 1, comma  1250,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
          Consiglio dei Ministri esercita  altresi'  le  funzioni  di
          competenza del Governo  per  l'Osservatorio  nazionale  per
          l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          103, unitamente al Ministero del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali. La Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  esercita  altresi'  la  gestione  delle   risorse
          finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed,  in
          particolare, la gestione dei finanziamenti di cui  all'art.
          1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              c) le  funzioni  concernenti  il  Centro  nazionale  di
          documentazione e di analisi per l'infanzia e  l'adolescenza
          di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, e l'espressione del concerto in sede di  esercizio
          delle  funzioni  di  competenza   statale   attribuite   al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale in  materia
          di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono  lavori
          di  cura  non  retribuiti  derivanti   da   responsabilita'
          familiari», di cui  al  decreto  legislativo  16  settembre
          1996, n. 565; 
              d) l'espressione del  concerto  in  sede  di  esercizio
          delle  funzioni  di  competenza   statale   attribuite   al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dagli
          articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e  48
          del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
          al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
              e) le funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
          54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo  11
          aprile  2006,  n.  198.   In   ordine   al   Comitato   per
          l'imprenditoria femminile resta fermo quanto  disposto  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 101. 
             15. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura
          il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
          normativa, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 22-bis,
          del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.  233,  quelle
          di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al  comma  14
          dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'art. 
          1, comma 1,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 
          80,  le  parole:  «per  la  funzione   pubblica»,   ovunque
          ricorrano, sono soppresse. 
             16.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste   dal
          presente  decreto  e  limitatamente  alle  strutture  delle
          Amministrazioni per le quali e' previsto  il  trasferimento
          delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 
          4 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  sono
          ridefiniti gli assetti organizzativi e  il  numero  massimo
          delle strutture di primo livello, in  modo  da  assicurare,
          fermi restando i conseguenti processi  di  riallocazione  e
          mobilita' del personale, che al  termine  del  processo  di
          riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per  cento,  per
          le  nuove  strutture,  la  somma  dei  limiti  delle  spese
          strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per
          i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione. 
             17.  L'onere  relativo  ai  contingenti  assegnati  agli
          uffici di diretta collaborazione  dei  Ministri,  dei  Vice
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture  che
          abbiano subito modificazioni ai  sensi  delle  disposizioni
          del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore  per
          non meno del 20 per cento al limite  di  spesa  complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          dello stesso decreto. 
             18.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  sentiti  i  Ministri  interessati,   previa
          consultazione delle organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono determinati i criteri e le  modalita'
          per l'individuazione  delle  risorse  umane  relative  alle
          funzioni trasferite ai sensi del presente decreto. 
             19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dal   loro
          accorpamento  previsti  dal  presente  decreto  non  deriva
          alcuna revisione dei trattamenti economici  complessivi  in
          atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero  a  quelli
          dell'amministrazione di destinazione  che  si  rifletta  in
          maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
             20. Con  riferimento  ai  Ministeri  per  i  quali  sono
          previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque,  per
          un periodo massimo di sei mesi a decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nelle more dell'approvazione  del  regolamento  di
          organizzazione dei relativi uffici funzionali,  strumentali
          e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
          struttura di tali uffici e' definita,  nel  rispetto  delle
          leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla  data  di
          entrata  in   vigore   di   tale   decreto   si   applicano
          transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
          purche' resti ferma  l'unicita'  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione  di  vertice.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  dei  Ministri
          competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di   bilancio
          occorrenti per l'adeguamento  del  bilancio  di  previsione
          dello Stato alla nuova struttura del Governo. 
             21. L'art. 3, comma 2, della legge  3  agosto  2007,  n.
          124, e' abrogato. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto
          2007, n. 124, le parole: «e dal  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:«,   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello
          sviluppo economico». 
             21-bis. All'art. 29, comma 3, lettera c), della legge  3
          agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
          parole: «, organizzato ai  sensi  dell'art.  98  del  testo
          unico di cui al regio decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,
          anche in deroga alle norme richiamate dall'art.  10,  comma
          10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo  stesso  ufficio
          e' competente per l'istruttoria relativa  al  controllo  di
          legittimita' su atti, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20». 
             22. Ferma restando l'applicabilita' anche ai  magistrati
          amministrativi, ordinari e contabili, nonche' agli avvocati
          dello  Stato,   delle   disposizioni   dell'art.   13   del
          decreto-legge 12  giugno  2001,  n.  217,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  mediante  decreti  adottati  dai
          rispettivi organi di Governo di cui all'art. 15,  comma  5,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone
          gli organi di amministrazione del personale interessato, al
          predetto art. 13 sono apportate le seguenti modifiche: 
              a)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo   le   parole:
          «Presidente del Consiglio dei Ministri»  sono  inserite  le
          seguenti:  «e  con  il  Sottosegretario   di   Stato   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Segretario  del
          Consiglio dei Ministri»; 
              b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono
          inserite le seguenti: «e specifiche». 
             22-bis. Dalle  disposizioni  del  comma  22  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.». 
             - Per il testo dell'art. 32 del Trattato che  istituisce
          la Comunita' europea, si vedano le note all'art. 1. 
             - Si trascrive il testo dell'art. 74  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante  «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria»: 
             «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi).  -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          gli enti pubblici  non  economici,  gli  enti  di  ricerca,
          nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
               alla  concentrazione  dell'esercizio  delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
             2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al  comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
             3. Con i medesimi provvedimenti di cui al  comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
             4. Ai fini dell'attuazione  delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze  di
          compatibilita'    generali    nonche'     degli     assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,   e   successive
          integrazioni e modificazioni, che  tengono  comunque  conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 
             5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
          1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente  individuate
          in misura pan ai posti coperti alla data del  30  settembre
          2008. Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
             5-bis.  Al  fine  di  assicurare   il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
             6. Alle amministrazioni  che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
             6-bis. Restano escluse  dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
          Nota all'art. 1: 
             - Si trascrive il testo dell'art. 32  del  Trattato  che
          istituisce la Comunita' europea, ratificato  con  legge  14
          ottobre 1957, n. 1203,  come  modificato  dall'art.  6  del
          Trattato di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno  1998,
          n. 209: 
             «Art. 32. - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura
          e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
          si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
          pesca, come pure i prodotti  di  prima  trasformazione  che
          sono in diretta connessione con tali prodotti. 
             2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39  e  46
          inclusi, le norme previste per l'instaurazione del  mercato
          comune sono applicabili ai prodotti agricoli. 
             3. I prodotti cui si  applicano  le  disposizioni  degli
          articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco  che
          costituisce l'Allegato I del presente Trattato. 
             4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per
          i   prodotti   agricoli    devono    essere    accompagnati
          dall'instaurazione di una politica agricola comune.». 
             - Si trascrive il testo dell'art. 5 del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
             «Art. 5 (I  dipartimenti).  -  1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  Ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
             2. L'incarico di capo del dipartimento  viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni, di cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
             3.  Il  capo  del   dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro. 
             4. Dal capo del  dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
             5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti  commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
              a) determina  i  programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del Ministro; 
              b) alloca le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
              c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
          controllo e di vigilanza nei  confronti  degli  uffici  del
          dipartimento; 
              d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli   organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
              e) adotta gli atti  per  l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
              f) e' sentito dal Ministro ai fini  dell'esercizio  del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'art. 19, comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
              g)   puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; 
              h)  e'  sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
             6. Con le modalita' di cui all'art.  16,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono  essere
          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».