Art. 2. Obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro 1. L'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge comprende le operazioni seguenti: a) la compravendita, il prestito d'uso, il conferimento in garanzia e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro; b) la consegna materiale di oro nel compimento di operazioni finanziarie su oro; c) il trasferimento di oro al seguito da o verso l'estero, al di fuori dei casi di esecuzione delle operazioni di cui alle lettere a) e b). 2. Per le operazioni indicate nella lettera a) del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata dal venditore, dal soggetto che concede in prestito, dal garante o dal soggetto che a qualsiasi titolo si rende cedente dell'oro. Nel caso di operazioni compiute con l'estero, la dichiarazione deve essere effettuata dalla parte residente. Per le operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, gli intermediari finanziari effettuano la dichiarazione per l'oro materialmente consegnato o ricevuto. Per le operazioni di cui alla lettera c) del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata da chi ha il possesso dell'oro. 3. L'obbligo della dichiarazione spetta alle banche o agli operatori professionali per le operazioni di cui essi sono parti. 4. Per le operazioni compiute avvalendosi di una banca o di un operatore professionale il dichiarante ha facolta' di effettuare la dichiarazione consegnandola, entro il termine indicato nell'art. 3 del presente provvedimento, alla banca o all'operatore professionale che provvede senza ritardo alla trasmissione all'Ufficio.