Art. 6. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 delle norme di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, le misure di salvaguardia precedentemente adottate con delibera n. 1 del 22 marzo 1999 e con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi temporaneamente sospese e verranno ripristinate nel momento in cui decadranno le condizioni di sofferenza idrica di cui all'art. 1 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000. Nel periodo di validita' delle presenti norme, dovra' essere garantita nell'alveo del Piave a valle delle sezioni sottomenzionate la corrispondente portata di minimo deflusso vitale: diga di Valle di Cadore&ul1; | 0,8 m3/sec diga del Mis&ul1; | 0,5 m3/sec sbarramento di San Cipriano&ul1; | 0,6 m3/sec sbarramento del Ghirlo&ul1; | 0,6 m3/sec sbarramento di Soverzene&ul1; | (come da disciplinare) sbarramento di Quero&ul1; | 1,0 m3/sec sbarramento del Fener&ul1; | 1,0 m3/sec sbarramento del Nervesa&ul1; | 6,0 m3/sec