Art. 12.

              Direzione generale della sanita' militare


  1. La direzione generale della sanita' militare, in particolare:
   a) cura l'attivita' sanitaria militare;
   b)  sovrintende  alle  attivita'  di  studio  e  sviluppo tecnico,
costruzione,    produzione,    approvvigionamento,    trasformazione,
distribuzione,  conservazione,  manutenzione, riparazione, revisione,
recupero  e  alla  emanazione  della  normativa  tecnica  relativa ai
materiali sanitari e farmaceutici;
   c)  cura  la  formazione,  quando  effettuata  presso  gli  organi
dipendenti,  di  personale  tecnico e specializzato militare e civile
per  le  unita'  operative e per gli organi addestrativi, logistici e
territoriali;
   d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali ed ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  direzione  generale  e'  diretta da un ufficiale generale o
grado  corrispondente  delle  Forze  armate ed e' articolata in dieci
uffici  dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti con
decreto  ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo
1, comma 4.