Art. 8.
    Le  norme  del presente decreto, sono immediatamente vincolanti e
restano in vigore fino al 15 agosto del corrente anno.
    In  relazione  all'incremento  della  produzione  idrologica  del
bacino montano o ad un suo possibile decremento, nonche' in relazione
all'andamento  delle risorse idriche presenti nei serbatoi del bacino
montano,  la  riduzione  delle  spettanze  di cui all'art. 2 verranno
verificate  con cadenza settimanale e potranno essere sostanzialmente
modificate o revocate.
      Venezia, 30 giugno 2000
                                      Il segretario generale: Rusconi