Art. 8. Altri organismi e istituzioni 1. Nell'ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. 2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, e' presieduto dal Capo di Gabinetto ed e' composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo. 3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.
Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70: «Art. 1 (Riordino di organismi). - 1. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220; c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441; d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79; f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.». «Art. 3 (Riordino degli altri organismi esistenti). - 1. Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526; b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096; g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'art. 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96; i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231; j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419; l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; n) Tavolo azzurro, istituito dall'art. 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82; p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'art. 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82; q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122; r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799; t) Comitato tecnico di cui all'art. 4 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi; u) Comitato tecnico di cui all'art. 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio; v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'art. 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.». - Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»: «Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4. 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti. 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.». - Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.