Art. 3. Contenuto e modalita' della dichiarazione 1. La dichiarazione deve contenere: a) i dati identificativi del dichiarante; b) i dati identificativi della controparte; c) la data, il tipo dell'operazione, il quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore. 2. La dichiarazione va effettuata avvalendosi dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Essa deve essere consegnata ad una banca ovvero deve essere trasmessa all'Ufficio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta. 3. Al di fuori dei casi previsti nel comma successivo, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione e' stata compiuta. Le operazioni del medesimo tipo compiute con la stessa controparte nell'arco di un mese formano oggetto di un'unica dichiarazione nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni, la quantita' complessiva dell'oro negoziato e il relativo valore. 4. Nei casi di operazioni di trasferimento al seguito verso l'estero la dichiarazione deve essere effettuata e trasmessa all'Ufficio prima del trasferimento stesso. Copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione all'Ufficio devono accompagnare l'oro. 5. I dichiaranti conservano per dieci anni copia delle dichiarazioni trasmesse e della documentazione utilizzata per la loro predisposizione.