Art. 6.
    In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  1  delle  norme di
salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale n. 4 del
16 marzo 2000, le misure di salvaguardia precedentemente adottate con
delibera  n.  1  del 22 marzo 1999 e con delibera n. 4 del 26 ottobre
1999 devono ritenersi temporaneamente sospese e verranno ripristinate
nel  momento  in cui decadranno le condizioni di sofferenza idrica di
cui  all'art.  1  della  delibera del comitato istituzionale n. 4 del
16 marzo  2000. Nel periodo di validita' delle presenti norme, dovra'
essere   garantita   nell'alveo  del  Piave  a  valle  delle  sezioni
sottomenzionate la corrispondente portata di minimo deflusso vitale:
      diga di Valle di Cadore&ul1;       |  0,8 m3/sec
      diga del Mis&ul1;                  |  0,5 m3/sec
      sbarramento di San Cipriano&ul1;   |  0,6 m3/sec
      sbarramento del Ghirlo&ul1;        |  0,6 m3/sec
      sbarramento di Soverzene&ul1;      |  (come da disciplinare)
      sbarramento di Quero&ul1;          |  1,0 m3/sec
      sbarramento del Fener&ul1;         |  1,0 m3/sec
      sbarramento del Nervesa&ul1;       |  6,0 m3/sec