Art. 4. 
 
 
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
           repressione frodi dei prodotti agro-alimentari 
 
 
  1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito
denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del  Ministero
dello sviluppo economico, ha competenze in materia di  prevenzione  e
repressione delle infrazioni nella preparazione e nel  commercio  dei
prodotti agroalimentari e dei mezzi  tecnici  di  produzione  per  il
settore primario; vigilanza sulle produzioni di  qualita'  registrata
che discendono da normativa comunitaria  e  nazionale;  programmi  di
controllo  per  contrastare  l'irregolare   commercializzazione   dei
prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e  i
fenomeni fraudolenti che generano situazioni  di  concorrenza  sleale
tra gli operatori  a  supporto  degli  interventi  a  sostegno  delle
produzioni colpite da crisi di mercato.  Ai  fini  dello  svolgimento
della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico  proprio  e
propria organizzazione amministrativa e contabile e si  avvale  della
gestione unitaria, assicurata dalla Direzione  generale  dei  servizi
amministrativi di cui  all'articolo  3,  comma  2,  lettera  c),  dei
servizi comuni e del personale, limitatamente al  reclutamento,  alla
formazione generale, al  trattamento  giuridico  ed  economico  e  al
relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF. 
  2.  L'Ispettorato  si  articola,  a  livello   di   amministrazione
centrale, in due uffici di  livello  dirigenziale  generale,  con  le
denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e in  un  ufficio
di livello dirigenziale non generale  e,  a  livello  periferico,  in
dodici  uffici  e  cinque  laboratori  di  livello  dirigenziale  non
generale ed un laboratorio di livello non dirigenziale: 
   a) Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la  tutela
del consumatore: riconoscimento degli organismi  di  controllo  e  di
certificazione, vigilanza  sugli  organismi  pubblici  e  privati  di
controllo  nell'ambito  dei  regimi  di   produzioni   agroalimentari
biologici e di qualita'  registrata;  procedure  sanzionatorie  delle
infrazioni  nella  preparazione  e   nel   commercio   dei   prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo
contenzioso; analisi  e  programmazione  dei  fabbisogni  di  risorse
strumentali  e  logistiche  dell'Ispettorato  e  relativa   attivita'
contrattuale;   tenuta   della   contabilita'    economico-analitica;
procedure  di  fornitura  di  beni  e  servizi:  coordinamento  della
gestione  e  manutenzione  dei  beni   periferici   dell'Ispettorato;
coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia  di
sicurezza sul lavoro e di salute dei  lavoratori  presso  gli  uffici
periferici e i  laboratori;  vigilanza  amministrativa  sugli  uffici
periferici   ed   i   laboratori;   supporto    tecnico-organizzativo
all'attivita' di contrattazione collettiva  integrativa;  trattamento
economico accessorio  e  mobilita'  del  personale  dell'Ispettorato;
formazione specifica per il personale dell'Ispettorato. La  Direzione
generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali; 
   b) Direzione  generale  della  prevenzione  e  repressione  frodi:
programmazione  delle   attivita'   istituzionali;   monitoraggio   e
valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici periferici
e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita'
ispettiva svolta dagli uffici periferici; indirizzo, coordinamento  e
vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita'  dei  laboratori;
attivita' di studio nelle  materie  di  competenza  dell'Ispettorato;
aggiornamento delle  metodiche  ufficiali  di  analisi  dei  prodotti
agroalimentari  e  delle  sostanze  di  uso  agrario   e   forestale;
promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico  da
parte dei laboratori;  rapporti  con  altri  organismi  di  controllo
nazionali  e  internazionali;  gestione  dei  comitati  di  cui  agli
articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e
forestali  13  febbraio  2003,  n.  44,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;  gestione  operativa  del  sistema
informativo  dell'Ispettorato;  analisi   di   revisione   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24  giugno  2004,  n.
157, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2004,  n.
204. La Direzione generale si articola in quatto uffici  dirigenziali
non generali. 
 
          Nota all'art. 4: 
             - Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
          del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  13
          febbraio   2003,   n.   44,   recante    «Regolamento    di
          riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato
          centrale repressione frodi»: 
             «Art.  4.  -  1.  E'  istituito  un  Comitato   tecnico,
          presieduto  dal  Ministro  delle   politiche   agricole   e
          forestali  o  da  un  suo  delegato  e   formato   da   tre
          rappresentanti del Ministero - dei quali  uno  appartenente
          all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il
          Ministero delle politiche agricole e forestali -  e  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  regione  e   delle   province
          autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare
          idonee forme di cooperazione atte  a  consentire  una  piu'
          efficace     operativita'     dell'azione     istituzionale
          dell'Ispettorato. 
             2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente
          non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per  la
          partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.». 
             «Art.  5.  -  1.  E'  istituito  un  Comitato   tecnico,
          presieduto  dal  Ministro  delle   politiche   agricole   e
          forestali o da un suo delegato e formato da  rappresentanti
          di tutti gli organismi di  controllo  di  cui  all'art.  6,
          comma 7, della legge n. 462 del 1986,  con  il  compito  di
          rendere piu' agevole la concertazione di  azioni  volte  ad
          attuare una piu' energica lotta alle frodi ed  un  migliore
          controllo del territorio. 
             2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente
          non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per  la
          partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.». 
             -  Si  trascrive  il  comma  8-bis   dell'art.   1   del
          decreto-legge 24  giugno  2004,  n.  157,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n.  204,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per   l'etichettatura   di   alcuni
          prodotti agroalimentari, nonche' in materia di  agricoltura
          e pesca»: 
             «8-bis. Il comma 2 dell'art.  11  del  decreto-legge  18
          giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente: 
             «2. Per  l'effettuazione  delle  analisi  di  revisione,
          anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, commi  1,
          2  e  3,  del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,
          l'Ispettorato centrale repressione frodi si  avvale,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di  uno
          dei propri laboratori di analisi».».