Art. 6. Variazioni e richiesta di informazioni 1. Le variazioni delle informazioni rese ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento devono essere comunicate all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate avvalendosi dell'allegato B. 2. L'Ufficio puo' richiedere ai soggetti destinatari del presente provvedimento ogni ulteriore informazione in relazione alle operazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, nonche' notizie, dati e documenti per verificare il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 5 della legge e nel presente provvedimento.