Art. 21. 
 
                      (Bilancio di previsione) 
 
    1. Il disegno di legge del  bilancio  annuale  di  previsione  e'
formato sulla base  della  legislazione  vigente,  tenuto  conto  dei
parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,  lettera  a),
nella Decisione di cui al medesimo articolo 10. 
    2. Il disegno di legge del  bilancio  di  previsione  espone  per
l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le  unita'  di  voto
parlamentare  determinate  con   riferimento   rispettivamente   alla
tipologia di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,
le unita' di voto  sono  costituite  dai  programmi  quali  aggregati
diretti al perseguimento degli obiettivi definiti  nell'ambito  delle
missioni. Le missioni rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli
obiettivi strategici perseguiti con la  spesa.  La  realizzazione  di
ciascun programma e' affidata ad un unico centro  di  responsabilita'
amministrativa,  corrispondente  all'unita'  organizzativa  di  primo
livello  dei  Ministeri,  ai  sensi  dell'articolo  3   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  I  programmi  sono  univocamente
raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of  the  functions
of government) di secondo livello. Nei casi in cui  cio'  non  accada
perche' il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG
di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale  di'
attribuzione da calcolare  sulla  base  dell'ammontare  presunto  dei
capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 
    3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono indicati: 
    a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  o  passivi  alla
chiusura dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio  si
riferisce; 
    b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e  delle
spese che si prevede  di  impegnare  nell'anno  cui  il  bilancio  si
riferisce; 
    c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al  secondo
e terzo anno del bilancio triennale; 
    d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e  delle
spese che  si'  prevede  di  pagare  nell'anno  cui  il  bilancio  si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in
conto residui.  Si  intendono  per  incassate  le  somme  versate  in
Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
    4. Nell'ambito delle dotazioni previste in  relazione  a  ciascun
programma di cui al comma 2 sono  distinte  le  spese  correnti,  con
indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino
all'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  40,  in  appositi
allegati agli stati di previsione  della  spesa  sono  indicate,  per
ciascun programma, per macroaggregato e  distinte  per  capitolo,  le
spese rimodulabili e quelle non rimodulabili. 
    5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: 
    a) spese non rimodulabili; 
    b) spese rimodulabili. 
    6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a),  sono
quelle per le quali  l'amministrazione  non  ha  la  possibilita'  di
esercitare un  effettivo  controllo,  in  via  amministrativa,  sulle
variabili  che  concorrono  alla  loro  formazione,   allocazione   e
quantificazione.  Esse  corrispondono  alle  spese  definite   "oneri
inderogabili",  in  quanto  vincolate  a  particolari  meccanismi   o
parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia  da  leggi
sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili  le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento  di
stipendi, assegni,  pensioni  e  altre  spese  fisse,  le  spese  per
interessi  passivi,  quelle  derivanti  da  obblighi   comunitari   e
internazionali, le spese per ammortamento di  mutui,  nonche'  quelle
cosi' identificate per espressa disposizione normativa. 
    7. Le spese rimodulabili di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  si
dividono in: 
    a) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da  espressa
disposizione legislativa  che  ne  determina  l'importo,  considerato
quale limite  massimo  di  spesa,  e  il  periodo  di  iscrizione  in
bilancio; 
    b)  spese  di  adeguamento  al  fabbisogno,   ossia   spese   non
predeterminate legislativamente che sono quantificate  tenendo  conto
delle esigenze delle amministrazioni. 
    8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono  rimodulabili  ai
sensi dell'articolo 23, comma 3. 
    9.  Formano  oggetto  di  approvazione   parlamentare   solo   le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni
di spesa di' cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente,
i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
    10. Il bilancio di previsione, oggetto di  un  unico  disegno  di
legge, e' costituito dallo stato di  previsione  dell'entrata,  dagli
stati di previsione  della  spesa  distinti  per  Ministeri,  con  le
allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e  dal
quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. 
    11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti  elementi
informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione  della  legge
di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e): 
    a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate,
oltre  a  contenere  i  criteri  per  la  previsione  relativa   alle
principali imposte e tasse, essa specifica, per  ciascun  titolo,  la
quota non avente  carattere  ricorrente  e  quella  avente  carattere
ricorrente, nonche' gli effetti connessi alle disposizioni  normative
vigenti,   con   separata   indicazione    di    quelle    introdotte
nell'esercizio,  recanti   esenzioni   o   riduzioni   del   prelievo
obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni,  dei
soggetti  e  delle  categorie  dei  beneficiari  e  degli   obiettivi
perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni: 
    1)  la  prima  sezione,  concernente  il  piano  degli  obiettivi
correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di  risultato,
riporta le informazioni relative al quadro  di  riferimento  in  cui'
l'amministrazione opera, illustra le priorita' politiche,  espone  le
attivita' e indica gli obiettivi  riferiti  a  ciascun  programma  di
spesa, che le amministrazioni  intendono  conseguire  in  termini  di
livello dei servizi e di interventi, in  coerenza  con  il  programma
generale dell'azione di Governo. A tal fine il  documento  indica  le
risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta
gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e
i parametri utilizzati per la loro quantificazione,  evidenziando  il
collegamento tra i predetti indicatori e parametri e  il  sistema  di
indicatori e obiettivi adottati da ciascuna  amministrazione  per  le
valutazioni  previste  dalla  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e  dai
successivi  decreti  attuativi.  Con  decreto  del   Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,   adottato   d'intesa   con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  individuati  i  criteri  e  le
metodologie per la  definizione  degli  indicatori  di  realizzazione
contenuti nella nota integrativa; 
    2)  la  seconda   sezione,   relativa   ai   programmi   e   alle
corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di  ciascun
programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni,  con
riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e  ai  relativi
riferimenti   legislativi,   con   indicazione   dei   corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale; 
    b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo
finanziano,  con  indicazione  dei  corrispondenti  stanziamenti  del
bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa  di
cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le
informazioni e i dati  relativi  alle  spese  di  funzionamento,  ivi
comprese  quelle  del  personale,   necessarie   all'attuazione   del
programma,  nonche'  gli   interventi   programmati,   con   separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale.  Tali
schede  sono  aggiornate  semestralmente  in  modo  da  tenere  conto
dell'eventuale revisione  dell'attribuzione  dei  programmi  e  delle
relative risorse ai Ministeri nonche' delle modifiche apportate  alle
previsioni  iniziali  del  programma  attraverso  le  variazioni   di
bilancio  adottate  in  corso  d'anno  ai  sensi  delle  disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto  alle  previsioni  iniziali
sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e
natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al  Parlamento  entro  trenta  giorni  dalla  fine  del  semestre  di
riferimento; 
    c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e  relativi
stanziamenti; 
    d) per  ogni  programma  un  riepilogo  delle  dotazioni  secondo
l'analisi economica e funzionale; 
    e)  una  scheda  illustrativa  dei  capitoli  recanti   i   fondi
settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza
nazionale, nella quale sono indicati  i  corrispondenti  stanziamenti
previsti  dal  bilancio  triennale,  il   riepilogo   analitico   dei
provvedimenti legislativi e amministrativi che  hanno  determinato  i
suddetti stanziamenti e le  relative  variazioni,  e  gli  interventi
previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in  conto  capitale.  La
scheda di cui alla presente lettera e' aggiornata  semestralmente  in
modo da tenere conto  delle  modifiche  apportate  agli  stanziamenti
previsti dalla legge  di  bilancio  con  le  variazioni  di  bilancio
adottate in corso d'anno.  Le  variazioni  rispetto  alle  previsioni
iniziali  indicano  analiticamente  i  provvedimenti  legislativi   e
amministrativi ai quali  sono  correlate  le  variazioni  di  cui  al
secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze  trasmette
le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine  del  semestre
di riferimento; 
    f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le 
previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del 
    piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il
budget  espone  le  previsioni  formulate   dai   centri   di   costo
dell'amministrazione ed include il prospetto  di  riconciliazione  al
fine  di  collegare  le   previsioni   economiche   alle   previsioni
finanziarie di bilancio. 
    12.  Le  modifiche  apportate  al  bilancio   nel   corso   della
discussione  parlamentare  formano  oggetto  di  apposita   nota   di
variazioni. 
    13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una
relazione, allegata al disegno di legge del bilancio  di  previsione,
con motivata indicazione programmatica sulla destinazione  alle  aree
sottoutilizzate del territorio  nazionale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
convertito  dalla  legge  7  aprile  1995,  n.  104,  e   alle   aree
destinatarie degli interventi di cui all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  in  conformita'  alla  normativa
comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese  di  investimento
iscritte negli stati di previsione  dei  singoli  Ministeri  per  gli
interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso
per regioni. 
    14. L'approvazione dello stato  di  previsione  dell'entrata,  di
ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali  della
spesa  nonche'  del  quadro   generale   riassuntivo   e'   disposta,
nell'ordine,  con  distinti  articoli  del  disegno  di  legge,   con
riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. 
    15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e
29 e' disposta con apposite norme. 
    16. Con apposita norma della legge che  approva  il  bilancio  di
previsione dello Stato e' annualmente stabilito,  in  relazione  alla
indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione
di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli  da
rimborsare. 
    17. Alla data di entrata in vigore della legge di  bilancio,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  le
amministrazioni interessate, le  unita'  di  voto  parlamentare  sono
ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. 
Entro dieci giorni dalla pubblicazione  della  legge  di  bilancio  i
Ministri assegnano le risorse ai responsabili della  gestione.  Viene
altresi' data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione
dello Stato approvato e il sistema di contabilita'  nazionale  per  i
conti del settore della pubblica amministrazione. 
    18. Agli stati di previsione della spesa  dei  singoli  Ministeri
sono annessi, secondo le rispettive competenze,  i  conti  consuntivi
degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. 
 
              Note all'art. 21: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 3. (Disposizioni generali). -  1.  Nei  Ministeri
          costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: 
                a) i dipartimenti; 
                b) le direzioni generali. 
              2. Nei Ministeri in cui le strutture di  primo  livello
          sono costituite da dipartimenti non puo'  essere  istituita
          la  figura   del   segretario   generale.   Nei   Ministeri
          organizzati  in  dipartimenti  l'ufficio   del   segretario
          generale, ove previsto da precedenti disposizioni di  legge
          o regolamento, e' soppresso. I compiti  attribuiti  a  tale
          ufficio sono distribuiti tra i  capi  dipartimento  con  il
          regolamento di cui all'art. 4.». 
              La legge 4 marzo 2009, n. 15 recante «Delega al Governo
          finalizzata  all'ottimizzazione  della  produttivita'   del
          lavoro pubblico  e  alla  efficienza  e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni  urgenti
          per  accelerare  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
          attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione
          dello sviluppo del Mezzogiorno,  per  la  sistemazione  del
          relativo personale,  nonche'  per  l'avvio  dell'intervento
          ordinario nelle aree depresse  del  territorio  nazionale),
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: 
              «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  dell'attuazione
          della  politica  di  intervento  nelle  aree  depresse  del
          territorio nazionale e, in  particolare,  dell'applicazione
          dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n.  488
          ,  di  conversione  in  legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, si intende: 
                a) per  «aree  depresse»  quelle  individuate  o  che
          saranno  individuate  dalla  Commissione  delle   comunita'
          europee  come  ammissibili  agli   interventi   dei   fondi
          strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili  sulla
          base delle analoghe  caratteristiche  e  quelle  rientranti
          nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo  3,  lettera  c),
          del trattato di Roma, previo accordo con la Commissione; 
                a-bis) per «aree depresse» a decorrere dal 1° gennaio
          2000, quelle individuate dalla Commissione delle  comunita'
          europee  come  ammissibili  agli   interventi   dei   fondi
          strutturali, obiettivi 1 e  2,  quelle  ammesse,  ai  sensi
          dell'art.  6  del  regolamento  (CE)   n.   1260/1999   del
          Consiglio, del 21 giugno 1999, al  sostegno  transitorio  a
          titolo degli obiettivi 1 e  2  e  quelle  rientranti  nelle
          fattispecie dell'art. 87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del
          trattato  che  istituisce  la   comunita'   europea,   come
          modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge  16
          giugno 1998, n. 209, previo  accordo  con  la  Commissione,
          nonche',  ferme  restando  le  limitazioni  previste  dalla
          normativa comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato,  la
          Regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza  dal  1°  gennaio
          2000 e con le stesse limitazioni in  materia  di  aiuti  di
          Stato: 
                  1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e
          di  regolamento  ai   territori   dell'obiettivo   1   deve
          intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise; 
                  2) il richiamo ai territori dell'obiettivo  2  deve
          intendersi riferito  anche  alle  aree  ammesse,  ai  sensi
          dell'art.  6  del  regolamento  (CE)   n.   1260/1999   del
          Consiglio, del 21 giugno 1999, al  sostegno  transitorio  a
          titolo dell'obiettivo 2; 
                  3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve
          intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6
          del regolamento (CE) n. 1260/1999  del  Consiglio,  del  21
          giugno   1999,   al   sostegno   transitorio    a    titolo
          dell'obiettivo 2; 
                b) ; 
                c) ; 
                d) ; 
                e) ; 
                e-bis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti  a
          sostegno dell'occupazione), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
              «Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1.  Per  gli  anni
          1993-1995  il  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  attua,
          sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
          dal Comitato per  il  coordinamento  delle  iniziative  per
          l'occupazione  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri   15   settembre   1992,   misure
          straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro  intese  a
          sostenere  i   livelli   occupazionali:   a)   nelle   aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          CEE n. 2052/88  o  del  regolamento  CEE  n.  328/88  cosi'
          individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989,  n.  181,   recante   misure   di   sostegno   e   di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento della siderurgia; b) nelle aree che  presentano
          rilevante squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  accertati  dal  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
          per l'impiego, sulla base delle  intese  raggiunte  con  la
          Commissione delle comunita' europee.».