Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di quanto disposto dall'art. 1 in favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, a corrispondere
il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1996  in  premessa indicato,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1o giugno 2000
                                         Il direttore generale: Daddi