Art. 51. 
 
               (Abrogazione e modificazione di norme) 
 
    1. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
    b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639; 
    c) la legge 5 agosto 1978, n. 468. 
    2. Con le eccezioni previste all'articolo 40,  comma  2,  lettera
p), sono abrogate tutte le  disposizioni  di  legge  che  autorizzano
l'apertura di contabilita' speciali di tesoreria a  valere  su  fondi
iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e  riferibili  alla
gestione  di  soggetti  ed   organi   comunque   riconducibili   alla
amministrazione  centrale  e  periferica  dello   Stato,   ove   tali
contabilita' non siano espressamente autorizzate da specifiche  norme
che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio  dello
Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della
presente  legge,  l'operativita'   dello   strumento   militare,   le
contabilita' speciali autorizzate da disposizioni  di  legge  per  il
funzionamento dei reparti e degli enti  delle  Forze  armate  operano
fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42,
comma 1, lettera f), ovvero fino al  loro  riordino,  da  realizzare,
previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera
f). 
    3. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5  maggio
2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "legge finanziaria" sono inserite le seguenti:
"ovvero con apposito disegno  di  legge  collegato  alla  manovra  di
finanza pubblica"; 
    b) le parole da: "e a stabilire, per ciascun livello"  fino  alla
fine del periodo sono soppresse. 
 
          Note all'art. 51: 
              - Per il riferimento al comma 1 dell'art. 18 della gia'
          citata legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 10.