Art. 26. 
 
            (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) 
 
    1.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente,  un
"fondo di riserva per le spese  obbligatorie"  la  cui  dotazione  e'
determinata, con apposito articolo, dalla legge di  approvazione  del
bilancio. 
    2. Con decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  predetto  fondo
ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa
dei  competenti  capitoli  le  somme  necessarie  per  aumentare  gli
stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 
    3.  Allo  stato  di  previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco  dei  capitoli  di
cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio.