Art. 8. 
 
 
                    Altri organismi e istituzioni 
 
 
  1. Nell'ambito del Ministero operano anche  gli  organismi  di  cui
agli articoli 1 e 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
aprile 2007, n. 70. 
  2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura,
con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e
verifica, e' presieduto dal Capo di Gabinetto ed e' composto da dieci
membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica  e
statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e  monitoraggio
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini  del
Sistema  statistico  nazionale.  Al  Nucleo  partecipano  i  capi  di
Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante
ai componenti del nucleo. 
  3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici
del Ministero, istituito ai sensi  dell'articolo  1  della  legge  17
maggio 1999,  n.  144,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  e  forestali,  in  data  4  novembre  1999,  e   successive
modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste. 
 
          Nota all'art. 8: 
             - Si trascrive il testo degli articoli 1 e 3 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2007,  n.
          70: 
             «Art. 1 (Riordino di organismi). - 1. Ai sensi dell'art.
          29, comma 2, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, sono confermati e continuano  ad  operare,  per  la
          durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti
          presso il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali: 
              a) Comitato del  patrimonio  agroalimentare,  istituito
          dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
              b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo
          in agricoltura biologica, istituito dall'art. 2 del decreto
          legislativo 17 maggio 1995, n. 220; 
              c)  Osservatorio  per  l'imprenditoria   giovanile   in
          agricoltura, istituito dall'art. 8 della legge 15  dicembre
          1998, n. 441; 
              d) Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca  e
          l'acquacoltura,   istituita   dall'art.   3   del   decreto
          legislativo 26 maggio 2004, n. 154; 
              e) Nucleo per i sistemi  informativi  e  statistici  in
          agricoltura, istituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79; 
              f) il Nucleo  di  valutazione  degli  investimenti  del
          Ministero, istituito ai sensi della legge 17  maggio  1999,
          n. 144. 
             2. Fermo quanto previsto dall'art. 1,  comma  58,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi  dei  componenti
          degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30  per
          cento rispetto all'esercizio finanziario 2005.  Per  l'anno
          2006, la riduzione prevista dall'art. 29  opera  in  misura
          proporzionale rispetto al periodo corrente tra la  data  di
          entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del  2006
          ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
          gia' assunti alla medesima data di entrata  in  vigore  del
          decreto.». 
             «Art. 3 (Riordino degli altri organismi esistenti). - 1.
          Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e  4,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati  e  continuano
          ad  operare  i  seguenti  organismi,  istituiti  presso  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: 
              a)  Comitato   gruppo   tecnico   di   valutazione   di
          rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP,  e  STG,
          istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
              b) Comitato  tecnico  faunistico  venatorio  nazionale,
          istituito dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
              c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
          delle  denominazioni  di  origine   e   delle   indicazioni
          geografiche tipiche dei vini, istituito dall'art. 17  della
          legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
              d)  Comitato  tecnico-scientifico  nazionale   per   il
          sughero,  istituito  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
              e)  Commissione  tecnica  per  la  elaborazione   delle
          proposte  ai  fini  dell'adozione  del  piano  assicurativo
          agricolo  annuale,  istituito  dall'art.  4   del   decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 
              f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'art. 19
          della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 
              g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica
          prodotta da fonti  energetiche  rinnovabili,  istituita  ai
          sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
          n. 387; 
              h) Osservatorio nazionale  dell'agriturismo,  istituito
          dall'art. 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96; 
              i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito
          dall'art. 2 del decreto-legge 9  settembre  2005,  n.  182,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2005, n. 231; 
              j) Osservatorio nazionale del mercato  dei  prodotti  e
          dei servizi forestali, istituito dall'art. 12  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
              k)  Commissioni  provinciali  per  l'accertamento   dei
          requisiti necessari per il  riconoscimento  dei  centri  di
          imballaggio delle  uova  da  consumo,  istituite  ai  sensi
          dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419; 
              l) Tavolo agroalimentare, istituito  dall'art.  20  del
          decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
              m) Tavoli di filiera, istituiti ai  sensi  dell'art.  9
          del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; 
              n) Tavolo azzurro, istituito dall'art.  2  del  decreto
          legislativo 26 maggio 2004, n. 154; 
              o)  Commissione  consultiva  per  l'aggiornamento   dei
          metodi ufficiali di analisi dei prodotti  agroalimentari  e
          mezzi tecnici di produzione, istituita dall'art.  44  della
          legge 20 febbraio 2006, n. 82; 
              p)  Comitato  di  coordinamento  per  il  servizio   di
          repressione frodi, istituito dall'art. 45  della  legge  20
          febbraio 2006, n. 82; 
              q)   Comitato   Nazionale   Italiano   per   il   Codex
          Alimentarius, di cui all'art. 4 della legge 27 marzo  2001,
          n. 122; 
              r) Comitato per  la  ricerca  applicata  alla  pesca  e
          all'acquacoltura,  istituito  dall'art.   9   del   decreto
          legislativo 26 maggio 2004, n. 154; 
              s) Commissione nazionale per il  pioppo,  istituita  ai
          sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799; 
              t) Comitato tecnico di cui all'art. 4  del  regolamento
          ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' efficace
          operativita'  dell'azione  istituzionale   dell'Ispettorato
          centrale repressione frodi; 
              u) Comitato tecnico di cui all'art. 5  del  regolamento
          ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' energica
          lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio; 
              v) Commissione tecnico-consultiva per i  fertilizzanti,
          istituita dall'art. 9 del  decreto  legislativo  29  aprile
          2006, n. 217. 
             2. Le spese di funzionamento degli organismi di  cui  al
          comma  1,  sono  ridotte  del   30   per   cento   rispetto
          all'esercizio  finanziario  2005.  Per  l'anno   2006,   la
          riduzione   prevista   dall'art.   29   opera   in   misura
          proporzionale rispetto al periodo corrente tra la  data  di
          entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del  2006
          ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
          gia' assunti alla medesima data di entrata  in  vigore  del
          decreto.». 
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173,  recante  «Disposizioni
          in materia di contenimento dei costi di produzione e per il
          rafforzamento strutturale delle imprese agricole,  a  norma
          dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449»: 
             «Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il  SIAN,
          quale strumento per l'esercizio delle funzioni  di  cui  al
          decreto   legislativo   4   giugno   1997,   n.   143,   ha
          caratteristiche unitarie ed integrate su base  nazionale  e
          si  avvale  dei  servizi  di  interoperabilita'   e   delle
          architetture di cooperazione previste  dal  progetto  della
          rete unitaria della pubblica amministrazione. Il  Ministero
          per le politiche agricole e gli enti  e  le  agenzie  dallo
          stesso vigilati, le regioni e gli enti locali,  nonche'  le
          altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
          nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo  di
          avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
          quali servizi  di  interesse  pubblico,  anche  per  quanto
          concerne le  informazioni  derivanti  dall'esercizio  delle
          competenze regionali e  degli  enti  locali  nelle  materie
          agricole,  forestali  ed   agroalimentari.   Il   SIAN   e'
          interconnesso, in particolare,  con  l'Anagrafe  tributaria
          del   Ministero   delle   finanze,   i   nuclei   antifrode
          specializzati della Guardia  di  finanza  e  dell'Arma  dei
          carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          le camere di commercio, industria ed  artigianato,  secondo
          quanto definito dal comma 4. 
             2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984,  n.  194,
          e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art.  24,
          comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art.  01
          della legge 28 marzo  1997,  n.  81,  ed  integrato  con  i
          sistemi informativi regionali. Allo  stesso  e'  trasferito
          l'insieme delle strutture organizzative,  dei  beni,  delle
          banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
          sistemi di cui all'art. 01 della legge 28  marzo  1997,  n.
          81,  senza  oneri  amministrativi.  In   attuazione   della
          normativa comunitaria,  il  SIAN  assicura,  garantendo  la
          necessaria   riservatezza   delle   informazioni,   nonche'
          l'uniformita' su base nazionale dei controlli  obbligatori,
          i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi
          pagatori  e  delle  regioni  e  degli  enti  locali,  degli
          adempimenti  derivanti  dalla  politica  agricola   comune,
          connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi
          settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione  e
          l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 
             3. Il SIAN e' interconnesso con  i  sistemi  informativi
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, al fine di fornire  all'ufficio  del  registro
          delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
          della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  gli  elementi
          informativi necessari alla  costituzione  ed  aggiornamento
          del  Repertorio  economico  amministrativo  (REA).  Con   i
          medesimi regolamenti, di cui all'art.  14,  comma  3,  sono
          altresi' definite le modalita'  di  fornitura  al  SIAN  da
          parte delle camere di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura, delle informazioni relative alle  imprese  del
          comparto agroalimentare. 
             4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai
          commi precedenti  definiscono  i  termini  e  le  modalita'
          tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione  di
          un protocollo di interscambio dati. Il  sistema  automatico
          di interscambio dei dati e' attuato  secondo  modalita'  in
          grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
          certezza delle operazioni effettuate,  garantendo  altresi'
          il trasferimento delle informazioni in  ambienti  operativi
          eterogenei, nel  pieno  rispetto  della  pariteticita'  dei
          soggetti coinvolti. 
             5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi  di  cui
          al presente articolo, finalizzato  al  perseguimento  delle
          funzioni  istituzionali  nelle  pubbliche   amministrazioni
          interessate,  non  costituisce   violazione   del   segreto
          d'ufficio. 
             6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
          spesa   all'uopo   recate   da    appositi    provvedimenti
          legislativi.». 
             - Per il testo dell'art. 1 della legge 17  maggio  1999,
          n. 144, si vedano le note alle premesse.