Art. 9.

             Direzione generale dei lavori e del demanio


 1. La direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:
   a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle
costruzioni  edili  di  ogni  tipo, ordinarie e speciali, comprese le
predisposizioni  e,  su  richiesta,  le  implementazioni  dei sistemi
informatici nelle infrastrutture;
   b)  provvede  all'acquisizione,  utilizzazione,  amministrazione e
dismissione dei beni demaniali militari;
   c)  e'  competente  in  materia  di servitu' e di vincoli di varia
natura connessi a beni demaniali militari;
   d) liquida i danni a proprieta' private;
   e)  cura  la  formazione,  quando  effettuata  presso  gli  organi
dipendenti,  di  personale  tecnico e specializzato militare e civile
per  le  unita'  operative e per gli organi addestrativi, logistici e
territoriali;
   f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  direzione  generale e' diretta da un ufficiale generale del
genio  dell'Esercito  o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale
generale  del  Corpo ingegneri dell'Esercito o del genio navale della
Marina  -  settore  infrastrutture  - laureato in ingegneria civile o
lauree  equivalenti,  di  grado  non  inferiore  a  generale  o grado
corrispondente  delle  Forze armate, ed e' articolata in ventiquattro
uffici  dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti con
decreto  ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo
1, comma 4.