Art. 2.

                 Segretariato generale della difesa


  1.  La  carica di Segretario generale della difesa, le modalita' di
nomina  e  le  sue  attribuzioni in campo nazionale, internazionale e
tecnico-scientifico,  nonche'  i  due  incarichi  di  vice segretario
generale  sono  disciplinati  dall'articolo 5 della legge 18 febbraio
1997,  n.  25, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.
  2. L'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da
cinque  strutture di livello dirigenziale generale, sono disciplinati
dall'articolo  10,  comma  1,  lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 556 del 1999, e successive modificazioni, cosi'
come  modificato  dal comma 4. Con decreto ministeriale di natura non
regolamentare,  di  cui  all'articolo  1,  comma  4, sono individuati
quarantasette  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  e le
relative competenze.
  3. L'ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli
enti  dell'area  tecnico-industriale,  individuati  dall'articolo  1,
comma  3,  del  decreto  del  Ministro  della difesa 20 gennaio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  4 aprile 1998, e
successive   modificazioni,  posto  alle  dipendenze  del  Segretario
generale  della difesa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e' soppresso.
  4. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  556  del  1999,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a)  al  numero 2), le parole: "antinfortunistica e prevenzione; ",
sono soppresse;
   b)  al numero 5), dopo le parole: "programmi spaziali e sistemi di
comando    e    controllo",    sono    aggiunte   le   seguenti:   ";
approvvigionamento  ed  emanazione  della  normativa tecnica relativi
agli  impianti  e  ai  mezzi per le telecomunicazioni, esclusi quelli
formanti  parte  integrante  ed  inscindibile  dei  complessi  d'arma
terrestri,  navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici,
purche'  non  facenti  parte  integrante  ed  inscindibile di sistemi
d'arma  piu'  complessi,  ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi
satellitari,   di   telecomunicazione,  navigazione  e  osservazione;
coordinamento  delle  attivita'  di  studio,  progettazione, sviluppo
tecnico,  costruzione,  produzione,  trasformazione,  ammodernamento,
disposizione  delle  indagini  tecniche, concorso alla formazione del
personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura
del  contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le
transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile,
il  recupero  di  danni  erariali e ogni altra attivita' demandata in
materia.";
   c) il numero 6) e' soppresso;
   d)  al numero 7) dopo le parole: "nei settori d'interesse primario
della  difesa",  sono  aggiunte le seguenti: "; approvvigionamento ed
emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti, ai mezzi e
ai  sistemi  informatici;  coordinamento  delle  attivita' di studio,
progettazione,    sviluppo    tecnico,    costruzione,    produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
concorso  alla formazione del personale tecnico militare e civile sui
materiali   di   competenza;   cura  del  contenzioso  connesso  alle
attribuzioni  di  competenza,  nonche'  le  transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali  e  ogni  altra  attivita'  demandata  in  materia; gestione
dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione.".
  5.  Con  decreto  ministeriale  di  natura non regolamentare di cui
all'articolo  1,  comma  4,  i  compiti  del soppresso V Reparto sono
attribuiti  ad  altri uffici di livello dirigenziale non generale del
Segretariato generale.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge 18
          febbraio 1997, n. 25:
             «Art.  5.  -  1.  Il  Segretario  generale della difesa,
          scelto   nell'ambito   del   personale  militare  o  civile
          dell'Amministrazione  pubblica,  ovvero anche estraneo alla
          stessa,   in   relazione   alle   specifiche  esperienze  e
          qualifiche  professionali,  e'  posto  alle  dipendenze del
          Ministro  della difesa per le attribuzioni amministrative e
          del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni
          tecnico-operative.
             2. Il Segretario generale della difesa:
              a)  ha  alle  sue  dipendenze  i direttori generali del
          Ministero   ed   e'   responsabile   dell'indirizzo  e  del
          coordinamento  delle loro attivita' nonche' dell'attuazione
          delle  direttive  di  alta  amministrazione  impartite  dal
          Ministero;
              b)  predispone,  d'intesa con il Capo di stato maggiore
          della  difesa,  le  proposte  di  pianificazione  annuale e
          pluriennale    generale   finanziaria   relative   all'area
          industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
              c)  e'  responsabile,  nel  quadro della pianificazione
          generale  dello  strumento  militare, dell'organizzazione e
          del    funzionamento    dell'area   tecnico-industriale   e
          tecnico-amministrativa della Difesa;
              d)  esercita  le  funzioni di direttore nazionale degli
          armamenti  ed  e' responsabile delle attivita' di ricerca e
          sviluppo,   produzione  e  approvvigionamento  dei  sistemi
          d'arma;
              e)  si  avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni,
          di  due  vice segretari generali, di cui almeno uno civile,
          scelto   nell'ambito   del  personale  dell'Amministrazione
          pubblica;
              f)      puo'      delegare     competenze     nell'area
          tecnico-amministrativa  e  nell'area tecnico-industriale in
          materia  di armamenti ad un funzionario civile della Difesa
          oppure  ad  un  dirigente  proveniente dal settore privato,
          assunto  con  contratto  a tempo determinato, e nominato ai
          sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n.  29, e successive modificazioni, previa designazione del
          segretario generale medesimo.».
             -  Si  riporta  il testo dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10,
          comma  1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
          Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556:
             «Art.   6   (Configurazione   della  carica).  -  1.  Il
          Segretario generale della difesa:
              a)   e'   ufficiale   dell'Esercito,   della  Marina  o
          dell'Aeronautica   con  il  grado  di  tenente  generale  o
          corrispondente  in  servizio permanente ovvero dirigente di
          prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo
          alla  stessa,  ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n.
          25 del 1997;
              b)  e'  nominato,  ai  sensi  dell'art. 19, comma 3 del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  della  difesa,  sentito il Capo di
          Stato maggiore della difesa;
              c)  dipende, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge
          n.  25 del 1997, direttamente dal Ministro della difesa per
          le   attribuzioni  amministrative,  e  dal  Capo  di  Stato
          maggiore     della     difesa     per    le    attribuzioni
          tecnico-operative,  ai quali risponde dell'attuazione delle
          direttive  e  delle disposizioni ricevute nell'ambito delle
          rispettive attribuzioni.
             2.  Il  Segretario  generale  della  difesa,  in caso di
          assenza,  impedimento o vacanza della carica, e' sostituito
          dal  vice segretario generale che espleta anche le funzioni
          di  vice direttore nazionale degli armamenti ai sensi della
          lettera   a)   del   comma  1  dell'art.  10  del  presente
          regolamento.».
             «Art.  7  (Attribuzioni  in  campo  nazionale).  - 1. Il
          Segretario generale della difesa:
              a)   emana   disposizioni   attuative  degli  indirizzi
          politico-amministrativi    e    di   alta   amministrazione
          riguardanti        l'area       tecnico-industriale       e
          tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro
          della  difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di
          efficienza fissati per lo strumento militare;
              b)  riceve  dal  Capo  di  Stato  maggiore della difesa
          direttive  tecnico-operative con riferimento alle attivita'
          di   studio   e   sperimentazione,  approvvigionamento  dei
          materiali e dei sistemi d'arma;
              c)  predispone,  ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera
          b),  della  legge  n.  25 del 1997, d'intesa con il Capo di
          Stato    maggiore    della   difesa,   nel   quadro   della
          pianificazione   generale   dello  strumento  militare,  le
          proposte  di  pianificazione annuale e pluriennale relative
          all'area  industriale  di  interesse  della  difesa  e alle
          attivita' di studio e sperimentazione:
              d)   emana   direttive   applicative   per  gli  affari
          giuridici,  economici, disciplinari e sociali del personale
          militare  e  civile.  Segue  le problematiche sindacali, le
          attivita'   parlamentari   e   la  negoziazione  decentrata
          riferita al personale civile della difesa;
              e)  indirizza,  controlla e coordina le attivita' delle
          direzioni generali;
              f)  provvede,  sulla  base  delle direttive del Capo di
          Stato  maggiore  della  difesa,  all'impiego  operativo dei
          fondi  destinati  all'investimento per la realizzazione dei
          programmi di competenza:
              g)  provvede  all'impiego operativo dei fondi destinati
          al  funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa
          e   tecnico-industriale   di  competenza,  compresi  quelli
          destinati  alla cooperazione ed agli accordi internazionali
          conseguenti  all'applicazione di memorandum, disponendo per
          l'assegnazione  delle relative risorse finanziarie e per la
          ripartizione  dei  fondi tra gli enti e reparti dipendenti,
          compresi  quelli  di cui all'art. 4 del decreto legislativo
          28 novembre 1997, n. 459;
              h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa
          e  delle  direttive  tecnico-operative  del  Capo  di Stato
          maggiore della difesa:
               1)  propone  le  azioni necessarie per armonizzare gli
          obiettivi  della  difesa  in  materia  di sperimentazione e
          sviluppo,  produzione ed approvvigionamento con la politica
          economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale;
               2)  e'  responsabile  dei  sistemi  di sicurezza degli
          organismi interforze dipendenti;
              i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti
          dell'area  tecnico-amministrativa  e tecnico-industriale di
          competenza;
              l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di
          Stato    maggiore   della   difesa,   le   linee   generali
          dell'ordinamento       degli       organismi      dell'area
          tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza,
          gli  organici  dei vari organismi nei limiti delle previste
          dotazioni  complessive  e  la ripartizione delle risorse di
          personale civile da assegnare agli stessi;
              m)  fornisce  indicazioni  al Ministro della difesa per
          gli   incarichi   di  direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;
              n)  propone al Ministro della difesa su indicazione del
          direttore  generale  per  il  personale civile, i dirigenti
          civili   da   assegnare  alle  direzioni  generali  e  agli
          organismi     delle     aree    tecnico-amministrativa    e
          tecnico-industriale.  La  proposta ha luogo d'intesa con il
          Capo   di   Stato   maggiore   della   difesa   per  l'area
          tecnico-operativa  e  con i Capi di Stato maggiore di Forza
          armata  per  gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza
          armata  di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  28
          novembre 1997, n. 459;
              o)  emana,  nelle  aree di competenza, sulla base delle
          disposizioni  del  Capo  di Stato maggiore della difesa, le
          direttive   riguardanti   la  definizione  delle  attivita'
          connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;
              p)   individua   e   promuove  in  campo  nazionale  ed
          internazionale,  sulla  base dei criteri stabiliti dal Capo
          di  Stato  maggiore  della  difesa,  i programmi di ricerca
          tecnologica per lo sviluppo dei programmi d'armamento;
              q)  indirizza,  controlla  e  coordina  i  programmi di
          sviluppo  e  le  attivita' contrattuali di competenza delle
          direzioni   generali,   concernenti   l'approvvigionamento,
          l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per
          quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
              r)  segue  le  attivita'  promozionali,  in  Italia  ed
          all'estero,   dell'industria   d'interesse   della  difesa,
          fornendo utili elementi di coordinamento;
              s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di
          prevenzione e coordina le relative attivita' negli ambienti
          di   lavoro  della  difesa,  in  attuazione  delle  vigenti
          prescrizioni;
              t)  assicura la gestione del contenzioso per le materie
          non assegnate alla competenza delle direzioni generali.».
             «Art.  8 (Attribuzioni in campo internazionale). - 1. Il
          Segretario generale della difesa:
              a)  partecipa  agli  alti  consessi  internazionali nel
          quadro   della   realizzazione  di  accordi  multinazionali
          relativi    alla    sperimentazione   ed   allo   sviluppo,
          rappresentando,  su  indicazione del Ministro della difesa,
          l'indirizzo    nazionale    nel   campo   delle   attivita'
          tecnico-scientifiche ai fini della difesa;
              b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum
          d'intesa  e degli accordi di assistenza tecnica e logistica
          tra  le  Forze  armate  nazionali  e quelle estere, per gli
          aspetti giuridici e finanziari;
              c)  e'  responsabile  della  politica  degli  armamenti
          relativamente  alla produzione di materiali per la difesa e
          a    tal    fine   predispone   gli   elementi   consultivi
          tecnico-industriali per il Ministro. Segue e coordina tutti
          i  programmi  di  acquisizione  all'estero,  o che comunque
          comportino  spese  all'estero, nonche' tutti gli accordi di
          coproduzione  o di reciproco interesse con uno o piu' paesi
          e   segue   le   commesse   estere  affidate  all'industria
          nazionale,  allo  scopo  di trattare con visione unitaria e
          interforze  tutti  i  problemi connessi alla partecipazione
          dell'industria   nazionale  ai  programmi  di  coproduzione
          internazionale per la difesa.».
             «Art.  9  (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico). -
          1. Il Segretario generale della difesa:
              a)  gestisce,  in  coordinamento  con  il Capo di Stato
          maggiore      della      difesa,      la     documentazione
          tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i
          vari  centri  di documentazione nazionali ed internazionali
          ed individua, unitamente ai Capi di Stato maggiore di Forza
          armata,    la    documentazione    tecnico-scientifica   di
          pertinenza;
              b)  dirige,  indirizza  e  controlla  le  attivita'  di
          ricerca  e  sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica,
          di   produzione   e   di   approvvigionamento   volte  alla
          realizzazione dei programmi approvati.».
             «Art.  10  (Ordinamento).  -  1.  Il segretario generale
          della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:
              a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno
          civile  ed  uno  di  norma  militare,  nominati  secondo le
          procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo
          di  Stato  maggiore  della  difesa e il Segretario generale
          della  difesa.  I  vice  segretari generali sono scelti, se
          civili,  tra  i  dirigenti  di prima fascia del ruolo unico
          delle  amministrazioni  dello  Stato;  se militari, tra gli
          ufficiali  con  grado  di  tenente  generale,  ammiragli di
          squadra  o generale di squadra aerea in servizio permanente
          effettivo,  appartenenti  a  Forza armata diversa da quella
          del  Segretario  generale.  Le  funzioni  di vice direttore
          nazionale  degli  armamenti  sono attribuite dal Segretario
          generale ad uno dei due vice segretari generali;
              b) dispone del Segretariato generale della Difesa cosi'
          ordinato:
               1) ufficio generale del Segretario generale di livello
          dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale
          con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti,
          con  competenze  in  materia  di  segreteria del Segretario
          generale,   coordinamento   generale  delle  attivita'  del
          Segretariato     generale,     studi    ed    informazione;
          programmazione finanziaria e bilancio; affari generali;
               2)  I  Reparto  -  Personale,  di livello dirigenziale
          generale,  retto  da  un  dirigente civile coadiuvato da un
          vice  capo  reparto  con  qualifica di dirigente di seconda
          fascia,  con competenza in materia di ordinamento dell'area
          tecnico-amministrativa  ed  impiego del relativo personale;
          reclutamento,  stato  giuridico  e avanzamento, trattamento
          economico  ed  affari  giuridici  del  personale militare e
          civile; infrastrutture e demanio;
               3)   II   Reparto  -  Coordinamento  amministrativo  e
          controllo  della  spesa;  di livello dirigenziale generale,
          retto  da  un  dirigente  civile coadiuvato da un vice capo
          reparto  con  qualifica di dirigente di seconda fascia, con
          competenze  in  materia  di:  coordinamento  amministrativo
          anche  alla  luce di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e
          5,  della  legge  20  febbraio  1981,  n. 30; coordinamento
          generale  in  materia  contrattuale;  controllo di gestione
          della spesa;
               4)  III Reparto - Politica degli armamenti, di livello
          dirigenziale  generale,  retto da un ufficiale con il grado
          di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un
          vice  capo  reparto con grado di brigadier generale o gradi
          corrispondenti,  con  competenza in materia di cooperazione
          multilaterale    NATO    e   transatlantica;   cooperazione
          multilaterale  europea,  cooperazione  bilaterale  europea;
          cooperazione  bilaterale  Asia,  Africa,  Oceania; politica
          industriale;  controllo  delle esportazioni e compensazioni
          industriali;
               5)  IV  Reparto  -  Programmi di armamento, di livello
          dirigenziale  generale,  retto da un ufficiale con il grado
          di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un
          vice  capo  reparto  con  il  grado di brigadier generale o
          gradi   corrispondenti,   con   competenza  in  materia  di
          programmi  di  armamento  terrestre,  navale,  aeronautico;
          programmi  spaziali  e  sistemi  di  comando  e  controllo;
          «approvvigionamento  ed  emanazione della normativa tecnica
          relativi agli impianti e ai mezzi per le telecomunicazioni,
          esclusi  quelli  formanti  parte integrante ed inscindibile
          dei  complessi  d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali,
          ai  radar  e sistemi elettronici, purche' non facenti parte
          integrante   ed   inscindibile   di   sistemi  d'arma  piu'
          complessi,  ai  materiali  delle  trasmissioni,  ai sistemi
          satellitari,    di    telecomunicazione,    navigazione   e
          osservazione;  coordinamento  delle  attivita'  di  studio,
          progettazione,  sviluppo  tecnico, costruzione, produzione,
          trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini
          tecniche,  concorso  alla  formazione del personale tecnico
          militare  e  civile  sui  materiali di competenza; cura del
          contenzioso   connesso  alle  attribuzioni  di  competenza,
          nonche'   le  transazioni,  i  giudizi  di  responsabilita'
          amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e
          ogni altra attivita' demandata in materia;
               7)    VI    Reparto    -    Informatica,   statistica,
          standardizzazione  e  assicurazione qualita' dei materiali,
          di  livello  dirigenziale  generale,  retto da un dirigente
          civile  coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di
          dirigente  di  seconda fascia, con competenza in materia di
          studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione
          e  assicurazione  di  qualita'  dei  materiali; statistica;
          documentazione  tecnico-scientifica nei settori d'interesse
          primario  dalla  difesa;  approvvigionamento  ed emanazione
          della  normativa tecnica relativi agli impianti, ai mezzi e
          ai  sistemi  informatici;  coordinamento delle attivita' di
          studio,   progettazione,   sviluppo  tecnico,  costruzione,
          produzione,  trasformazione,  ammodernamento,  disposizione
          delle  indagini  tecniche,  concorso  alla  formazione  del
          personale  tecnico  militare  e  civile  sui  materiali  di
          competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni
          di   competenza,  nonche'  le  transazioni,  i  giudizi  di
          responsabilita'  amministrativa e contabile, il recupero di
          danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia;
          gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e
          prevenzione.».