Art. 4. 1. L'acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva, e' effettuata secondo le seguenti modalita': a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che sono interessati alla stipula di una transazione, rivolgono la domanda di adesione al Ministero; la domanda di adesione costituisce manifestazione di interesse ed ha valore di istanza per l'accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni; b) la presentazione delle domande avviene, di regola, con modalita' di inoltro per via telematica al Ministero, secondo modalita' tecniche fissate con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero; ove il legale non possa motivatamente avvalersi della modalita' di inoltro telematico, la domanda potra' essere inoltrata al Ministero secondo modalita' fissate dalla medesima circolare; c) la domanda e' presentata dal legale che assiste l'interessato nel giudizio pendente di risarcimento del danno entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della circolare di cui alla lettera c); alla stessa domanda e' allegata la documentazione di seguito elencata: 1. copia del verbale della competente Commissione o parere dell'Ufficio medico legale o copia di sentenza con cui e' stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria; 2. copia dell'istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria locale per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210; 3. atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze gia' emesse; 4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 5. lettera di manifestazione d'intenti sottoscritta dal danneggiato, corredata da una certificazione del legale che la sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza. 2. E' fatta salva la facolta' del Ministero di richiedere, in qualsiasi fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per la definizione della procedura transattiva.
Nota all'art. 4: Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 si veda nelle note all'art. 2. - la legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.