Art. 11.

Direzione generale  della  previdenza  militare,  della  leva  e  del
           collocamento al lavoro dei volontari congedati


  1.  La  direzione  generale della previdenza militare, della leva e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:
   a)   provvede   alle  attivita'  connesse  con  la  sospensione  e
l'eventuale  ripristino  del  servizio  obbligatorio  di  leva di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n.
331,  e  al Capo III del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni;
   b)   svolge   attivita'   per   il  sostegno  alla  ricollocazione
professionale  dei  volontari  congedati di cui all'articolo 5, della
legge n. 331 del 2000;
   c)   cura  il  trattamento  di  pensione  normale  e  privilegiato
ordinario,   nonche'   il   trattamento  previdenziale  spettante  al
personale militare;
   d)  provvede  al  riscatto  e  al  riconoscimento  dei  periodi di
servizio computabili ai fini pensionistici;
   e)   provvede   all'equo  indennizzo  e  al  riconoscimento  della
dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di  servizio riguardante il
personale militare;
   f)   provvede   alla   trattazione   delle   materie  relative  al
reclutamento,  lo  stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la
documentazione   caratteristica   e   matricolare  e  il  trattamento
economico  del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del
personale  militare  dell'Associazione  dei  Cavalieri  italiani  del
Sovrano  militare  Ordine di Malta e del personale del Corpo militare
della Croce Rossa Italiana;
   g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  direzione  generale  e'  diretta da un dirigente civile del
ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed e' articolata in diciannove
uffici  dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti con
decreto  ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo
1, comma 4.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 5, della legge
          14 novembre 2000, n. 331:
             «Art.  2  (Personale  militare  impegnato  nella  difesa
          nazionale).  -  1.  Le  finalita'  di  cui  all'art. 1 sono
          assicurate da:
              a)  ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
              b)   sottufficiali   in  servizio  permanente,  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
              c)  volontari  di  truppa,  distinti  in  volontari  in
          servizio   permanente,   di  cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo  12  maggio  1995, n. 196, e volontari in ferma
          volontaria prefissata;
              d) personale dell'Arma dei carabinieri;
              e)  personale  del  Corpo della Guardia di finanza, nei
          limiti  di  cui  all'art.  1 della legge 23 aprile 1959, n.
          189;
              f)  personale  da reclutare su base obbligatoria, salvo
          quanto  previsto  dalla  legge  in  materia di obiezione di
          coscienza,  nel  caso  in  cui il personale in servizio sia
          insufficiente  e  non  sia  possibile colmare le vacanze di
          organico  mediante  il  richiamo  in  servizio di personale
          militare  volontario  cessato  dal  servizio da non piu' di
          cinque anni, nei seguenti casi:
               1)  qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi
          dell'art. 78 della Costituzione;
               2)  qualora una grave crisi internazionale nella quale
          l'Italia  sia coinvolta direttamente o in ragione della sua
          appartenenza    ad    una   organizzazione   internazionale
          giustifichi  un  aumento  della  consistenza numerica delle
          Forze armate.
             2.  Il  servizio militare obbligatorio nei casi previsti
          dalla  lettera  f)  del comma 1 ha la durata di dieci mesi,
          prolungabili  unicamente  in  caso  di  deliberazione dello
          stato  di guerra. Non possono essere richiamati in servizio
          gli  appartenenti  alle  forze  di  polizia  ad ordinamento
          civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
             «Art.   5   (Misure   per  agevolare  l'inserimento  dei
          volontari  congedati  nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  Ministro  della  difesa individua, con proprio decreto,
          nell'ambito  delle  direzioni  generali del Ministero della
          difesa,  una  struttura  competente  a  svolgere  attivita'
          informativa,  promozionale  e  di  coordinamento al fine di
          valutare  l'andamento  dell'attivita'  di  reclutamento  di
          personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
          del  lavoro  dei  volontari  di  truppa  che hanno prestato
          servizio  senza  demerito nelle Forze armate in qualita' di
          volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
          perseguimento  delle  predette  finalita' tale struttura si
          avvale   anche   degli   uffici  periferici  della  Difesa,
          acquisisce  le  opportune informazioni dalla Presidenza del
          Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
          privati  e  stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
          stanziamenti  di  bilancio  a  tale fine disponibili, con i
          predetti   datori  di  lavoro,  con  gli  uffici  regionali
          competenti   in  materia  di  promozione  dell'occupazione,
          individuati  ai  sensi  del decreto legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  con  i soggetti abilitati all'attivita' di
          mediazione  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro  ai sensi
          dell'art.  10,  comma  2, del citato decreto legislativo n.
          469  del  1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
          fornitura  di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo ai sensi
          dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
             2.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 17 della
          legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto   con  i  Ministri  della  pubblica  istruzione  e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sono  determinati  i  crediti formativi per i cittadini che
          prestano    servizio    militare   volontario,   rilevanti,
          nell'ambito     dell'istruzione    e    della    formazione
          professionale,   ai   fini   del   compimento   di  periodi
          obbligatori di pratica professionale o di specializzazione,
          previsti    per   l'acquisizione   dei   titoli   necessari
          all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».
             -  Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
          dello   strumento   militare   in  professionale,  a  norma
          dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331,
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2001, n.
          133, supplemento ordinario.