Art. 6.

              Direzione generale degli armamenti navali


  1. La direzione generale degli armamenti navali, in particolare:
   a)   provvede   all'approvvigionamento  e  alla  emanazione  della
normativa   tecnica   relativi  ai  mezzi  navali,  alle  armi,  alle
munizioni,  agli  armamenti, ai radar di sorveglianza marittima, alle
apparecchiature  e  agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed
inscindibile   dei   complessi   d'arma   navali,   ai   mezzi,  alle
apparecchiature  e  ai  materiali  per gli sbarramenti subacquei o ad
essi connessi;
   b)  sovrintende  alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo
tecnico,  costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei
materiali di competenza;
   c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile
nei settori di competenza;
   d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
   e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali ed ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  direzione  generale  e'  diretta da un ufficiale ammiraglio
della   Marina   militare   ed   e'  articolata  in  ventidue  uffici
dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti con decreto
ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma
4.
  3.   Dalla   direzione   generale   dipendono  tre  uffici  tecnici
territoriali  di livello dirigenziale non generale retti da militari,
preposti   all'attuazione   di   programmi   e  accordi  nazionali  e
internazionali  per  l'acquisizione  di  impianti,  mezzi e materiali
forniti  dall'industria  nazionale  ed  estera,  nonche' al controllo
tecnico   dell'esecuzione   dei   contratti   di   competenza,   alla
certificazione  di  qualita'  dei  fornitori  e alla dichiarazione di
conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.