Art. 2.

                (Delega al Governo per l'adeguamento
                       dei sistemi contabili)

    1.  Per  consentire  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  1,  il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  per  l'armonizzazione  dei  sistemi contabili e
degli   schemi   di  bilancio  delle  amministrazioni  pubbliche,  ad
esclusione  delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini
di  presentazione  e  approvazione,  in  funzione  delle  esigenze di
programmazione,  gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I
sistemi  e  gli  schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con
quelli  adottati  in  ambito  europeo  ai  fini della procedura per i
disavanzi eccessivi.
    2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1 sono emanati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei
conti  integrato  al  fine  di  consentire  il  consolidamento  e  il
monitoraggio  in  fase  di previsione, gestione e rendicontazione dei
conti delle amministrazioni pubbliche;
    b)  definizione  di  una  tassonomia per la riclassificazione dei
dati  contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute
al  regime  di  contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le
regole contabili uniformi di cui alla lettera a);
    c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e
programmi  coerenti  con  la  classificazione  economica e funzionale
individuata  dagli  appositi  regolamenti  comunitari  in  materia di
contabilita' nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere
piu'   trasparenti  e  significative  le  voci  di  bilancio  dirette
all'attuazione  delle  politiche  pubbliche, e adozione di un sistema
unico  di  codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle
voci di spesa riportate nei bilanci;
    d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilita'
finanziaria   di   un   sistema   e   di   schemi   di   contabilita'
economico-patrimoniale   che   si   ispirino   a  comuni  criteri  di
contabilizzazione;
    e)  adozione  di  un  bilancio  consolidato delle amministrazioni
pubbliche   con  le  proprie  aziende,  societa'  o  altri  organismi
controllati,   secondo   uno   schema   tipo  definito  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
    f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici,
misurabili  e  riferiti  ai programmi del bilancio, costruiti secondo
criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
    3.  Ai  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 e' allegato un
nomenclatore  che  illustra le definizioni degli istituti contabili e
le  procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a
cui si conformano i relativi regolamenti di contabilita'.
    4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica
affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle Commissioni
parlamentari  competenti  entro  sessanta  giorni dalla trasmissione.
Decorso  tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono
essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai  pareri  parlamentari,  ritrasmette  i  testi  alle  Camere con le
proprie   osservazioni   e   con   eventuali  modificazioni  e  rende
comunicazioni  davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti possono comunque essere
adottati  in  via  definitiva  dal Governo. I decreti legislativi che
comportino  riflessi  di  ordine  finanziario devono essere corredati
della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
    5.  Ai  fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1 e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  senza  oneri  a  carico  della  finanza pubblica, il
comitato  per  i  principi contabili delle amministrazioni pubbliche,
composto da ventitre' componenti, cosi' suddivisi:
    a)  quattro  rappresentanti  del  Ministero dell'economia e delle
finanze,   uno   dei   quali   con   funzioni  di  presidente,  e  un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa,
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali, nonche' un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
    b)  un  rappresentante  tecnico dell'amministrazione della Camera
dei  deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica,
designati  dai  rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un
rappresentante della Corte dei conti;
    c) un rappresentante dell'ISTAT;
    d)  sette  rappresentanti  degli  enti  territoriali,  di cui tre
designati  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno dei quali per le
autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia
(UPI),  uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI),  uno  designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali
e  delle  province  autonome,  d'intesa tra di loro nell'ambito della
Conferenza  dei  presidenti  dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle  province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11;
    e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.
    6.  Alla  legge  5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  "nonche'  al  fine  di armonizzare i sistemi contabili e gli
schemi  di  bilancio  dei  medesimi  enti  e  i  relativi  termini di
presentazione   e   approvazione,   in  funzione  delle  esigenze  di
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica";
    b)  all'articolo  2,  comma  2, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
    "h)  adozione  di  regole contabili uniformi e di un comune piano
dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati
in  missioni  e programmi coerenti con la classificazione economica e
funzionale  individuata  dagli  appositi  regolamenti  comunitari  in
materia   di  contabilita'  nazionale  e  relativi  conti  satellite;
adozione  di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societa'
o   altri   organismi   controllati,   secondo   uno  schema  comune;
affrancamento,   a  fini  conoscitivi,  al  sistema  di  contabilita'
finanziaria   di   un   sistema   e   di   schemi   di   contabilita'
economico-patrimoniale     ispirati     a     comuni    criteri    di
contabilizzazione;  raccordabilita'  dei  sistemi  contabili  e degli
schemi  di  bilancio  degli  enti territoriali con quelli adottati in
ambito  europeo  ai  fini  della procedura per i disavanzi eccessivi;
definizione  di  una  tassonomia  per  la  riclassificazione dei dati
contabili  e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente  legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini
del  raccordo  con  le  regole  contabili uniformi; definizione di un
sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi  del  bilancio,  costruiti  secondo  criteri  e metodologie
comuni  ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed
enti  locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi
e  consuntivi,  come  approvati,  e  previsione  di sanzioni ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di
tale termine";
    c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Almeno  uno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1 e'
adottato  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine
previsto   al   comma   1   del   presente  articolo,  disciplina  la
determinazione  dei  costi  e  dei fabbisogni standard sulla base dei
livelli  essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo
20.  Il  Governo  trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione  concernente il quadro generale di finanziamento degli enti
territoriali  e  ipotesi  di  definizione  su base quantitativa della
struttura  fondamentale  dei  rapporti  finanziari  tra  lo Stato, le
regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano e gli enti
locali,   con   l'indicazione  delle  possibili  distribuzioni  delle
risorse. Tale relazione e' comunque trasmessa alle Camere prima degli
schemi   di   decreto   legislativo   concernenti   i   tributi,   le
compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali";
    d)  all'articolo  3,  comma  6,  terzo  periodo,  dopo le parole:
"l'esercizio   della   delega"   sono   inserite   le   seguenti:  "o
successivamente";
    e)  all'articolo  4,  comma  1, primo periodo, le parole: "trenta
componenti  e" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue componenti,
due  dei  quali  rappresentanti  dell'ISTAT, e, per i restanti trenta
componenti,".
    7.  Il  comitato  per  i  principi  contabili agisce in reciproco
raccordo  con  la  Commissione  tecnica paritetica per il federalismo
fiscale  di  cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per
le  attivita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, lettera h), della
medesima  legge  con  lo scambio di tutte le risultanze relative alla
armonizzazione dei bilanci pubblici.
    8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi
di  cui  al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data
di  entrata  in  vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei
decreti  legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel
rispetto  dei  principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dal presente articolo.
 
              Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 8  e  15  della
          legge  4  febbraio  2005,  n.  11  (Norme  generali   sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
          obblighi comunitari): 
              «Art. 5 (Partecipazione delle regioni e delle  province
          autonome alle decisioni relative alla  formazione  di  atti
          normativi comunitari). - 1. I progetti e gli atti di cui ai
          commi 1 e 2 dell'art. 3 sono trasmessi dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o  dal  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie,  contestualmente  alla  loro  ricezione,  alla
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei
          presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali  e  delle
          province autonome, ai fini dell'inoltro alle  Giunte  e  ai
          Consigli regionali e delle province autonome, indicando  la
          data presunta per la loro discussione o adozione. 
              2. Con le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
          politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province
          autonome  un'informazione  qualificata  e  tempestiva   sui
          progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie
          di competenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,
          curandone il costante aggiornamento. 
              3. Ai fini della formazione della  posizione  italiana,
          le regioni e le province autonome, nelle  materie  di  loro
          competenza, entro venti giorni dalla data  del  ricevimento
          degli atti di cui ai commi  1  e  2  dell'art.  3,  possono
          trasmettere osservazioni al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il
          tramite della Conferenza dei  presidenti  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  o  della
          Conferenza  dei  presidenti  dell'Assemblea,  dei  Consigli
          regionali e delle province autonome. 
              4. Qualora un progetto di  atto  normativo  comunitario
          riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa
          delle regioni o  delle  province  autonome  e  una  o  piu'
          regioni o  province  autonome  ne  facciano  richiesta,  il
          Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai fini del raggiungimento  dell'intesa  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          entro il termine di venti  giorni.  Decorso  tale  termine,
          ovvero  nei  casi  di  urgenza  motivata  sopravvenuta,  il
          Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa. 
              5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo  richieda  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
          Governo appone una riserva di esame in  sede  di  Consiglio
          dei  Ministri  dell'Unione  europea.  In   tale   caso   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri  ovvero  il  Ministro
          per  le  politiche  comunitarie  comunica  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano di  avere  apposto
          una riserva di esame in  sede  di  Consiglio  dei  Ministri
          dell'Unione europea. Decorso il  termine  di  venti  giorni
          dalla predetta comunicazione,  il  Governo  puo'  procedere
          anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza
          alle attivita' dirette alla formazione  dei  relativi  atti
          comunitari. 
              6. Salvo  il  caso  di  cui  al  comma  4,  qualora  le
          osservazioni delle regioni e delle  province  autonome  non
          siano pervenute al Governo entro la data indicata  all'atto
          di trasmissione dei  progetti  o,  in  mancanza,  entro  il
          giorno  precedente  quello  della   discussione   in   sede
          comunitaria,  il  Governo  puo'  comunque  procedere   alle
          attivita'  dirette  alla  formazione  dei   relativi   atti
          comunitari. 
              7. Nelle materie di competenza delle  regioni  e  delle
          province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio
          delle competenze di cui all'art. 3, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  convoca  ai  singoli
          tavoli di coordinamento nazionali  i  rappresentanti  delle
          regioni e delle province autonome, individuati  in  base  a
          criteri da stabilire in sede di Conferenza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  ai  fini  della  successiva   definizione   della
          posizione italiana da sostenere, d'intesa con il  Ministero
          degli affari  esteri  e  con  i  Ministeri  competenti  per
          materia, in sede di Unione europea. 
              8. Dall'attuazione del  comma  7  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro   per    le    politiche    comunitarie    informa
          tempestivamente le regioni e le province autonome,  per  il
          tramite della Conferenza dei  presidenti  delle  regioni  e
          delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle
          proposte e delle materie  di  competenza  delle  regioni  e
          delle province autonome che risultano  inserite  all'ordine
          del  giorno  delle  riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri
          dell'Unione europea. 
              10. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro  per  le  politiche   comunitarie,   prima   dello
          svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce
          alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
          sessione comunitaria, sulle proposte  e  sulle  materie  di
          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome  che
          risultano inserite all'ordine del  giorno,  illustrando  la
          posizione che  il  Governo  intende  assumere.  Il  Governo
          riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza,
          prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione
          europea, alla Conferenza stessa, in  sessione  comunitaria,
          sulle proposte e sulle materie di competenza delle  regioni
          e delle province autonome che risultano inserite all'ordine
          del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
          assumere. 
              11. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni  e
          le province autonome, per il tramite della  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, delle risultanze  delle  riunioni  del
          Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del  Consiglio
          europeo con riferimento alle materie  di  loro  competenza,
          entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
              12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 della legge
          5 giugno 2003, n. 131.». 
              «Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le  regioni
          e le province autonome, nelle materie di propria competenza
          legislativa, danno  tempestiva  attuazione  alle  direttive
          comunitarie. 
              2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro  per  le   politiche   comunitarie   informa   con
          tempestivita' le Camere e, per il tramite della  Conferenza
          dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano  e  della  Conferenza  dei  presidenti
          dell'Assemblea, dei Consigli  regionali  e  delle  province
          autonome, le regioni e le  province  autonome,  degli  atti
          normativi e di indirizzo emanati dagli  organi  dell'Unione
          europea e delle Comunita' europee. 
              3. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per le  politiche  comunitarie  verifica,  con  la
          collaborazione delle amministrazioni interessate, lo  stato
          di conformita' dell'ordinamento interno e  degli  indirizzi
          di politica del Governo in relazione agli atti  di  cui  al
          comma 2 e ne trasmette  le  risultanze  tempestivamente,  e
          comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle  misure
          da intraprendere  per  assicurare  tale  conformita',  agli
          organi parlamentari competenti, alla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei
          presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali  e  delle
          province autonome, per la formulazione  di  ogni  opportuna
          osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
          le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
          propri ordinamenti in  relazione  ai  suddetti  atti  e  ne
          trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per le  politiche  comunitarie  con
          riguardo alle misure da intraprendere. 
              4.  All'esito  della  verifica  e  tenuto  conto  delle
          osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
          dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
          concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  con  gli
          altri Ministri interessati, entro il  31  gennaio  di  ogni
          anno presenta al Parlamento un disegno  di  legge  recante:
          «Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
          titolo e' completato dall'indicazione: «Legge  comunitaria»
          seguita dall'anno di riferimento. 
              5. Nell'ambito della relazione al disegno di  legge  di
          cui al comma 4 il Governo: 
                a)   riferisce    sullo    stato    di    conformita'
          dell'ordinamento interno al  diritto  comunitario  e  sullo
          stato delle eventuali procedure di infrazione dando  conto,
          in  particolare,  della  giurisprudenza  della   Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee relativa  alle  eventuali
          inadempienze e  violazioni  degli  obblighi  comunitari  da
          parte della Repubblica italiana; 
                b) fornisce l'elenco delle  direttive  attuate  o  da
          attuare in via amministrativa; 
                c)   da'    partitamente    conto    delle    ragioni
          dell'eventuale omesso inserimento delle  direttive  il  cui
          termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle  il  cui
          termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
          relazione ai tempi previsti per  l'esercizio  della  delega
          legislativa; 
                d) fornisce  l'elenco  delle  direttive  attuate  con
          regolamento ai sensi dell'art.  11,  nonche'  l'indicazione
          degli estremi degli  eventuali  regolamenti  di  attuazione
          gia' adottati; 
              e) fornisce l'elenco degli atti normativi con  i  quali
          nelle singole regioni e province autonome si e'  provveduto
          a dare attuazione alle  direttive  nelle  materie  di  loro
          competenza,  anche  con  riferimento  a  leggi  annuali  di
          recepimento eventualmente approvate dalle regioni  e  dalle
          province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza
          dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  e  trasmesso  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          comunitarie in tempo utile e, comunque,  non  oltre  il  25
          gennaio di ogni anno.». 
              «Art. 15 (Relazione annuale al Parlamento). - 1.  Entro
          il  31  gennaio  di  ogni  anno  il  Governo  presenta   al
          Parlamento una relazione sui seguenti temi: 
                a) gli sviluppi del processo di integrazione europea,
          con particolare riferimento alle  attivita'  del  Consiglio
          europeo e del Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea,
          alle  questioni  istituzionali,  alle   relazioni   esterne
          dell'Unione europea, alla cooperazione  nei  settori  della
          giustizia  e  degli  affari  interni  e  agli  orientamenti
          generali delle politiche dell'Unione; 
                b)  la   partecipazione   dell'Italia   al   processo
          normativo comunitario  con  l'esposizione  dei  principi  e
          delle linee caratterizzanti  della  politica  italiana  nei
          lavori preparatori  in  vista  dell'emanazione  degli  atti
          normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del
          Governo su ciascuna politica  comunitaria,  sui  gruppi  di
          atti normativi riguardanti la stessa materia e  su  singoli
          atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; 
                c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione
          economica e  sociale,  l'andamento  dei  flussi  finanziari
          verso l'Italia e la  loro  utilizzazione,  con  riferimento
          anche alle relazioni della Corte dei conti delle  Comunita'
          europee per cio' che concerne l'Italia; 
                d) i pareri, le osservazioni e gli atti di  indirizzo
          delle Camere, nonche' le osservazioni della Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano  e  della  Conferenza  dei  presidenti
          dell'Assemblea, dei Consigli  regionali  e  delle  province
          autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e  dei
          provvedimenti conseguentemente adottati; 
                e) l'elenco e i  motivi  delle  impugnazioni  di  cui
          all'art. 14, comma 2. 
              2. Nella relazione di cui al comma 1  sono  chiaramente
          distinti  i  resoconti  delle  attivita'   svolte   e   gli
          orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno  in
          corso.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5  maggio
          2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia  di  federalismo
          fiscale, in attuazione dell'art. 119  della  Costituzione),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Oggetto e  finalita').  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi aventi ad oggetto  l'attuazione  dell'art.  119
          della Costituzione, al fine di  assicurare,  attraverso  la
          definizione dei  principi  fondamentali  del  coordinamento
          della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario  e  la
          definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria  di
          comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al
          fine di armonizzare i sistemi contabili  e  gli  schemi  di
          bilancio  dei  medesimi  enti  ed  i  relativi  termini  di
          presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
          programmazione, gestione e  rendicontazione  della  finanza
          pubblica. 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
                a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa  e  maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
                b) lealta'  istituzionale  fra  tutti  i  livelli  di
          governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
                c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
                d) coinvolgimento dei diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
                e) attribuzione di risorse autonome ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui all'art.  118  della
          Costituzione; le risorse  derivanti  dai  tributi  e  dalle
          entrate  propri  di   regioni   ed   enti   locali,   dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
                f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle funzioni fondamentali di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
                g) adozione per le proprie politiche di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
              h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano dei conti integrato; adozione  di  comuni  schemi  di
          bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
          classificazione economica e  funzionale  individuata  dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllati,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
                i) previsione dell'obbligo di pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
                l) salvaguardia dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
                m)  superamento  graduale,  per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
                  1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
          livelli essenziali di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
          p), della Costituzione; 
                  2) della perequazione della capacita'  fiscale  per
          le altre funzioni; 
                n)  rispetto  della  ripartizione  delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
                o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
                p) tendenziale correlazione tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
                q) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
                  1) istituire tributi regionali e locali; 
                  2) determinare le variazioni delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
                r) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate  dalle  concessioni  di  coltivazione  di   cui
          all'art. 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
          625, e successive modificazioni; 
                s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
                t) esclusione di interventi sulle basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),  numeri  1)  e  2),
          essi sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
          conferite, solo se prevedono  la  contestuale  adozione  di
          misure per la completa compensazione  tramite  modifica  di
          aliquota  o  attribuzione  di  altri   tributi   e   previa
          quantificazione finanziaria  delle  predette  misure  nella
          Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono
          accompagnati da una riduzione  di  funzioni  amministrative
          dei livelli di governo i cui  tributi  sono  oggetto  degli
          interventi medesimi,  la  compensazione  e'  effettuata  in
          misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; 
                u)  previsione   di   strumenti   e   meccanismi   di
          accertamento e  di  riscossione  che  assicurino  modalita'
          efficienti di  accreditamento  diretto  o  di  riversamento
          automatico del riscosso agli  enti  titolari  del  tributo;
          previsione che i tributi  erariali  compartecipati  abbiano
          integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; 
                v) definizione di modalita' che assicurino a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
                z)  premialita'   dei   comportamenti   virtuosi   ed
          efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria,  nella
          gestione  finanziaria  ed   economica   e   previsione   di
          meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
          equilibri economico-finanziari o non assicurano  i  livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione o  l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione, o qualora  gli  scostamenti
          dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della  presente
          legge abbiano caratteristiche  permanenti  e  sistematiche,
          adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          lettera  e),  che  sono  commisurate  all'entita'  di  tali
          scostamenti e possono comportare l'applicazione  di  misure
          automatiche per l'incremento delle  entrate  tributarie  ed
          extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi  il
          potere sostitutivo di  cui  all'art.  120,  secondo  comma,
          della Costituzione, secondo  quanto  disposto  dall'art.  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo  il  principio
          di responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
                aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z)
          a carico degli enti inadempienti si  applichino  anche  nel
          caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione
          dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h),  o  nel
          caso di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica; 
                bb) garanzia del mantenimento di un adeguato  livello
          di flessibilita' fiscale nella costituzione di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
                cc) previsione di una adeguata flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
                dd) trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni  di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); 
                ee) riduzione della imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della Costituzione; 
                ff) definizione di una disciplina dei tributi  locali
          in modo da consentire anche una piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
                gg) individuazione di strumenti idonei a favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
                hh) territorialita' dei tributi regionali e locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'art. 119 della Costituzione; 
                ii)   tendenziale   corrispondenza   tra    autonomia
          impositiva e autonomia di gestione  delle  proprie  risorse
          umane  e  strumentali  da  parte  del   settore   pubblico;
          previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
          livelli di  governo  nella  gestione  della  contrattazione
          collettiva; 
                ll) certezza delle risorse e  stabilita'  tendenziale
          del quadro di finanziamento, in misura corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
                mm) individuazione, in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da  sancire  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate
          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da
          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni
          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'art. 3 e delle Commissioni parlamentari competenti  per
          le conseguenze di  carattere  finanziario,  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel
          termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  il  Consiglio   dei   Ministri   delibera,
          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.
          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
          cui l'intesa non e' stata raggiunta. 
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa. 
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali. 
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma  2  dell'art.  20.  Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali. 
              7. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4.». 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  3  della
          citata legge n. 42 del 2009, come modificato dalla presente
          legge: 
              «6. La Commissione puo' chiedere  ai  Presidenti  delle
          Camere una proroga di venti giorni  per  l'espressione  del
          parere,  qualora  cio'   si   renda   necessario   per   la
          complessita' della  materia  o  per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Con la proroga del termine per l'espressione del parere  si
          intende prorogato di venti giorni anche il  termine  finale
          per  l'esercizio  della  delega.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di novanta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
          42 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   4   (Commissione   tecnica    paritetica    per
          l'attuazione del federalismo fiscale).  -  1.  Al  fine  di
          acquisire  ed  elaborare  elementi   conoscitivi   per   la
          predisposizione dei contenuti dei  decreti  legislativi  di
          cui all'art. 2, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,
          presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  una
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, di seguito  denominata  «Commissione»,
          formata   da   trentadue   componenti,   due   dei    quali
          rappresentanti  dell'ISTAT  e,  per   i   restanti   trenta
          componenti, composta per meta'  da  rappresentanti  tecnici
          dello Stato e per meta'  da  rappresentanti  tecnici  degli
          enti  di   cui   all'art.   114,   secondo   comma,   della
          Costituzione. Partecipano alle riunioni  della  Commissione
          un rappresentante tecnico della Camera dei deputati  e  uno
          del  Senato  della  Repubblica,  designati  dai  rispettivi
          Presidenti,  nonche'  un   rappresentante   tecnico   delle
          Assemblee legislative regionali e delle province  autonome,
          designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza
          dei presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              2. La Commissione e' sede di  condivisione  delle  basi
          informative finanziarie, economiche e tributarie,  promuove
          la  realizzazione  delle  rilevazioni  e  delle   attivita'
          necessarie   per   soddisfare   gli   eventuali   ulteriori
          fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
          riordino dell'ordinamento finanziario di comuni,  province,
          citta'  metropolitane   e   regioni   e   delle   relazioni
          finanziarie   intergovernative.    A    tale    fine,    le
          amministrazioni statali, regionali e  locali  forniscono  i
          necessari  elementi  informativi   sui   dati   finanziari,
          economici e tributari. 
              3. La Commissione adotta, nella sua  prima  seduta,  da
          convocare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 1, la  tempistica  e  la
          disciplina procedurale dei propri lavori. 
              4. La Commissione opera  nell'ambito  della  Conferenza
          unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica  della
          Conferenza di cui all'art. 5 a  decorrere  dall'istituzione
          di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere,
          su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e
          delle  province  autonome,  su  richiesta  di  ciascuno  di
          essi.».