Art. 8.

Soppressione della   Direzione   generale   delle  telecomunicazioni,
            dell'informatica e delle tecnologie avanzate


  1.  La direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica
e  delle  tecnologie  avanzate  e'  soppressa e, conseguentemente, le
relative  competenze,  strutture e personale, sono attribuiti al IV e
al  VI reparto del Segretariato generale della difesa, secondo quanto
stabilito  dall'articolo  2, comma 4, lettere b) e d), alla direzione
generale   degli   armamenti   terrestri,  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di radar tattici per
la  sorveglianza  delle  aree  di operazioni, alla direzione generale
degli  armamenti  navali,  secondo  quanto stabilito dall'articolo 6,
comma  1,  lettera a), in materia di radar di sorveglianza marittima,
alla  direzione  generale degli armamenti aeronautici, secondo quanto
stabilito  dall'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  in  materia di
impianti  e mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia e di
radar  per  la difesa aerea, alla direzione generale dei lavori e del
demanio,  secondo  quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera
a),  in  materia  di  predisposizione  e  implementazione dei sistemi
informatici nelle infrastrutture.