Art. 3.
              Contenuto e modalita' della dichiarazione
  1. La dichiarazione deve contenere:
    a) i dati identificativi del dichiarante;
    b) i dati identificativi della controparte;
    c) la  data,  il  tipo  dell'operazione,  il  quantitativo di oro
espresso in grammi e il relativo valore.
  2.  La dichiarazione va effettuata avvalendosi dell'allegato A, che
costituisce  parte  integrante  del presente provvedimento. Essa deve
essere   consegnata   ad  una  banca  ovvero  deve  essere  trasmessa
all'Ufficio  mediante  lettera  raccomandata con ricevuta di ritorno,
mezzi postali similari o consegna diretta.
  3.  Al  di  fuori  dei  casi  previsti  nel  comma  successivo,  la
dichiarazione,  debitamente  compilata  e  sottoscritta,  deve essere
trasmessa  all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello nel
quale l'operazione e' stata compiuta. Le operazioni del medesimo tipo
compiute  con  la  stessa  controparte  nell'arco  di un mese formano
oggetto di un'unica dichiarazione nella quale deve essere indicato il
numero  delle operazioni, la quantita' complessiva dell'oro negoziato
e il relativo valore.
  4.  Nei  casi  di  operazioni  di  trasferimento  al  seguito verso
l'estero   la   dichiarazione  deve  essere  effettuata  e  trasmessa
all'Ufficio prima del trasferimento stesso. Copia della dichiarazione
e  del  documento  che ne attesta l'avvenuta trasmissione all'Ufficio
devono accompagnare l'oro.
  5.   I   dichiaranti   conservano   per   dieci  anni  copia  delle
dichiarazioni trasmesse e della documentazione utilizzata per la loro
predisposizione.