Art. 15. Consiglio Superiore delle Forze armate, Organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 9 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e disciplinato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi. 2. Nell'ambito del Ministero della difesa operano gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione delle finalita' istituzionali, riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 18 febbraio 1997 n. 25: «Art. 9. - 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa. 2. Le attribuzioni e le attivita' del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformita' alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dall'art. 10.». - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556: «Art. 19 (Consiglio superiore delle Forze armate). - 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa. Il Consiglio e' sentito per: a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse; b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali; c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare; d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziano. 2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e puo' richiedere, anche su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di Stato maggiore della difesa o il sottocapo dello Stato maggiore della difesa se da lui delegato. 3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto: a) il Segretario generale della difesa e i Capi di Stato maggiore di Forza armata, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa e dal sottocapo di Stato maggiore della Forza armata di appartenenza; b) un tenente generale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra ed un generale di squadra, in servizio permanente effettivo, che siano i piu' elevati in grado o i piu' anziani tra i parigrado delle tre Forze armate, purche' non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza o delle capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianita', assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio; c) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti; d) un brigadiere generale o colonnello, o gradi corrispondenti, e un dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari militari, tecnici ed amministrativi. 4. Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari. 5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame: a) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle capitanerie di porto; b) il Comandante operativo interforze e i Comandanti ispettori delle tre Forze armate; c) il Procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione; d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione. 6. Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze annate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre ad esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto. 7. Il Presidente del Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. 8. I membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del competente Capo di Stato maggiore di Forza armata o del Segretario generale per quanto riguarda i dirigenti civili. 9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato. 10. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purche' sia presente almeno la meta' dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianita'; in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 11. Il parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, recante il «Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157.