Art. 8. Le norme del presente decreto, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 15 agosto del corrente anno. In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, nonche' in relazione all'andamento delle risorse idriche presenti nei serbatoi del bacino montano, la riduzione delle spettanze di cui all'art. 2 verranno verificate con cadenza settimanale e potranno essere sostanzialmente modificate o revocate. Venezia, 30 giugno 2000 Il segretario generale: Rusconi