Art. 9. 
 
 
               Dotazioni organiche e misure attuative 
 
 
  1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e  ruolo
ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B  allegate
al presente regolamento e  facenti  parte  integrante  dello  stesso,
tenuto conto delle misure  di  razionalizzazione  e  riorganizzazione
delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  dell'articolo  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare,
da adottare ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17,  comma  4-bis,  lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente regolamento, sono  individuati  gli
uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli  uffici
e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i
compiti di ciascun ufficio. 
  3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio
di livello  dirigenziale  generale  opera  avvalendosi  degli  uffici
dirigenziali attualmente  operanti,  con  competenze  prevalenti  nel
rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 74,
comma 1, lettera a), e del comma 4 del medesimo articolo  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008, il numero di uffici e di posti di funzione  di
livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti  decreti
e' fissato in settantasette di cui due presso gli uffici  di  diretta
collaborazione. 
  4.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  da  adottare   al   termine   della   procedura   di
individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma
3, del CCNL del comparto  Ministeri,  sottoscritto  il  14  settembre
2007, sara' ripartito il contingente di personale delle  aree  prima,
seconda e terza, come sopra determinato  dalle  tabelle  A  e  B,  in
profili  professionali  e  fasce   retributive.   Con   il   medesimo
provvedimento,  si  provvede   alla   distribuzione   del   personale
dell'Ispettorato,  nell'ambito  della  sede  centrale  e  delle  sedi
periferiche dello stesso. 
  5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri,  puo'
inviare in lunga  missione  e  con  onere  a  carico  del  Ministero,
personale  di  supporto  agli  addetti  del  Ministero  che  svolgano
l'incarico di esperti ai sensi  dell'articolo  168  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni. 
  6.  In  sede  di  attuazione   delle   attivita'   di   formazione,
riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto  della
nuova organizzazione del Ministero. 
 
          Nota all'art. 9: 
             - Per il testo del comma  404  e  seguenti  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e  dell'art.  74  del
          decreto-legge n. 112 del  2008,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
             - Si trascrive il testo dell'art. 4 del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
             «Art.  4  (Disposizioni   sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  Ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
             2. I  Ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
             3. Il regolamento  di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
             4.   All'individuazione   degli   uffici   di    livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  Ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti si  provvede  con  decreto
          ministeriale di natura non regolamentare. 
             5. Con le medesime modalita' di cui al precedente  comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
             6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono  tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  Ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
             - Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
             - Si trascrive il testo dell'art. 168  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  recante
          «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»: 
             «Art. 168 (Esperti). -  L'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari,  per
          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano
          particolare competenza tecnica e  ai  quali  non  si  possa
          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da
          personale dello Stato o di  Enti  pubblici  appartenenti  a
          carriere direttive o di uguale rango. 
             Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
          o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi  presso
          uffici all'estero ad esperti  tratti  dal  personale  dello
          Stato e da Enti pubblici,  l'Amministrazione  degli  affari
          esteri puo' utilizzare in via  eccezionale  e  fino  ad  un
          massimo di trenta unita', persone  estranee  alla  pubblica
          Amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i  trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere   di
          costituzione fisica idonea ad  affrontare  il  clima  della
          sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico,  le  persone  predette   prestano   promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
          3. L'incarico non crea aspettativa di impiego  stabile  ne'
          da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione  di
          alcun genere. 
             L'esperto  inviato  in  servizio   presso   un   ufficio
          all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa  un  posto
          espressamente   istituito,   sentito   il   Consiglio    di
          amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  32,   nell'organico
          dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai  fini  del
          trattamento economico, a quello di primo  segretario  o  di
          consigliere o di primo consigliere, nel limite  massimo  di
          otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed  assume
          in loco la qualifica di  addetto  per  il  settore  di  sua
          competenza. Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero  si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e  170  in  quanto  applicabili,   dell'art.   148   e   le
          disposizioni della parte terza per essi previste. 
             Resta  fermo  il  posto  corrispondente  ai   fini   del
          trattamento  economico  a  quello  di  primo   consigliere,
          attualmente ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino  al
          termine definitivo del loro incarico, nonche' il  posto  di
          pari livello gia' istituito per gli  esperti  regionali  di
          cui all'art. 58 della legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e
          successive modificazioni. 
             Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
          con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito  il
          Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il Ministro per il tesoro e,  per  il  personale  di  altre
          Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con  il  Ministro
          competente o vigilante. Gli incarichi sono  biennali.  Alla
          stessa persona  possono  essere  conferiti  piu'  incarichi
          purche', nel complesso, non superino  gli  otto  anni.  Gli
          incarichi sono revocabili in qualsiasi momento  a  giudizio
          del Ministro per gli affari esteri. 
             Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati  fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste   dai
          rispettivi ordinamenti. 
             Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
          occupare un posto di organico in rappresentanze  permanenti
          presso Organismi internazionali, non  possono  superare  il
          numero di cinquantuno, comprese le quattro  unita'  fissate
          dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n.  52,
          e successive modificazioni.  Il  Ministro  per  gli  affari
          esteri puo' chiedere che il Ministro per  il  lavoro  e  la
          previdenza      sociale      metta      a      disposizione
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri  fino  a  dieci
          funzionari direttivi del  Ministero  stesso  di  grado  non
          inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
          di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai  sensi  del
          presente articolo. 
             Gli esperti che l'Amministrazione  degli  affari  esteri
          puo' utilizzare a norma del presente articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
          l'esclusione   delle   unita'   riservate    da    speciali
          disposizioni  di  legge  all'espletamento  di   particolari
          compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico  e  della
          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
          organizzata e  delle  violazioni  in  materia  economica  e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
          2001, n. 68. 
             Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
          al personale comandato o collocato fuori  ruolo  presso  il
          Ministero  degli  affari  esteri   in   virtu'   di   altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea.».