Art. 2.
          Obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro
  1.  L'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della
Legge comprende le operazioni seguenti:
    a) la  compravendita,  il  prestito  d'uso,  il  conferimento  in
garanzia e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro;
    b) la  consegna  materiale  di  oro  nel compimento di operazioni
finanziarie su oro;
    c) il  trasferimento di oro al seguito da o verso l'estero, al di
fuori  dei casi di esecuzione delle operazioni di cui alle lettere a)
e b).
  2.  Per  le  operazioni  indicate  nella lettera a) del comma 1, la
dichiarazione  deve essere effettuata dal venditore, dal soggetto che
concede  in  prestito,  dal  garante  o  dal soggetto che a qualsiasi
titolo si rende cedente dell'oro. Nel caso di operazioni compiute con
l'estero,   la  dichiarazione  deve  essere  effettuata  dalla  parte
residente.  Per le operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, gli
intermediari   finanziari   effettuano  la  dichiarazione  per  l'oro
materialmente  consegnato  o  ricevuto. Per le operazioni di cui alla
lettera  c)  del  comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata da
chi ha il possesso dell'oro.
  3.   L'obbligo  della  dichiarazione  spetta  alle  banche  o  agli
operatori professionali per le operazioni di cui essi sono parti.
  4.  Per  le  operazioni  compiute  avvalendosi di una banca o di un
operatore  professionale  il dichiarante ha facolta' di effettuare la
dichiarazione  consegnandola,  entro  il termine indicato nell'art. 3
del  presente provvedimento, alla banca o all'operatore professionale
che provvede senza ritardo alla trasmissione all'Ufficio.