Art. 7. Disposizioni transitorie e finali 1. Le operazioni compiute dopo l'entrata in vigore della Legge e prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento devono essere dichiarate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. 2. L'Ufficio potra', con successivo provvedimento, indicare procedure informatiche e telematiche per l'effettuazione e la trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste nel presente provvedimento. 3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 14 luglio 2000 Il Presidente: Fazio