Art. 4. 
 
                      (Controllo parlamentare) 
 
  1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3  e  su  richiesta
delle Commissioni parlamentari  competenti,  fornisce  alle  medesime
Commissioni tutte le informazioni utili ad  esercitare  un  controllo
costante sull'attuazione  della  presente  legge.  Sulla  base  delle
informazioni ricevute e dell'attivita' istruttoria  svolta  anche  in
forma congiunta con le modalita' definite  dalle  intese  di  cui  al
comma 2, le Commissioni  parlamentari  competenti  delle  due  Camere
formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili  alla  migliore
impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure  di  finanza
pubblica. 
  2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i  Presidenti  della
Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  al  fine  di
favorire lo svolgimento congiunto dell'attivita' istruttoria utile al
controllo   parlamentare   e   di   potenziare   la   capacita'    di
approfondimento  dei  profili  tecnici  della  contabilita'  e  della
finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari  competenti,
adottano intese volte a promuovere le  attivita'  delle  due  Camere,
anche in forma congiunta, nonche' la collaborazione tra le rispettive
strutture  di  supporto  tecnico,  con  particolare  riferimento   ai
seguenti ambiti: 
    a) monitoraggio,  controllo  e  verifica  degli  andamenti  della
finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al  miglioramento
della   qualita'   della   spesa,   con    particolare    riferimento
all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili  e
riferiti ai programmi di bilancio; 
    b) verifica dello stato di attuazione del processo di  riforma  e
dell'adeguamento  della  struttura  del  bilancio,  con   particolare
riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al  suo
collegamento  con  la  contabilita'  economica,  alla   ridefinizione
funzionale dei  programmi  in  rapporto  a  precisi  obiettivi,  alla
classificazione  delle  tipologie  di  spesa  e   ai   parametri   di
valutazione dei risultati; 
    c) analisi del contenuto  informativo  necessario  dei  documenti
trasmessi  dal  Governo,  al  fine  di   assicurare   un'informazione
sintetica, essenziale e comprensibile, con il  grado  di  omogeneita'
sufficiente a consentire la comparabilita'  nel  tempo  tra  settori,
livelli territoriali e tra i diversi documenti; 
    d) verifica delle  metodologie  utilizzate  dal  Governo  per  la
copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa,  nonche'  per
la   quantificazione   degli   effetti   finanziari   derivanti    da
provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli  informativi
di  supporto   della   quantificazione,   nonche'   formulazione   di
indicazioni per la predisposizione di  schemi  metodologici  distinti
per settore per la valutazione degli effetti finanziari; 
    e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione  degli
andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche  di  settore,  delle
basi conoscitive necessarie per la loro verifica,  nonche'  riscontro
dei  contenuti  minimi  di  raccordo  tra  andamenti  tendenziali   e
innovazioni legislative.