Art. 15.

Consiglio Superiore delle Forze armate, Organismi collegiali ad
elevata specializzazione  tecnica indispensabili per la realizzazione
             degli obiettivi istituzionali del Ministero

  1.  Il  Consiglio  superiore  delle  Forze armate e' organo di alta
consulenza  del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 9 della
legge  18  febbraio  1997, n. 25, e disciplinato dall'articolo 19 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  556  del  1999.  Nel
Consiglio  operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale
con   funzioni  di  relatore  per  gli  affari  militari,  tecnici  e
amministrativi.
  2.  Nell'ambito  del  Ministero  della difesa operano gli organismi
collegiali  ad  elevata specializzazione tecnica per la realizzazione
delle   finalita'   istituzionali,  riordinati  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi
dell'articolo   29,   del   decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 
          Nota all'art. 15:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge 18
          febbraio 1997 n. 25:
             «Art.  9. - 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate
          e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa.
             2.   Le   attribuzioni  e  le  attivita'  del  Consiglio
          superiore   delle   Forze   armate   sono  disciplinate  in
          conformita'  alle  vigenti  norme  di  legge,  salvo quanto
          previsto dall'art. 10.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del decreto del
          Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556:
             «Art.  19 (Consiglio superiore delle Forze armate). - 1.
          Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta
          consulenza  del  Ministro  della  difesa.  Il  Consiglio e'
          sentito per:
              a)  le  questioni  di  alta  importanza  relative  agli
          ordinamenti   militari  ed  alla  preparazione  organica  e
          bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
              b)  le  clausole  di carattere militare, di particolare
          rilevanza,  da  includere  nei trattati e nelle convenzioni
          internazionali;
              c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo
          o  regolamentare  predisposti  dal Ministro della difesa in
          materia  di disciplina militare, di ordinamento delle Forze
          armate,  di  stato e di avanzamento del personale militare,
          di  reclutamento  del  personale  militare, di organici del
          personale civile e militare;
              d)  il progetto dello stato di previsione del Ministero
          della difesa per ciascun esercizio finanziano.
             2.  Il  Ministro  della  difesa, o il Sottosegretario di
          Stato  da  lui  delegato,  ha  diritto  di partecipare alle
          riunioni del Consiglio e puo' richiedere, anche su proposta
          del  Capo  di  Stato maggiore della difesa o del Segretario
          generale  della  difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno
          dei  lavori  del  Consiglio  di  ogni  altra  questione  di
          interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di
          partecipare  alle  riunioni il Capo di Stato maggiore della
          difesa  o il sottocapo dello Stato maggiore della difesa se
          da lui delegato.
             3.  Sono  membri  ordinari del Consiglio, con diritto di
          voto:
              a)  il  Segretario  generale  della  difesa e i Capi di
          Stato  maggiore  di  Forza  armata,  i quali possono essere
          sostituiti  rispettivamente  da un vice segretario generale
          della  difesa e dal sottocapo di Stato maggiore della Forza
          armata di appartenenza;
              b)   un   tenente  generale  delle  armi  di  fanteria,
          cavalleria,   artiglieria,   genio   o   trasmissioni,   un
          ammiraglio  di  squadra  ed  un  generale  di  squadra,  in
          servizio  permanente effettivo, che siano i piu' elevati in
          grado  o  i  piu'  anziani  tra i parigrado delle tre Forze
          armate,  purche'  non  rivestano  le  cariche  di Ministro,
          Sottosegretario  di  Stato,  Capo  di  Stato maggiore della
          difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa,
          Comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri,  della
          Guardia   di   finanza   o   delle  capitanerie  di  porto,
          consigliere  militare del Presidente della Repubblica, Capo
          di  gabinetto  del  Ministro;  gli  stessi,  nel rispettivo
          ordine  di anzianita', assumono gli incarichi di Presidente
          e Vicepresidente del Consiglio;
              c)  un  magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato
          dello   Stato,   i   quali  possono  essere  sostituiti  da
          supplenti;
              d)   un  brigadiere  generale  o  colonnello,  o  gradi
          corrispondenti,  e un dirigente di seconda fascia del ruolo
          unico  dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, per
          ciascuna  Forza  armata,  con  funzioni di relatori per gli
          affari militari, tecnici ed amministrativi.
             4.  Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sede
          di  servizio fuori dal territorio nazionale non possono far
          parte del Consiglio quali membri ordinari.
             5.  Sono  membri straordinari del Consiglio, con diritto
          di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto
          di esame:
              a) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il
          Comandante   generale   della   Guardia  di  finanza  e  il
          Comandante generale delle capitanerie di porto;
              b)  il  Comandante  operativo interforze e i Comandanti
          ispettori delle tre Forze armate;
              c)  il  Procuratore  generale  militare presso la Corte
          suprema di cassazione;
              d)  i  direttori  generali  e centrali interessati alla
          materia in trattazione.
             6.  Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare,
          per  essere  sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali
          delle   Forze   annate  e  funzionari  dell'amministrazione
          pubblica,  nonche'  persone  di  particolare competenza nel
          campo  scientifico,  industriale  ed  economico,  oltre  ad
          esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non
          hanno diritto di voto.
             7.  Il  Presidente del Consiglio e' nominato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro
          della  difesa;  i vice presidenti sono nominati con decreto
          del Ministro della difesa.
             8.  I  membri  relatori  sono  nominati  con decreto del
          Ministro  della  difesa, su proposta del competente Capo di
          Stato  maggiore  di  Forza armata o del Segretario generale
          per quanto riguarda i dirigenti civili.
             9.  Il  magistrato  del  Consiglio  di Stato, l'avvocato
          dello  Stato  e  i loro supplenti sono nominati con decreto
          del     Ministro    della    difesa,    su    designazione,
          rispettivamente,  del  Presidente  del Consiglio di Stato e
          dell'Avvocato generale dello Stato.
             10.  Il  Consiglio  e'  convocato dal Presidente, che ne
          fissa l'ordine del giorno, e delibera, purche' sia presente
          almeno   la   meta'  dei  membri  ordinari  e  straordinari
          convocati,  a  maggioranza  dei  presenti,  con voto palese
          espresso  in  ordine  inverso  di grado o di anzianita'; in
          caso di parita', prevale il voto del Presidente.
             11.  Il  parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo
          di  verbale  di  adunanza,  in cui deve essere riassunta la
          discussione  e  deve  essere  indicato  il  risultato delle
          votazioni,  inserendo  il  parere  della  minoranza o delle
          minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro della difesa
          dal   Presidente   del   Consiglio  superiore  delle  Forze
          armate.».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007,  n.  88,  recante  il  «Regolamento di riordino degli
          organismi  esistenti  presso l'Amministrazione della difesa
          alla  data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'art. 29
          del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157.