Art. 5. 
 
 
Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca 
 
 
  1. Il Consiglio nazionale  dell'agricoltura,  dell'alimentazione  e
della pesca e' organo  tecnico  consultivo  del  Ministro  ed  ha  il
compito di  svolgere  attivita'  di  alta  consulenza,  di  studio  e
ricerca. 
  2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed  e'  composto  da  un
dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici
esperti di  alta  qualificazione  tecnico-scientifica  nelle  scienze
agrarie,  alimentari,  economiche,  giuridiche  e  politiche   e   di
comprovata esperienza professionale  nei  corrispondenti  settori  di
attivita'. Alle riunioni del Consiglio partecipa il capo Dipartimento
competente per l'affare da trattare. 
  3. I componenti del Consiglio sono  nominati  dal  Ministro  fra  i
docenti universitari, magistrati ordinari o  amministrativi  avvocati
dello Stato, ricercatori di enti pubblici  e  privati,  dirigenti  di
amministrazioni ed enti  pubblici,  organizzazioni  internazionali  e
altri esperti, anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione.  Tre
componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. I componenti durano in carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati nell'incarico per una sola volta. 
  4. Nella prima riunione, il  Consiglio  adotta  a  maggioranza  dei
componenti  il  regolamento  interno  di  funzionamento,  nonche'  la
ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza. 
  5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono  esercitate  da  un
dirigente di seconda fascia dei ruoli del  Ministero.  Il  Segretario
del Consiglio costituisce posto di funzione dirigenziale di struttura
ministeriale. 
  6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti.