Art. 2. Segretariato generale della difesa 1. La carica di Segretario generale della difesa, le modalita' di nomina e le sue attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico, nonche' i due incarichi di vice segretario generale sono disciplinati dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556. 2. L'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, sono disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, e successive modificazioni, cosi' come modificato dal comma 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati quarantasette uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze. 3. L'ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, e successive modificazioni, posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e' soppresso. 4. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), le parole: "antinfortunistica e prevenzione; ", sono soppresse; b) al numero 5), dopo le parole: "programmi spaziali e sistemi di comando e controllo", sono aggiunte le seguenti: "; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti e ai mezzi per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia."; c) il numero 6) e' soppresso; d) al numero 7) dopo le parole: "nei settori d'interesse primario della difesa", sono aggiunte le seguenti: "; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti, ai mezzi e ai sistemi informatici; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia; gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione.". 5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4, i compiti del soppresso V Reparto sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25: «Art. 5. - 1. Il Segretario generale della difesa, scelto nell'ambito del personale militare o civile dell'Amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla stessa, in relazione alle specifiche esperienze e qualifiche professionali, e' posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative. 2. Il Segretario generale della difesa: a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed e' responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attivita' nonche' dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministero; b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; c) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa; d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed e' responsabile delle attivita' di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due vice segretari generali, di cui almeno uno civile, scelto nell'ambito del personale dell'Amministrazione pubblica; f) puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa oppure ad un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previa designazione del segretario generale medesimo.». - Si riporta il testo dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556: «Art. 6 (Configurazione della carica). - 1. Il Segretario generale della difesa: a) e' ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica con il grado di tenente generale o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 25 del 1997; b) e' nominato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa; c) dipende, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 25 del 1997, direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento.». «Art. 7 (Attribuzioni in campo nazionale). - 1. Il Segretario generale della difesa: a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; b) riceve dal Capo di Stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attivita' di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; c) predispone, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge n. 25 del 1997, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attivita' di studio e sperimentazione: d) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le attivita' parlamentari e la negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa; e) indirizza, controlla e coordina le attivita' delle direzioni generali; f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza: g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione ed agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di Stato maggiore della difesa: 1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione ed approvvigionamento con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale; 2) e' responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti; i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza; l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi; m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili; n) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa e con i Capi di Stato maggiore di Forza armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di Stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attivita' connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile; p) individua e promuove in campo nazionale ed internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi d'armamento; q) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attivita' contrattuali di competenza delle direzioni generali, concernenti l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi; r) segue le attivita' promozionali, in Italia ed all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, fornendo utili elementi di coordinamento; s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attivita' negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni; t) assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate alla competenza delle direzioni generali.». «Art. 8 (Attribuzioni in campo internazionale). - 1. Il Segretario generale della difesa: a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione ed allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attivita' tecnico-scientifiche ai fini della difesa; b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e finanziari; c) e' responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro. Segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportino spese all'estero, nonche' tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o piu' paesi e segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.». «Art. 9 (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico). - 1. Il Segretario generale della difesa: a) gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali ed internazionali ed individua, unitamente ai Capi di Stato maggiore di Forza armata, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza; b) dirige, indirizza e controlla le attivita' di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.». «Art. 10 (Ordinamento). - 1. Il segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice segretari generali; b) dispone del Segretariato generale della Difesa cosi' ordinato: 1) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali; 2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; 3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa; 4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali; 5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo; «approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti e ai mezzi per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia; 7) VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualita' dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualita' dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti, ai mezzi e ai sistemi informatici; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia; gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione.».