Art. 11. Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati 1. La direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare: a) provvede alle attivita' connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e al Capo III del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni; b) svolge attivita' per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati di cui all'articolo 5, della legge n. 331 del 2000; c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare; d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici; e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare; f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana; g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in diciannove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331: «Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da: a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata; d) personale dell'Arma dei carabinieri; e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189; f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: 1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. 2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». «Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attivita' informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il perseguimento delle predette finalita' tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.». - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2001, n. 133, supplemento ordinario.