(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

                               Parte I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                         Natura e finalita'
  1.  L'Universita'  degli  studi  di  Palermo, di seguito denominata
Universita',  e'  una  istituzione  pubblica  avente  come  finalita'
inscindibili  l'istruzione  e la formazione universitaria, la ricerca
scientifica e tecnologica.
  2.    L'Universita'    ha    autonomia    didattica,   scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile.
  3. L'Universita' afferma il proprio carattere laico, pluralistico e
indipendente   da   ogni   orientamento   ideologico,   religioso   e
politico-economico.
  4.   Per   il   perseguimento   dei   propri   fini  istituzionali,
l'Universita'  si  dota  di  strutture  didattiche,  di  ricerca e di
servizio  e  si  avvale  di mezzi finanziari e di beni strumentali di
provenienza pubblica e privata.
  5. L'accesso all'Universita' e' libero e garantito per tutti coloro
che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.
                               Art. 2.
                          Titoli di studio
  l.  L'Universita'  rilascia  i  titoli  di  studio consentiti dalla
legge.
                               Art. 3.
                   Didattica e ricerca scientifica
  l.  L'Universita'  promuove  e  sviluppa  la didattica e la ricerca
scientifica  nel  rispetto  della  natura,  del  genere umano e delle
specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo compatibile,
delle  garanzie  per  le  future generazioni, della libera e pacifica
convivenza fra i popoli.
  2. L'Universita', nel pieno rispetto della liberta' di insegnamento
e   di   ricerca   scientifica,   adotta   forme  di  programmazione,
pubblicizzazione e valutazione dell'attivita' didattica e scientifica
svolta   nelle   proprie  strutture,  anche  al  fine  di  assicurare
efficienza, responsabilita' e verifica delle competenze.
  3. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,
assicura ai docenti (professori, ricercatori, assistenti del ruolo ad
esaurimento,   professori   incaricati   stabilizzati)  l'accesso  ai
finanziamenti,  l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati
tecnici,  nonche'  la  fruizione di periodi di esclusiva attivita' di
ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.
                               Art. 4.
                         Diritto allo studio
  1.   L'Universita'   assume   ogni  iniziativa  per  assicurare  le
condizioni  che  rendano  effettivo  il  diritto  allo  studio  e  il
regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in
accordo con le disposizioni legislative vigenti.
  2.  L'Universita'  realizza  la formazione, anche in collaborazione
con   analoghe  istituzioni  di  altri  paesi  e  con  organizzazioni
internazionali.
                               Art. 5.
        Attivita' di gestione e organizzazione amministrativa
  l.  L'attivita'  amministrativa  e  di gestione dell'Universita' si
conforma ai seguenti principi e criteri:
    a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;
    b) efficienza e semplicita' delle procedure;
    c) economicita' delle scelte di gestione;
    d) definizione  delle  responsabilita'  individuali  e  verifiche
periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilita';
    e) pubblicita'   degli   atti  e  accesso  ai  documenti  e  alle
informazioni.
  2.  In  particolare,  il  controllo  di  gestione  si  fonda  sulla
valutazione  dell'attivita'  mediante indicatori atti a rappresentare
le  risorse  impiegate,  le  modalita'  della  loro realizzazione e i
risultati  raggiunti.  Deve  essere  anche reso esplicito il grado di
realizzazione  degli  obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di
cui al successivo comma 5.
  3.  I  risultati  del  controllo  di  gestione  formano  oggetto di
valutazione   nelle   decisioni  riservate  agli  organi  di  governo
dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
  4.   Sono   riservati   ai  dirigenti  e,  nei  casi  previsti,  ai
responsabili di struttura i compiti di amministrazione e di gestione,
ivi  compresa  l'adozione  degli atti che impegnano l'amministrazione
verso   l'esterno,   che   la   legge  e  lo  statuto  non  riservino
espressamente   agli  organi  di  governo  dell'Universita'  e  delle
strutture didattiche e scientifiche.
  5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni
del   responsabile   del   procedimento,   l'accesso   ai   documenti
amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione
degli atti amministrativi.
                               Art. 6.
                       Fonti di finanziamento
  l.  Le  fonti  di finanziamento dell'Universita' sono costituite da
trasferimenti  dello  Stato,  di  altri  enti pubblici e privati e da
entrate proprie.
  2.  Le  entrate  proprie  sono  costituite da tasse e da contributi
universitari,  da  redditi  conseguenti  a  prestazioni  e da redditi
patrimoniali   conseguenti   a   lasciti,   donazioni,   sfruttamento
industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Universita'.
  3.  Per  le  spese  di investimento, l'Universita' puo' ricorrere a
prestiti  o  a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
                               Art. 7.
               Rapporti e convenzioni con enti esterni
  l. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie
finalita'  pubbliche  di  didattica  e di ricerca, l'Universita' puo'
sviluppare   attivita'  di  servizio,  stabilire  rapporti  con  enti
pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri
interuniversitari, partecipare a consorzi.
  2.  L'Universita'  puo'  svolgere attivita' di formazione, ricerca,
consulenza  e  servizio,  anche  di assistenza sanitaria, regolate da
specifici  contratti,  convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o
privati.
  3. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione
di   un  consorzio  e'  subordinata  alla  sussistenza  dei  seguenti
requisiti:
    a) gli   scopi   da   perseguire  siano  congrui  alle  finalita'
istituzionali dell'Universita';
    b) l'oggetto del contratto, della convenzione o del consorzio sia
tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Universita'
e  al  suo  ruolo di promozione culturale, professionale, economica e
sociale del territorio;
    c) sia  stata  verificata  l'esistenza  nell'Universita' di una o
piu'  strutture  idonee  e  disponibili  ad  adempiere  gli  obblighi
contrattuali;
    d) i contratti, le convenzioni o i consorzi siano approvati dagli
organi collegiali delle strutture interessate;
    e) lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attivita'
consortili consenta di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione
delle capacita' professionali degli addetti alla/e struttura/e.
  4.  L'Universita'  promuove  e  favorisce  ogni  forma  di  scambio
culturale  e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e
istituzioni  universitarie  e  non,  pubbliche  o private, siano esse
italiane o estere.
  5.   Le   azioni  per  attuare  tali  finalita'  sono  regolate  da
protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.
                               Art. 8.
                      Diritto all'informazione
  l.  L'Universita' riconosce nel diritto alla informazione una delle
condizioni   essenziali   per   assicurare  la  partecipazione  degli
studenti,  dei  professori, dei ricercatori e degli assistenti r.e. e
del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
  2.  L'Universita' cura una pubblicazione periodica per informare su
tutto  cio'  che  riguarda la sua attivita', il suo funzionamento, le
relazioni esterne e le deliberazioni dei suoi organi di governo.
                               Art. 9.
                             Regolamenti
  l.  L'Universita'  utilizza  lo  strumento dei regolamenti per dare
piena attuazione alle disposizioni del presente statuto e realizzarne
le finalita'.

                              Parte II
                 ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITA'
                               Capo I
Organi di governo dell'universita'
                              Art. 10.
                 Organi di governo dell'Universita'
  l. Sono organi di governo dell'Universita' il senato accademico, il
consiglio di amministrazione e il rettore.
  2.  I  verbali  delle  sedute  degli  organi  collegiali di governo
dell'Universita',   redatti   sulla   base  della  registrazione  del
dibattito,  sono  pubblici e saranno resi disponibili tempestivamente
per  la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi
delle  delibere,  al  pari  degli  ordini del giorno, saranno affissi
all'albo dell'Ateneo.
                              Art. 11.
Norme generali riguardanti la eleggibilita' negli organi di governo e
              nelle strutture didattiche e di ricerca.
  l.  Per  la  nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e
fuori  ruolo, dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo
ad  esaurimento e' richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da
esercitarsi   prima   dell'assunzione   della   carica,  fatte  salve
specifiche riserve di legge.
  2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano gia'
ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.
  3.  Con l'entrata in vigore dello statuto tutte le cariche elettive
che  prevedono  variazioni  dell'elettorato  attivo  o passivo devono
essere rinnovate.
  4.  Le  candidature  alle  cariche  elettive devono essere avanzate
ufficialmente   nel   corso   di  una  riunione  del  relativo  corpo
elettorale.
  5.  Nel  rispetto  della  liberta' di opinione e di associazione di
tutti  coloro  che  operano  nell'Universita', non possono accedere a
cariche  elettive  gli  appartenenti  ad  associazioni  segrete,  non
manifeste  e/o vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi ne consegue
l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali
per ricoprire la carica resasi vacante.
  6. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali,
qualora  un  membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre
volte  consecutive,  o  comunque  nell'arco  di  un  anno  accademico
registri  piu'  del  50% di assenze, si procedera' alla sua immediata
sostituzione  con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei
non  eletti  verra'  immediatamente convocato il corpo elettorale per
l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.
  7.  Le  rappresentanze  delle categorie nei diversi organi previsti
dallo  statuto  sono  elette  con  voto  limitato. Ogni elettore puo'
votare per non piu' di un terzo dei membri da eleggere.
                              Art. 12.
                          Senato accademico
  l.  Il  senato  accademico  e'  l'organo  al quale sono affidate le
attivita'  di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo
e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
  2. Il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:
    a) garantisce    il    rispetto   dei   principi   di   autonomia
dell'Universita',   della   liberta'   didattica  e  di  ricerca  dei
professori,  dei  ricercatori  e  degli assistenti r.e. e dei diritti
degli  studenti.  Esercita tutti i compiti che la legge o il presente
statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;
    b) coordina l'attivita' scientifica e didattica dell'Ateneo;
    c) approva   l'adesione   dell'Ateneo   a   centri   e   consorzi
interuniversitari;
    d) elabora ed approva il regolamento generale di Ateneo;
    e) formula  i  piani  di  sviluppo  dell'Ateneo, sulla base delle
richieste   e   delle  indicazioni  espresse  dalle  facolta'  e  dai
dipartimenti;
    f) istituisce,  attiva  e  disattiva i dipartimenti, le strutture
didattiche, di ricerca e di servizio;
    g) delibera  in  secondo  grado  le  richieste  di  afferenza  ai
dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;
    h) formula  le  linee  di indirizzo sui criteri e le modalita' di
verifica  dell'attivita' di professori, ricercatori e assistenti r.e.
e del personale tecnico-amministrativo;
    i) valuta  la  relazione  annuale del direttore amministrativo in
ordine  alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo
su  di  essa  parere  obbligatorio  da  trasmettere  al  consiglio di
amministrazione;
    j) nell'ambito  delle  disponibilita'  finanziarie  del  bilancio
assegna  alle  facolta' i posti di professore e ricercatore e propone
al   consiglio  di  amministrazione  la  destinazione  dei  posti  di
personale  tecnico-amministrativo  e  delle  risorse  finanziarie che
pervengono all'Ateneo;
    k) formula   i  criteri  di  ripartizione  tra  le  diverse  aree
scientifiche  dei  fondi  previsti  in  bilancio per il finanziamento
della  ricerca  e,  sentite  le  commissioni scientifiche consultive,
propone  al  consiglio  di amministrazione i finanziamenti ai singoli
progetti di ricerca;
    l) approva  le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca,
elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che
il  rettore  presenta  al  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
    m) formula,  sentite  le  facolta', i dipartimenti e le strutture
decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di
priorita'  degli interventi in relazione alle esigenze dell'attivita'
didattica  e di ricerca e lo sottopone all'approvazione del consiglio
di amministrazione;
    n) da' parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita';
    o) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale
il consiglio di amministrazione formula il bilancio;
    p) esercita  tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge,
dallo  statuto di Ateneo e dai regolamenti e, in particolare, approva
le  modifiche allo statuto dell'Ateneo con le modalita' stabilite dal
successivo art. 49.
  3.  Il  senato  accademico  e'  convocato  dal  rettore  in  seduta
ordinaria  secondo  un  calendario  approvato all'inizio di ogni anno
accademico,  nonche'  in  seduta  straordinaria,  su  iniziativa  del
rettore  stesso,  ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei
suoi componenti.
  4. Il senato accademico e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b) il direttore amministrativo, con voto consultivo, con funzioni
di  segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento,
il funzionario piu' alto in grado;
    c) i presidi delle facolta';
    d) due  rappresentanti dei professori straordinari e ordinari, di
ruolo  e fuori ruolo, due rappresentanti dei professori associati, di
ruolo  e  fuori  ruolo,  due  rappresentanti  dei ricercatori e degli
assistenti  r.e.  L'elezione  avviene  su  base  di Ateneo e con voto
limitato nell'ambito delle singole componenti;
    e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti
dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
    f) quattro  rappresentanti  degli  studenti eletti dagli studenti
dell'Ateneo.
  5.  Il  senato accademico dura in carica tre anni; i rappresentanti
degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso dopo
aver conseguito il titolo di studio.
  6.  Il  senato accademico puo' costituire al suo interno una giunta
alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.
                              Art. 13.
                   Il consiglio di amministrazione
  l.   Il   consiglio   di  amministrazione  provvede  alla  gestione
amministrativa,  finanziaria  ed  economico-patrimoniale dell'Ateneo,
sulla  base  delle  linee  programmatiche  di  sviluppo formulate dal
senato  accademico, fatte salve le autonomie dei dipartimenti e delle
altre strutture decentrate.
  2.  In  particolare,  il  consiglio  di amministrazione esercita le
seguenti attribuzioni:
    a) sentito  il  senato  accademico  e  in  coerenza con i criteri
fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Ateneo, approva
il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
    b) elabora    ed   approva   il   regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione,  la  finanza  e la contabilita', previo parere del
senato accademico;
    c) approva  il  piano  di  sviluppo edilizio formulato dal senato
accademico,  prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila sulla
gestione  dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare
e immobiliare;
    d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;
    e) approva  i  contratti e le convenzioni che non rientrino nelle
competenze  dei  dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel
rispetto di quanto previsto all'art. 7;
    f) esprime  parere sui regolamenti dei dipartimenti e delle altre
strutture decentrate;
    g) promuove   attivita'  culturali,  sportive,  ricreative  e  di
orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive
anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e
avvalendosi altresi' di associazioni e cooperative studentesche.
  3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b) il  direttore  amministrativo anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
    c) nove  rappresentanti  dei  professori ordinari, dei professori
associati, dei ricercatori e assistenti r.e. (tre per fascia);
    d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
    e) tre rappresentanti degli studenti.
  4.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in carica tre anni; i
rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in
ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.
                              Art. 14.
                             Il rettore
  1. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'.
  2. Il rettore:
    a) convoca  e  presiede  il  senato  accademico e il consiglio di
amministrazione,  dispone  la pubblicazione degli ordini del giorno e
dei   dispositivi   delle   delibere  entro  il  quindicesimo  giorno
successivo a ciascuna seduta;
    b) promulga  lo  statuto  e  i regolamenti approvati dagli organi
competenti;
    c) esercita  l'autorita'  disciplinare  sul personale nell'ambito
delle competenze previste dalla legge;
    d) stipula  gli  accordi  di  cooperazione  (interuniversitari  e
internazionali),  i  contratti  e  le  convenzioni,  tranne quelli di
competenza delle strutture decentrate;
    e) vigila   sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi
dell'Universita';
    f) cura  l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento
universitario  ivi  comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di
professori, ricercatori ed assistenti r.e.;
    g) presenta   al   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  le  relazioni  periodiche sull'attivita'
didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
    h) esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle  norme  generali  del  vigente ordinamento universitario, dallo
statuto e dai regolamenti.
  3.  Il  rettore  e'  eletto  tra  i  docenti  dell'Ateneo,  con una
anzianita'  nei  ruoli  della  docenza  di  almeno  cinque  anni, che
all'atto  della  candidatura  siano  professori  ordinari, di ruolo o
fuori  ruolo,  e  che abbiano depositato, presso l'ufficio elettorale
dell'Universita',  la  propria candidatura. Il rettore dura in carica
tre anni.
  4. La candidatura deve essere accompagnata da:
    a) un documento programmatico;
    b) il nome del pro-rettore vicario;
    c) una  lista  di  firme di elettori proponenti la candidatura in
numero non inferiore a cento.
  5.  La  candidatura  alla  carica di rettore va presentata entro il
termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle
elezioni, che dovra' precedere di almeno ottanta giorni la data della
prima votazione.
  6. Votano per l'elezione del rettore:
    a) i  professori  ordinari, di ruolo e fuori ruolo, associati, di
ruolo e fuori ruolo, incaricati stabilizzati;
    b) i rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta';
    c) i  rappresentanti  degli  studenti  nel senato accademico, nel
consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta';
    d) uno  dei  rappresentanti  del personale tecnico-amministrativo
per ognuno dei consigli di facolta', designato dai rappresentanti del
personale  tecnico-amministrativo nello stesso consiglio di facolta',
i  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  nel senato
accademico e nel consiglio di amministrazione.
  7. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al  voto  nelle  prime  due votazioni. In caso di mancata elezione si
procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella
seconda  votazione  hanno  riportato  il maggior  numero  di voti. E'
eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il
piu'  anziano  di  nomina nel ruolo di professore di prima fascia e a
parita' di nomina nel ruolo il piu' anziano di eta'.
                               Capo II
         Strutture didattiche e di ricerca e organi relativi
                              Art. 15.
                  Strutture didattiche e di ricerca
  l.  Sono strutture didattiche dell'Universita' le facolta', i corsi
di studio (corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di
specializzazione),  i  corsi di perfezionamento, i corsi di dottorato
di ricerca.
  2.   Sono   strutture   di  ricerca  i  dipartimenti  ed  i  centri
interdipartimentali.
                              Art. 16.
                           F a c o l t a'
  1. Nelle facolta' sono istituiti i consigli di corso di laurea e di
diploma universitario (consigli di corso di studio della facolta').
  2.  Laddove  esistano piu' corsi di studio, la facolta' ne coordina
le attivita' didattiche comuni.
                              Art. 17.
                        Consigli di facolta'
  l. Il consiglio di facolta' e' l'organo di governo della facolta'.
  2.  Il  consiglio  di  facolta'  e'  presieduto  dal preside che lo
convoca con modalita' definite dal regolamento di facolta'.
  3. Sono compiti del consiglio di facolta':
    a) la  presentazione  al  senato accademico dei piani di sviluppo
elaborati dalle strutture didattiche ad esso afferenti;
    b) l'elaborazione  e  la modifica per l'approvazione da parte del
senato  accademico delle norme statutarie riguardanti la facolta' e i
corsi di studio ad essa afferenti in un quadro di validita' nazionale
degli  ordinamenti e nel rispetto dei principi generali dello statuto
di Ateneo;
    c) la  richiesta  di  nuovi  posti  in  organico  di professore e
ricercatore previo parere dei consigli di dipartimento e dei consigli
di corso di studio;
    d) il  coordinamento  dei  mezzi  e  delle  attrezzature  per  lo
svolgimento  della  didattica,  in  collegamento con le attivita' dei
dipartimenti;
    e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;
    f) il  reclutamento  dei professori e dei ricercatori su proposta
dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di studio;
    g) la  deliberazione  dell'afferenza dei professori, ricercatori,
assistenti r.e. ai consigli di corso di studio;
    h) il  controllo  in  modo  effettivo  del  regolare  ed efficace
svolgimento dell'attivita' didattica;
    i) la  gestione  delle  biblioteche centrali di facolta', secondo
apposito  regolamento  emanato  dallo  stesso  consiglio nel rispetto
della legislazione vigente;
    j) procedere,  annualmente,  alla programmazione didattica e alla
approvazione del manifesto degli studi;
    k) l'elaborazione e l'approvazione del regolamento di facolta';
    l) ogni  altra attivita' prevista dalla legge o dagli ordinamenti
universitari nazionali, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  4.  Il consiglio di facolta' delega, con apposita deliberazione, ai
consigli  di  corso  di  studio,  quei  poteri  che ritiene opportuno
conferire   in  base  alle  effettive  necessita'  di  snellimento  e
di maggior efficacia delle sue attivita', evitando sovrapposizioni di
organismi e compiti.
  5.  Sono comunque di pertinenza dei consigli di facolta', i compiti
di cui ai punti a), d), e), f).
  6.  Per  quanto riguarda i restanti punti, il consiglio di facolta'
potra'  delegarli  o  meno  a  seconda  che  essi  riguardino un solo
consiglio  di corso di studio o piu' di uno. Nel secondo caso esso e'
tenuto  a  deliberare  dopo  avere  sentito il parere dei consigli di
corso   di   studio  interessati.  Trascorsi  quindici  giorni  dalla
richiesta  di  parere, il consiglio di facolta' puo' deliberare anche
in assenza del parere richiesto.
  7.  Il  consiglio  di  facolta'  elegge  il  preside e la giunta di
presidenza  la  cui composizione e i compiti ad essa demandabili sono
definiti dal regolamento di facolta'.
  8. Il consiglio di facolta' e' composto da:
    a) il preside che lo presiede e lo convoca con modalita' definite
dal regolamento di facolta';
    b) i  professori  ordinari, di ruolo e fuori ruolo, associati, di
ruolo e fuori ruolo, e incaricati stabilizzati;
    c) tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti r.e.;
    d) una  rappresentanza  degli studenti pari al 20% del numero dei
componenti  di  cui alle lettere b) e c): gli studenti contribuiscono
al numero legale solo se presenti;
    e) tre   rappresentanti   del   personale  tecnico-amministrativo
afferente alla facolta' o a dipartimenti ad essa correlati.
  9.  I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in
carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due
anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.
  10.  Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie,
la  partecipazione  al  voto  e'  limitata agli appartenenti a queste
categorie,  mentre  la  partecipazione  alla  discussione e' estesa a
tutti gli appartenenti al consiglio di facolta'.
                              Art. 18.
                         Preside di facolta'
  l. Il preside e' responsabile della gestione della facolta'.
  2. Convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne rende esecutive
le deliberazioni.
  3. In particolare, il preside:
    a) coordina   l'attivita'   dei  consigli  di  corso  di  studio,
sovrintendendo   al   regolare  svolgimento  di  tutte  le  attivita'
didattiche   e   organizzative   che  fanno  capo  alla  facolta'  ed
esercitando,  d'intesa  con  i  presidenti  dei  consigli di corso di
studio, ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;
    b) rappresenta   il   consiglio  di  facolta'  nei  rapporti  con
l'esterno.
  4.  Per  l'elezione  del  preside  l'elettorato  attivo  spetta  ai
professori  ordinari,  di  ruolo e fuori ruolo, associati, di ruolo e
fuori ruolo, ed incaricati stabilizzati.
  5.  Il preside e' eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori
ruolo, a tempo pieno, della facolta'. In prima votazione e' richiesta
la maggioranza  degli  aventi  diritto  mentre  nelle  successive  e'
richiesta  la maggioranza  semplice.  Il  preside  dura in carica tre
anni.
                              Art. 19.
             Consigli di corso di studio della facolta'
  1. I consigli di corso di studio della facolta' sono:
    a) consigli di corso di laurea;
    b) consigli di diploma universitario.
  2. I consigli di corso di studio hanno il compito di:
    a) coordinare,   sentiti   i   dipartimenti,   le   attivita'  di
insegnamento e di studio;
    b) programmare,   organizzare,  gestire  e  valutare  l'attivita'
didattica del corso di studio;
    c) coordinare i programmi dei corsi;
    d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
    e) costituire  le commissioni di esame per i corsi, per le lauree
e/o per i diplomi;
    f) proporre   al   consiglio   di   facolta'   l'attivazione   di
insegnamenti previsti dal regolamento didattico afferenti al corso di
studio e le relative modalita' di copertura;
    g) proporre al consiglio di facolta' l'utilizzazione dei posti;
    h) assegnare  i  compiti  didattici  ai  professori, ricercatori,
assistenti  r.e.  afferenti  al  consiglio  di  corso  di  studio nel
rispetto della liberta' di insegnamento;
    i) formulare  al  senato  accademico le richieste di professori a
contratto;
    j) formulare  al consiglio di facolta' indicazioni e richieste di
posti  di professore e ricercatore da inserire nel piano triennale di
sviluppo;
    k) formulare   ed  approvare  il  regolamento  organizzativo  del
consiglio di corso di studio;
    l) eleggere  una giunta di presidenza la cui composizione, durata
e compiti sono definiti dal regolamento;
    m) eleggere il presidente;
    n) approvare il proprio manifesto degli studi;
    o) elaborare  gli  emendamenti del piano triennale di sviluppo da
presentare al senato accademico tramite la facolta';
    p) formulare  indicazioni  e  richieste  da inserire nel piano di
sviluppo della facolta'.
  3.  I  consigli  di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed
applicare  uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza
dei  corsi  di  insegnamento,  compreso  il  rispetto  del calendario
accademico e dell'impegno orario di ciascun professore, ricercatore e
assistente r.e.
  4.  Ciascun  consiglio  di  corso  di  studio  dovra'  istituire un
osservatorio  permanente della didattica, composto pariteticamente da
professori,  ricercatori,  assistenti  r.e. sorteggiati e da studenti
designati  su base elettiva, con il compito di verificare che vengano
rispettate   le   attivita'   didattiche   previste  dall'ordinamento
didattico,  dal  regolamento  didattico  d'Ateneo  e  dal  calendario
didattico.
  5.  E'  fatto  obbligo  che  il regolamento preveda l'esercizio del
diritto  a  ricorrere  nei riguardi del mancato rispetto da parte dei
professori,  ricercatori,  assistenti  r.e.  per  quanto attiene agli
impegni didattici programmati.
  6.  Per  ottimizzare  il  rapporto  docenti-studenti,  i  corsi che
implicano attivita' teorico-pratiche devono prevedere non piu' di 150
studenti  e,  comunque,  il  numero di studenti per ciascun corso non
puo' superare il numero di 250.
  7. Il consiglio di corso di studio e' composto da:
    a) il  presidente  che  lo presiede e lo convoca con le modalita'
definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;
    b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;
    c) gli  incaricati  stabilizzati  afferenti  al  corso, sino alla
cessazione degli incarichi di insegnamento;
    d) i  professori  a  contratto, di cui agli articoli 25 e 100 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
    e) una  rappresentanza  dei  ricercatori  e  degli assistenti del
ruolo  ad  esaurimento  pari  ad  un  quinto  dei docenti di cui alle
lettere b), c), d);
    f) una  rappresentanza  degli studenti pari al 20% dei componenti
di cui alle lettere b), c), d), e).
  8.  I  componenti  di  cui alla lettera f) contribuiscono al numero
legale solo se presenti.
  9. Gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del
conseguimento del titolo di studio.
                              Art. 20.
             Presidente del consiglio di corso di studio
  l. Il presidente del consiglio di corso di studio:
    a) presiede  il  consiglio  di  corso  di studio e lo convoca con
modalita' previste dal regolamento;
    b) rappresenta  il  consiglio di corso di studio nei rapporti con
l'esterno;
    c) e'  eletto  da  tutti  i  componenti del consiglio di corso di
studio.
  2.  Il  presidente del consiglio di corso di studio e' eletto tra i
professori  ordinari,  di ruolo e fuori ruolo, afferenti al consiglio
stesso.  In  prima votazione e' richiesta la maggioranza degli aventi
diritto  al voto, mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza
semplice. Il presidente resta in carica tre anni.
                              Art. 21.
                            Dipartimento
  l.  Il  dipartimento  e'  la  struttura organizzativa di uno o piu'
settori  di  ricerca  omogenei  per  fini o per metodo e dei relativi
insegnamenti anche afferenti a piu' facolta'.
  2.  Al  dipartimento  e'  attribuita  piena  autonomia finanziaria,
contabile,   amministrativa  e  di  spesa.  Al  dipartimento  possono
altresi'  essere devolute le attribuzioni amministrative, finanziarie
e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o di servizio
considerate  dal senato accademico afferenti ad esso esclusivamente a
tali fini.
  3.    I   dipartimenti   promuovono,   coordinano,   verificano   e
pubblicizzano  le attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di
ogni  singolo professore, ricercatore e assistente r.e., e concorrono
alle  attivita'  didattiche  secondo  quanto  stabilito  dal presente
statuto e dalle leggi vigenti.
  4.  Le  attivita'  di  consulenza  e  di  ricerca  su  contratto  o
convenzione  da  eseguirsi  all'interno  dell'Universita' si svolgono
nell'ambito dei dipartimenti.
  5.  La  costituzione  di  un  dipartimento  e' deliberata, anche su
iniziativa  dei professori, ricercatori, assistenti r.e. interessati,
dal  senato  accademico che indica la data di attivazione, sentito il
consiglio  di  amministrazione,  in  relazione alla disponibilita' di
risorse,  locali  e  personale. La medesima procedura e' adottata per
eventuali successive modifiche.
  6.  Ciascun  professore,  ricercatore ed assistente r.e. afferisce,
secondo  la  propria  scelta, ad uno dei dipartimenti dell'Ateneo nel
quale  egli  svolge,  anche  in  collaborazione con altri, la propria
attivita'  di  ricerca;  il  non  esercizio  del  diritto  di opzione
comporta l'assegnazione di ufficio da parte del senato accademico.
  7.  Al  dipartimento  e'  assegnato  il  personale  amministrativo,
tecnico, bibliotecario, per le attivita' di ricerca e di didattica ad
esso connesse.
  8.   La  disattivazione  dei  dipartimenti  gia'  costituiti  viene
deliberata  dal  senato  accademico  su  proposta  del  consiglio  di
dipartimento,  approvata  da  due  terzi degli aventi diritto, ovvero
quando  il  numero  dei  professori,  ricercatori, assistenti r.e. si
riduce  ad  un  terzo  rispetto a quello dei professori, ricercatori,
assistenti r.e. all'atto della costituzione.
  9. Sono organi del dipartimento:
    a) il consiglio;
    b) la giunta;
    c) il direttore.
  10.  A ciascuna delle sezioni in cui e' eventualmente articolato il
dipartimento   (o   strutture   assimilabili)   sono   assicurate  le
fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignita' di ricerca.
                              Art. 22.
                      Consiglio di dipartimento
  l.  Il  consiglio  di dipartimento e' l'organo al quale e' affidata
l'attivita'  di  sviluppo,  di  programmazione  del dipartimento e la
scelta dei relativi criteri di attuazione.
  2. Pertanto il consiglio di dipartimento:
    a) elabora  ed  approva  un regolamento interno con il quale sono
disciplinate  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attribuzioni del
dipartimento  e  l'organizzazione  interna  del medesimo, le norme di
funzionamento  degli  organi  e  quanto altro ritenuto necessario per
l'adempimento delle funzioni istituzionali;
    b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e
degli  strumenti  in  dotazione  e  per  la  utilizzazione  dei fondi
assegnati al dipartimento;
    c) detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato
al dipartimento;
    d) adotta  le  iniziative  necessarie per concorrere con le varie
strutture didattiche alle relative attivita';
    e) approva  il  bilancio  consuntivo  e  la relativa relazione di
accompagnamento;
    f) approva le domande di opzione al dipartimento;
    g) approva  le richieste di finanziamento ed i bilanci preventivi
annuali e pluriennali previsti dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' dell'Universita';
    h) determina    il    fondo   a   disposizione   del   segretario
amministrativo  per  le  spese di economato, ai sensi del regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
    i) delibera  l'acquisto  di  materiale  anche  bibliografico,  di
strumenti,  attrezzature  ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori e
la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del
direttore;
    j) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;
    k) approva quanto predisposto dalla giunta di dipartimento;
    l) inoltra al senato accademico le richieste relative ai piani di
sviluppo;
    m) esprime  parere in ordine alle chiamate e ai trasferimenti dei
professori,  ricercatori,  assistenti  r.e.  ed  al  conferimento  di
supplenze  e  di  affidamenti  da effettuare da parte dei consigli di
facolta', limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento;
    n) esprime   parere  in  ordine  alle  modifiche  al  regolamento
didattico   di   Ateneo  limitatamente  alle  discipline  di  propria
pertinenza;
    o) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal
presente  statuto,  dalla  legge,  dai  regolamenti  di  Ateneo e dal
regolamento interno.
  3.  Partecipano  alla  votazione dei pareri di cui ai punti o) e p)
del comma 2 i soli professori, ricercatori, assistenti r.e.
  4. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
    a) il  direttore,  che  lo  convoca  e  lo presiede, e da tutti i
professori, ricercatori e assistenti r.e. afferenti al dipartimento;
    b) il  segretario  amministrativo,  con  funzione  di  segretario
verbalizzante e voto deliberativo;
    c) una  rappresentanza  degli  studenti  iscritti al dottorato di
ricerca (uno per ciclo);
    d) una  rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella
misura del 10% dei professori, ricercatori e assistenti r.e.
                              Art. 23.
                       Giunta di dipartimento
  1. La giunta:
    a) dispone,   per  gli  importi  stabiliti  dal  regolamento  per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita' dell'Universita',
l'acquisto   di   materiale   anche   bibliografico,   di  strumenti,
attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la fornitura
di servizi;
    b) predispone  annualmente  le  richieste  di  finanziamento e di
assegnazione  del  personale tecnico-amministrativo necessarie per il
funzionamento del dipartimento da inoltrare al senato accademico;
    c) predispone il piano annuale delle ricerche del dipartimento;
    d) predispone  annualmente  una  relazione sulle attivita' svolte
dal dipartimento da allegare al conto consuntivo;
    e) elabora  i bilanci consuntivi e preventivi del dipartimento da
sottoporre al consiglio di dipartimento.
  2.  La  giunta  e'  composta  da almeno tre professori ordinari, di
ruolo  o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo
e   due  ricercatori,  oltre  che  dal  direttore  e  dal  segretario
amministrativo,   quest'ultimo  con  voto  consultivo.  Qualora  tali
rappresentanze  vengano  elevate  dovranno essere mantenute le stesse
proporzioni.  Se  nel  dipartimento  i soggetti appartenenti a taluna
delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a
quella  prevista  per  la composizione della giunta, quest'ultima non
viene  costituita  e  le sue funzioni vengono svolte dal consiglio di
dipartimento. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto
limitato nell'ambito delle singole componenti.
                              Art. 24.
                      Direttore di dipartimento
  1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le seguenti
attribuzioni:
    a) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento;
    b) da' esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;
    c) adotta,   nei  casi  di  urgenza,  i  provvedimenti  necessari
riferendone  per  la ratifica agli organi competenti del dipartimento
nella prima seduta utile;
    d) stipula  i  contratti  e  le  convenzioni  di  competenza  del
dipartimento;
    e) presenta  al  consiglio  di dipartimento i bilanci predisposti
dalla giunta, corredati dalle relative relazioni tecniche;
    f) designa il proprio sostituto fra i membri della giunta.
  2.  Il  direttore  del  dipartimento  e'  eletto  tra  i professori
straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno
a  tempo  pieno, dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta
dei  votanti  nella  prima  votazione  e a maggioranza relativa nelle
successive,  ed  e'  nominato  con  decreto del rettore. Il direttore
resta  in  carica  tre  anni  accademici  e  non puo' essere rieletto
consecutivamente piu' di una volta.
                              Art. 25.
                Centri interdipartimentali di ricerca
  l.  I  centri  interdipartimentali di ricerca sono finalizzati alla
realizzazione  di  progetti  che  coinvolgono  la  partecipazione  di
professori,  ricercatori, assistenti r.e. appartenenti a dipartimenti
diversi.
  2.  I  centri  interdipartimentali  di  ricerca sono costituiti con
delibera del senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati.
  3.  Le modalita' per la costituzione dei centri interdipartimentali
di  ricerca  devono  essere  contenute  nel  regolamento  generale di
Ateneo.
                              Parte III
                  ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA
                               Capo I
                         Attivita' didattica
                              Art. 26.
                      Liberta' di insegnamento
  l.  Ai  professori,  ricercatori,  assistenti  r.e. e' garantita la
liberta'  di  insegnamento.  Ad  essi e' fatto obbligo di uniformarsi
alle  delibere dei consigli di corso di studio per quanto concerne il
coordinamento dei programmi.
  2.  Il  professore  di  ruolo  che,  nell'ambito  del  suo corso di
insegnamento,  non  abbia  l'opportunita'  di  realizzare  il proprio
impegno  orario,  dovra'  avere  affidato lo svolgimento di attivita'
didattiche  aggiuntive,  incluse  le  attivita'  relative ai corsi di
diploma e di scuola di specializzazione, o lo svolgimento di corsi di
recupero o di corsi serali o di corsi intensivi.
                              Art. 27.
                    Doveri didattici dei docenti
  1.  I professori, ricercatori, assistenti r.e. adempiono, nei corsi
di   laurea   e   di   diploma   universitario,   nelle   scuole   di
specializzazione,  nei  corsi  di  perfezionamento  e di dottorato di
ricerca, ai compiti didattici previsti dalla legge.
  2.  E' altresi' obbligo dei professori e dei ricercatori guidare il
processo  formativo  degli  studenti  attraverso  forme  di  tutorato
didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto
allo  studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle
complessive  esigenze  di  formazione culturale degli studenti e alla
loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
                               Capo II
                        Attivita' di ricerca
                              Art. 28.
                    Programmazione della ricerca
  1.  L'Universita'  programma su base pluriennale, in accordo con la
formulazione  dei  piani  nazionali di sviluppo, la propria attivita'
fissando  gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le
strutture  ed  i  servizi  in  risposta  alle  esigenze della ricerca
manifestate  dalle  strutture  scientifiche (dipartimenti e strutture
assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.
  2.  L'Universita',  in  base  alle  competenze  scientifiche di cui
dispone,  promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei
settori di base e applicativi.
  3.  La  programmazione  scientifica  di  Ateneo  viene  esposta  ed
illustrata  in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e
presentata  alle  istituzioni  pubbliche  di  governo  e  alle  forze
culturali,    sociali    e   produttive   regionali,   nazionali   ed
internazionali.
                              Art. 29.
                     Finanziamento della ricerca
  1.  Al  fine  di  sviluppare  l'attivita' scientifica e di ricerca,
l'Universita',  fatta  salva  la priorita' dei finanziamenti da parte
dello  Stato,  cura  i  rapporti  con  gli  enti  di  ricerca, con le
istituzioni pubbliche e con gli enti privati.
  2.  In  particolare,  l'Universita'  puo' stipulare convenzioni con
enti   pubblici   (prioritarie)   e   privati   (aggiuntive)  per  la
realizzazione  e  il  supporto  finanziario e gestionale dei piani di
sviluppo  scientifico  di  Ateneo  in  accordo  con la programmazione
pluriennale.
  3.  L'Universita'  mette  a  disposizione  delle forze produttive e
degli  enti  pubblici e privati l'esperienza e la competenza maturate
all'interno  delle  proprie  strutture.  Inoltre,  come sede primaria
della  ricerca  e  della  formazione  scientifica,  l'Universita'  si
propone come consulente permanente di enti pubblici.
  4.  I  dipartimenti  (o  strutture  assimilate)  possono  investire
aliquote   dei  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  ricerca  e
consulenza  conto  terzi  per  investimenti  nella  ricerca  e  nella
formazione.
                              Parte IV
            SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO
                              Art. 30.
  Modalita' per l'istituzione delle strutture di servizio di Ateneo
  l.  Le  strutture  di  servizio  dell'Universita'  si articolano in
strutture centrali e periferiche.
  2.  Fatte  salve  le  disposizioni di legge, su proposta del senato
accademico,  il  consiglio  di  amministrazione puo' costituire nuove
strutture  di  servizio  in  casi  in  cui si dimostri, con specifica
motivazione, che le attivita' e finalita' previste non possono essere
attuate dalle strutture gia' esistenti.
                              Art. 31.
        Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale
  l.   Le   strutture  tecnico-amministrative  dell'Universita'  sono
organizzate   in  quattro  aree  fondamentali:  ricerca  scientifica,
formazione   didattica,  patrimonio  e  gestione  del  personale.  La
suddivisione  interna  alle  aree  sara' definita dal regolamento che
dovra' accorpare funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e
funzioni strumentali di supporto.
  2.  Per  quanto  riguarda  "l'azienda  policlinico", ferma restando
l'unicita'  per  l'intero  Ateneo  delle  aree formazione didattica e
ricerca  scientifica,  vanno  previste strutture separate per le aree
patrimonio e gestione del personale.
  3.   L'organigramma   delle   strutture  tecnico-amministrative  e'
definito dal regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 32.
            Organizzazione delle strutture amministrative
  1.  Le  strutture  amministrative dell'Universita' sono organizzate
secondo  criteri  di  flessibilita'  funzionale e di accorpamento per
competenze omogenee, tenendo conto delle risorse umane anche mediante
processi  di  riqualificazione  professionale,  ricomposizione  delle
mansioni e mobilita' del personale.
  2.  Deve essere promossa e garantita la responsabilita' individuale
e  la  collaborazione  di tutto il personale secondo una gerarchia di
funzioni  che  esplicitino  le competenze necessarie allo svolgimento
del servizio.
  3.  L'organizzazione  del  lavoro  degli uffici dell'Universita' e'
determinata dal direttore amministrativo.
  4.  L'organizzazione  del lavoro, ferma restando la responsabilita'
individuale  di  ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli, e'
informata  al principio della collegialita' che si realizza in base a
criteri  di  efficienza  e  produttivita',  secondo  le  funzioni  da
svolgere e gli obiettivi da perseguire.
                              Art. 33.
                   Servizi e modalita' di gestione
  l. I servizi relativi all'espletamento dell'attivita' istituzionale
sono  resi  direttamente  dall'Universita' o dai centri di servizi di
cui  al  successivo  comma. Servizi specialistici integrativi possono
occasionalmente  essere  affidati  a  terzi  sulla  base  di apposite
valutazioni tecnico-economiche.
  2.  Per  la  produzione  o  erogazione  diretta  di  beni e servizi
finalizzati  al  supporto  delle  attivita' didattiche e di ricerca o
richiesti    dalle    esigenze   dell'organizzazione   amministrativa
dell'Ateneo,   l'Universita'   puo'  costituire  appositi  centri  di
servizi, dotati di autonomia gestionale.
  3.  La  delibera  costitutiva  del centro servizi, oltre ad esporre
puntualmente  le  soluzioni  alternative  disponibili, la valutazione
preventiva  dei  riflessi  organizzativi  e  ad approvare il relativo
regolamento,  specifica  l'ambito di attivita' e le relazioni con gli
organi  dell'Ateneo  o  con  le  singole  strutture corrispondenti, i
requisiti  richiesti per la figura del direttore ed individua i mezzi
finanziari ed il personale da assegnare al centro servizi.
  4.  Il  centro  di  servizi  e'  retto,  per la durata di tre anni,
rinnovabili,  da  un  comitato  di  tre  membri e da un direttore che
sovrintende  alla  gestione,  nominato,  di  norma,  tra il personale
tecnico-amministrativo di grado adeguato.
  5.  Il regolamento del centro di servizi deve prevedere modalita' e
forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne.
  6.  L'utilizzazione  di  personale  volontario  o  di prestazioni o
risorse  rese  disponibili  per  iniziativa degli studenti o di altre
organizzazioni  o  formazioni  sociali  e'  disciplinata  da apposite
convenzioni.
                              Art. 34.
           Criteri di gestione del patrimonio immobiliare
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  provvede,  relativamente al
patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, ai seguenti compiti:
    a) censimento   e   catalogazione   del   patrimonio  immobiliare
dell'Ateneo di Palermo;
    b) diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla
consistenza,  destinazione  e  stato d'uso del patrimonio immobiliare
dell'Ateneo di Palermo;
    c) vigilanza  sul  patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo,
con  particolare  riferimento  alla verifica periodica dello stato di
conservazione e di manutenzione;
    d) formulazione  del  piano annuale di interventi, in armonia con
il piano triennale di cui al successivo comma 5.
  2.  Il  senato  accademico programma le modalita' di gestione delle
risorse   immobiliari   necessarie   allo   sviluppo   dell'attivita'
istituzionale dell'Ateneo.
  3.  Tale  programmazione  e'  informata  a  criteri  e priorita' di
assegnazione  delle risorse finanziarie ed immobiliari alle strutture
dell'Ateneo   secondo   parametri   non   discrezionali   e  comunque
finalizzati  all'equa  e funzionale ripartizione tra le strutture, al
pieno   utilizzo   delle   risorse   immobiliari   esistenti   ed  al
completamento definitivo di quelle non ancora completate.
  4.  A  tal  fine il senato accademico adotta apposite deliberazioni
contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorita'.
  5.  Il  senato  accademico  redige il piano triennale delle risorse
immobiliari,  contenente l'ordine di priorita' generale di intervento
e quello di ciascun settore di intervento con riferimento a:
    a) manutenzione ordinaria;
    b) manutenzione straordinaria;
    c) ristrutturazioni;
    d) ampliamenti e nuove costruzioni;
    e) acquisizione ed alienazione di beni.
  6.   Il   piano,   approvato   dal  consiglio  di  amministrazione,
costituisce  il  quadro di riferimento per la formulazione di istanze
volte  alla  concessione  di finanziamenti pubblici e privati per gli
interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo.
  7.   L'Universita'   realizza  tutti  gli  interventi  relativi  al
patrimonio  immobiliare  dell'Ateneo di Palermo, sia con fondi propri
che  con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e
delle  priorita'  sia  generali  che  di settore degli interventi del
piano  triennale,  salvo  casi in cui gli interventi siano imposti da
eventi  imprevedibili  e  calamitosi  nonche'  da  nuove disposizioni
legislative.
  8.  Alla  scadenza  del  piano triennale, il senato accademico, con
motivata  deliberazione,  puo'  modificare  le pregresse previsioni e
priorita'.  Il piano vigente puo' anche essere aggiornato, su analoga
deliberazione  del  senato  accademico,  solo  in dipendenza di nuove
disposizioni  legislative  o di sopravvenute circostanze di fatto che
ne  rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione, in accordo
ai criteri fissati dal comma precedente.
  9.  Il  senato  accademico,  entro  tre  anni dall'emanazione dello
statuto,   dovra'  approvare  un  regolamento  sulla  qualita'  degli
interventi  sul  patrimonio  immobiliare  dell'Ateneo  di  Palermo da
applicare  nella valutazione dei progetti e delle realizzazioni delle
relative opere.
Art. 35.
                      Direttore amministrativo
  1.  Il  direttore  amministrativo  viene  nominato  dal rettore, su
proposta  del  consiglio  di  amministrazione,  secondo  le modalita'
previste dalla legge.
  2.  Il  direttore  amministrativo  permane  nelle  funzioni  per un
periodo  di tre anni, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione
da parte del consiglio di amministrazione.
  3.  Il direttore amministrativo puo' essere nominato, dopo concorso
pubblico, per titoli, anche tra persone estranee all'amministrazione,
purche'  ne abbiano i requisiti; il rapporto di lavoro e' regolato da
contratto di diritto privato, nei limiti previsti dalla legge.
  4.   Il  consiglio  di  amministrazione  determinera'  i  requisiti
professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.
  5.  In sede di prima applicazione, il direttore amministrativo deve
essere nominato entro un mese dalla emanazione del presente statuto.
  6.  Il  direttore  amministrativo  esercita  le competenze previste
dalla legislazione vigente.
                              Art. 36.
     Dirigenti e dipendenza dei servizi e delle unita' operative
  1.   Il   direttore  amministrativo  nomina  i  responsabili  delle
strutture  amministrative,  tenuto  conto delle indicazioni contenute
nel  piano  di impiego del personale e delle direttive programmatiche
del senato accademico.
  2.  Nel  rispetto delle qualifiche e delle competenze, il direttore
amministrativo   promuove   la   rotazione   periodica   -  di  norma
quadriennale - dei responsabili delle singole strutture.
                              Art. 37.
                        Controllo di gestione
  1.  L'Universita',  tramite la costituzione di un apposito ufficio,
provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del
personale    tecnico-amministrativo   e   delle   risorse   edilizie,
finanziarie  e  di beni, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5,
commi 2 e 3, del presente statuto.
  2.   L'Universita'  garantisce  all'ufficio  per  il  controllo  di
gestione  i  mezzi  e  le  risorse  necessarie per l'espletamento dei
propri compiti.
  3.  L'ufficio  per  il controllo di gestione, nello svolgimento dei
propri  compiti,  promuove  la  collaborazione  dei  dirigenti  e dei
titolari  di funzioni equiparate per realizzare il piu' ampio scambio
di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.
  4.  All'ufficio  per  il  controllo  di  gestione sono in ogni caso
inviate,  per  le  valutazioni  di  competenza,  le relazioni annuali
predisposte dagli osservatori permanenti della didattica dei corsi di
studio,  dai  centri  di  servizi (articoli 33 e 40), dai dirigenti o
responsabili dei servizi (art. 36).
  5.  Il  rapporto  annuale dell'ufficio per il controllo di gestione
deve  indicare,  tra  l'altro,  sulla  base di criteri di valutazione
esplicitamente dichiarati:
    a) il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi assegnati alle
singole strutture amministrative e di servizio;
    b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;
    c) le proposte per ovviare alle difficolta' riscontrate;
    d) i  suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture
esistenti.
  6.  Il  rapporto  annuale  e' inviato ai componenti degli organi di
Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
                              Art. 38.
                   Piano di impiego del personale
  1.  Il  consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,
redige  ogni  due  anni  il piano di impiego del personale sulla base
delle esigenze delle strutture.
  2.  A  tal fine il consiglio di amministrazione predispone apposito
regolamento,  il  quale deve tenere conto delle esigenze dei servizi,
della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.
  3.  Tramite  tale  piano  vengono  effettuati  l'assegnazione  e  i
trasferimenti  del personale, i corsi di qualificazione del personale
dell'Ateneo  e vengono promosse le "azioni positive", su proposta del
Comitato delle pari opportunita' dell'Ateneo.
                              Art. 39.
            Articolazione delle strutture amministrative
  1. La gestione amministrativo-contabile dell'Universita' e' attuata
attraverso  centri  di  spesa,  definiti  come  le strutture a cui il
bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.
  2. I centri di spesa sono distinti in:
    a) centri di spesa delegata;
    b) centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.
  3.  I  limiti  dei  poteri  dei  centri  di  spesa sono fissati dal
regolamento  generale  di  Ateneo  per  la finanza e la contabilita'.
Nessun  centro  di  spesa  puo' essere affidato a responsabili il cui
mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.
  4.   I  centri  di  spesa  con  autonomia  amministrativo-contabile
gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi
organi  sono  responsabili  e  stipulano  con  i  terzi  contratti  e
convenzioni.
  5.   Il   consiglio   di   amministrazione   istituisce  i  servizi
centralizzati  al  fine  di  consentire  alle strutture di Ateneo una
economia di scala.
  6. Sono centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile:
    a) i dipartimenti;
    b) i centri interdipartimentali di ricerca.
                              Art. 40.
                          Centri di servizi
  1.   Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico,  puo'  istituire  centri  di servizi, al fine di favorire
l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di
professori,   ricercatori,  assistenti  r.e.  e  studenti  con  altre
istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attivita'
didattiche e di ricerca scientifica.
  2.  I centri di servizi vengono disciplinati da regolamenti emanati
all'atto  della  loro  istituzione  con  riferimento  ai  commi 4 e 5
dell'art. 33.
  3.   Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico, delibera altresi' se costituirli in centri di spesa.
                              Art. 41.
Regolamento   d'ateneo   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
                            contabilita'
  1.   L'esercizio   dell'autonomia   amministrativa,  finanziaria  e
contabile   da  parte  degli  organi  di  direzione  delle  strutture
dell'Universita'   di  Palermo,  cui  sono  demandate,  a  norma  del
successivo   comma,   le   relative  attribuzioni  e  competenze,  e'
disciplinato  dal  regolamento  di  Ateneo  per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'.
  2. Il regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, e' emanato
con   decreto   del   rettore   su  deliberazione  del  consiglio  di
amministrazione,  sentito  il  senato  accademico,  le  facolta'  e i
dipartimenti.
  3.  Il  regolamento di Ateneo puo' derogare dalle norme del vigente
ordinamento   contabile   dello   Stato   e   degli   enti  pubblici,
rispettandone comunque i relativi principi.
                              Art. 42.
                 Il collegio dei revisori dei conti
  l.  Il  collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
rettore su deliberazione del senato accademico ed e' composto da:
    a) un  magistrato  della  Corte dei conti scelto tra il personale
collocato a riposo, che ne assume la presidenza;
    b) da quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalla legge.
  2.  I  componenti  del  collegio  dei  revisori dei conti durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
  3.  I  compiti  e  le  modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita'.
                              Art. 43.
           Sistema bibliotecario e archivistico di ateneo
  1.   Il   sistema  bibliotecario  e  archivistico  di  Ateneo,  cui
afferiscono  le biblioteche di facolta' e di dipartimento, l'archivio
storico  di  Ateneo  e  i  centri  di  documentazione, ha lo scopo di
sviluppare  ed  organizzare  in  forme  coordinate l'acquisizione, la
conservazione  e la fruizione del patrimonio librario e documentario,
nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni.
  2. Al sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo sovrintende un
comitato  di  coordinamento, eletto dal senato accademico, formato da
due  tra  professori,  ricercatori,  assistenti  r.e., due funzionari
dell'area delle biblioteche, uno studente e un esperto di informatica
applicata alla gestione dei beni librari e archivistici; esso formula
annualmente  al  senato  accademico e al consiglio di amministrazione
gli  indirizzi  e  le linee di sviluppo del sistema, sulla base delle
indicazioni  emerse  dalla  conferenza delle biblioteche, fatta salva
l'autonomia  scientifica  delle  singole  strutture.  Il  comitato e'
presieduto da un delegato del rettore.
  3.   La   gestione   e   l'indirizzo   scientifico-didattico  delle
biblioteche   competono  all'organo  collegiale  della  struttura  di
afferenza  (consiglio  di dipartimento, consiglio di facolta') che li
esercitano  secondo le modalita' previste dal regolamento del sistema
bibliotecario e archivistico di Ateneo.
  4.  Con  il fine di acquisire, tutelare, archiviare e conservare la
documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica,
l'Universita'  provvede a rendere funzionale, dotandolo dei necessari
supporti  finanziari  e di personale e organizzandolo secondo criteri
scientifici,  l'archivio storico di Ateneo. In tale struttura, dotata
di   autonomia  nell'ambito  del  sistema  bibliotecario  di  Ateneo,
confluira' tutta la documentazione relativa alle attivita' culturali,
didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione e
quella che via via andra' producendosi.
  5.  La  direzione  scientifica  e'  affidata  ad un comitato la cui
formazione e funzione e' prevista dal regolamento di cui al comma 3.
                              Art. 44.
                Sistema museografico e orto botanico
  1.  L'Universita'  promuove  la conservazione, l'arricchimento e la
fruizione  del  proprio patrimonio culturale e scientifico attraverso
il  sistema museografico dell'Universita' di Palermo, che comprende i
seguenti musei:
    a) musei  tematici  realizzati  presso  le strutture didattiche e
scientifiche dell'Universita';
    b) orto botanico e Herbarium Mediterraneum.
  2.   Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico,  puo'  costituire  ciascuna unita' del sistema museale in
centro di spesa.
                               Parte V
           RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE
                               Capo I
                       Convenzioni e contratti
                              Art. 45.
           Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti
  1.  E'  istituito,  in  seno  all'amministrazione  dell'Ateneo,  un
ufficio  permanente  delle  attivita'  relative  ai  contratti,  alle
convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:
    a) verificare  periodicamente  lo  stato  di  attuazione  di tali
rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;
    b) indicare  metodologie  di  valutazione  anche sulla scorta dei
suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture
di Ateneo;
    c) pubblicare,  al  termine  di  ciascun  anno, un rapporto sulle
attivita'  regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a
consorzi. Tale rapporto dovra' essere corredato da schede riassuntive
delle   informazioni   piu'   significative  quali:  i  contenuti,  i
contraenti,  la  struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo
stato  di  attuazione  ed altri elementi utili ai fini di offrirne un
quadro il piu' possibile esauriente.
                              Art. 46.
Acquisizioni   di   beni   e   servizi  e  affidamento  di  incarichi
                            professionali
  l.  L'Universita'  provvede  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
secondo   criteri  di  trasparenza  e  all'affidamento  di  incarichi
professionali  secondo  criteri  di riconosciuta professionalita', in
conformita'  alle  norme  previste  dal  regolamento  di  Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
                               Capo II
                  Aziende autonome dell'universita'
                              Art. 47.
                 Azienda universitaria "policlinico"
  1.  Ai  sensi  delle  leggi  vigenti e nel rispetto delle normative
universitarie,  che  espressamente vengono fatte salve, l'Universita'
degli  studi di Palermo comprende l'Azienda universitaria policlinico
per  lo  svolgimento  dell'attivita'  assistenziale  e  di formazione
sanitaria  connessa  con le attivita' istituzionali di didattica e di
ricerca scientifica della facolta' di medicina e chirurgia.
  2.  L'Azienda  universitaria  policlinico e' costituita con decreto
del  rettore.  Essa e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale,
patrimoniale  e contabile e la sua gestione e' informata al principio
dell'autonomia  economico-finanziaria  e  dei preventivi e consuntivi
per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.
  3.  L'Azienda,  costituita nell'ambito della facolta' di medicina e
chirurgia  ed  istituita  con  finalita'  di formazione e ricerca, in
quanto  policlinico  universitario  assume  anche  le caratteristiche
corrispondenti   a   ospedale   di   rilievo   nazionale  e  di  alta
specializzazione  e  come  tale si inserisce nel sistema di emergenza
sanitaria.
                              Art. 48.
                           Aziende agrarie
  1.  L'Universita', per le finalita' della didattica e della ricerca
scientifica nel settore dell'agricoltura, puo' dotarsi di una azienda
agraria di sua proprieta'.
  2.   L'organizzazione   e   la  gestione  dell'azienda  agraria  va
conformata  alle  norme  previste  dal  regolamento di gestione delle
aziende agrarie.
                              Parte VI
              DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
                               Capo I
                     Disposizioni di attuazione
                              Art. 49.
                        Modifiche di statuto
  1.  Le modifiche del presente statuto sono deliberate a maggioranza
assoluta  dei  componenti del senato accademico, sentiti il consiglio
di  amministrazione,  i  consigli di facolta', i consigli di corso di
studio e i consigli di dipartimento.
  2.  Il  consiglio di amministrazione ed i consigli di facolta' e di
dipartimento  possono  sottoporre  al  senato accademico proposte, di
modifica  dello  statuto.  Su  tali proposte, il senato accademico si
deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.
  3.  Lo statuto e' emanato dal rettore secondo le procedure previste
dalle leggi vigenti.
                              Art. 50.
                          Natura dei pareri
  1.  La  natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, e' da
intendersi  obbligatoria  e  non  vincolante.  Quando  non altrimenti
specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta
giorni  dalla  data  della  richiesta,  trascorsi  i  quali  l'organo
richiedente puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto.
                               Capo II
                      Disposizioni transitorie
                              Art. 51.
                   Entrata in vigore dello statuto
  1.  Il  presente  statuto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia
di  tutte  le  disposizioni  statutarie  le cui prescrizioni non sono
subordinate alla adozione di appositi regolamenti.
                              Art. 52.
                Elezioni e regole di incompatibilita'
  l.  Il rettore, i presidi di facolta', i presidenti di consiglio di
corso  di  studio  e  i  direttori  di  dipartimento  sono  eletti  a
completamento  della  definizione  dei  relativi  corpi  elettorali e
comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
  2.  Ai fini delle norme che prevedono i casi di non rieleggibilita'
negli  organismi  di  governo,  si  devono considerare i mandati gia'
maturati alla data di entrata in vigore dello statuto.
                              Art. 53.
      Trasferimento delle funzioni della commissione di ateneo
  1.  Le  funzioni  della commissione di Ateneo vengono trasferite al
senato accademico che si insediera' in applicazione dello statuto.
                              Art. 54.
                 Proroga dei regolamenti precedenti
  1.  I  regolamenti di attuazione del presente statuto devono essere
emanati  entro  un termine massimo di un anno dall'insediamento degli
organi competenti alla loro emanazione.
  2.  Fino  alla  approvazione  dei  nuovi  regolamenti  previsti dal
presente  statuto continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi
di Ateneo, i regolamenti precedentemente approvati.
  3. Tutte le materie per le quali esiste una specifica previsione di
legge  che  dispone  una  loro  definizione nell'ambito dello statuto
saranno  oggetto di appositi regolamenti da emanarsi entro un anno da
parte del senato accademico.
                              Art. 55.
                           I s t i t u t i
  l.  Dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' vietata
la costituzione di nuovi istituti.
  2.  Gli  istituti  esistenti non potranno comunque essere mantenuti
oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
  3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente statuto,
il senato accademico provvedera', in ogni caso, alla assegnazione dei
professori,  ricercatori,  assistenti  r.e.,  delle strutture e delle
attrezzature ai dipartimenti gia' costituiti o da costituire.
  4.  Per  la composizione del consiglio di istituto e per l'elezione
del  direttore  valgono  le norme previste dal presente statuto per i
corrispondenti organi di dipartimento.
                              Art. 56.
        Norme relative alla prima applicazione dello statuto
  l. In prima applicazione, si fanno salvi i risultati delle elezioni
studentesche  che  si  sono  gia'  svolte  anche  nel  caso  che esse
comportino   una  rappresentanza  superiore  al  20%  previsto  dallo
statuto.
  2.   Si  fanno  altresi'  salvi  i  risultati  delle  elezioni  dei
professori,    ricercatori,   assistenti   r.e.   e   del   personale
tecnico-amministrativo  in  quegli  organi che non abbiano subito una
variazione della rappresentanza eleggibile.
  3.    In    prima    applicazione    il    voto    del    personale
tecnico-amministrativo  per  l'elezione del rettore sara' espresso da
tutto  il  personale  in  servizio alla data fissata per l'elezione e
l'esito sara' pesato nella misura del 10% dei voti espressi.
                                                            Tabella A

  Settore 1: Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.
  Settore   2:  Scienze  biologiche,  scienze  della  terra,  scienze
agrarie.
  Settore 3: Scienze mediche e biomediche.
  Settore 4: Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale,
ingegneria dell'informazione.
  Settore    5:   Scienze   dell'antichita',   filologico-letterarie,
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
  Settore   6:   Scienze   giuridiche,  scienze  economiche,  scienze
politiche e sociali.