Art. 4.



  1.   L'acquisizione   delle  domande  di  adesione  alla  procedura
transattiva, e' effettuata secondo le seguenti modalita':
   a)  i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che sono interessati
alla  stipula di una transazione, rivolgono la domanda di adesione al
Ministero;  la  domanda  di  adesione  costituisce  manifestazione di
interesse  ed ha valore di istanza per l'accesso alla successiva fase
di stipula delle singole transazioni;
   b)   la  presentazione  delle  domande  avviene,  di  regola,  con
modalita'  di  inoltro  per  via  telematica  al  Ministero,  secondo
modalita' tecniche fissate con apposita circolare del Direttore della
Direzione   generale  della  programmazione  sanitaria,  dei  livelli
essenziali  di  assistenza  e  dei  principi  etici  di  sistema  del
Ministero  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  e  nel sito internet del Ministero; ove il legale non possa
motivatamente  avvalersi  della  modalita'  di inoltro telematico, la
domanda  potra'  essere  inoltrata  al  Ministero  secondo  modalita'
fissate dalla medesima circolare;
   c)  la  domanda e' presentata dal legale che assiste l'interessato
nel  giudizio  pendente  di  risarcimento del danno entro 90 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana,  della  circolare  di cui alla lettera c); alla
stessa domanda e' allegata la documentazione di seguito elencata:
    1.  copia  del  verbale  della  competente  Commissione  o parere
dell'Ufficio  medico  legale  o  copia  di  sentenza con cui e' stato
riconosciuto  il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella
A  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981,  n.  834,  e  nesso  causale  tra il danno e la trasfusione con
sangue  infetto  o  la  somministrazione  di emoderivati infetti o la
vaccinazione obbligatoria;
    2. copia dell'istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria
locale  per  il  riconoscimento  dell'indennizzo di cui alla legge 25
febbraio 1992, n. 210;
    3.  atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento
del danno, copia delle eventuali sentenze gia' emesse;
    4.  indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
    5.   lettera   di   manifestazione   d'intenti  sottoscritta  dal
danneggiato,  corredata  da  una  certificazione  del  legale  che la
sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza.
  2. E'  fatta  salva  la  facolta'  del  Ministero di richiedere, in
qualsiasi  fase  della  procedura, ulteriore eventuale documentazione
necessaria per la definizione della procedura transattiva.
 
          Nota all'art. 4:
             Per  i  riferimenti  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  30  dicembre  1981,  n.  834 si veda nelle note
          all'art. 2.
              - la  legge  25  febbraio  1992,  n.  210 (Indennizzo a
          favore  dei  soggetti  danneggiati  da  complicanze di tipo
          irreversibile   a   causa   di  vaccinazioni  obbligatorie,
          trasfusioni   e   somministrazione   di   emoderivati)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
             Il decreto   legislativo   31   marzo   1998,   n.   109
          (Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni  sociali  agevolate,  a norma dell'articolo 59,
          comma  51,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.