Art. 43.

              (Copertura finanziaria per l'adeguamento
                      dei sistemi informativi)

    1.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni contenute nel presente
titolo,  e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010
e  di  3.000.000  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2011 e 2012. Al
relativo onere si provvede:
    a)  quanto  a  2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di
euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di  cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 luglio 2008, n.
126,  come  integrata  dal  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    b)   quanto  a  3.000.000  di  euro  per  l'anno  2012,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa  prevista
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
              Note all'art. 43: 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  5  del
          decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93  (Disposizioni  urgenti
          per salvaguardare il potere di  acquisto  delle  famiglie),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133: 
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno  2008,  120
          milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro  per
          l'anno 2010, da  utilizzare  a  reintegro  delle  dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze». 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1».