Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  articoli  6 e 7 del citato decreto
ministeriale dell'8 giugno 2000, entro le ore 11 del giorno 13 luglio
2000.
  La  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 giugno 2000.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.