Art. 7.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le  operazioni  compiute dopo l'entrata in vigore della Legge e
prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento devono essere
dichiarate  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento.
  2.   L'Ufficio   potra',  con  successivo  provvedimento,  indicare
procedure   informatiche  e  telematiche  per  l'effettuazione  e  la
trasmissione  delle  dichiarazioni e delle comunicazioni previste nel
presente provvedimento.
  3.  Il  presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 14 luglio 2000
                                                 Il Presidente: Fazio