Art. 5.

                         (Criteri di nomina
                     del Presidente dell'ISTAT)

    1.  All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
1989,  n.  322,  dopo  il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La
designazione  effettuata  dal  Governo e' sottoposta al previo parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  che  possono procedere
all'audizione  della  persona  designata. La nomina e' subordinata al
parere  favorevole  espresso dalle predette Commissioni a maggioranza
dei due terzi dei componenti".
 
							Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  16  del
          decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322  (Norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988,  n.  400),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente dell'Istituto
          nazionale di statistica, scelto tra i  professori  ordinari
          in materie statistiche, economiche ed affini, e'  nominato,
          ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del Presidente  del  Consiglio,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei  Ministri.  La  designazione  effettuata  dal
          Governo e' sottoposta al previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari    competenti,    che    possono     procedere
          all'audizione  della  persona  designata.  La   nomina   e'
          subordinata al parere favorevole  espresso  dalle  predette
          Commissioni a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti.
          Egli   ha   la    legale    rappresentanza    e    provvede
          all'amministrazione   dell'Istituto,    assicurandone    il
          funzionamento.».