Art. 10. Disposizioni finali 1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. 2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, fino alla emanazione del nuovo regolamento. 3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, nonche' l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 luglio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 132
Nota all'art. 10: - Per il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 9. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, reca «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali». - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, si vedano le note alle premesse. - L'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2005, il cui comma 5 e' abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 5 Uffici di diretta collaborazione».