(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I
                     Definizione di "incidente"
    Nel   presente  allegato  vengono  definiti  i  criteri  con  cui
un'"incidente",   che   avvenga  durante  le  operazioni  di  carico,
trasporto  e  scarico  di  merci  pericolose, sia da considerare come
motivo  per  la  redazione  da  parte  del consulente della relazione
prevista  dal  comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 40.
    Un  "incidente" e' da considerare tale, se risponde ad almeno uno
dei criteri appresso enunciati:
                             Criterio 1.
                       Danni a persone o cose
    La  merce  pericolosa  trasportata,  ovvero caricata o scaricata,
deve  aver  avuto  un ruolo determinante nel provocare l'incidente di
cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
    Cio' premesso, si ha un'"incidente" se si verifica almeno uno dei
seguenti eventi:
      a) decesso di una o piu' persone;
      b) ferite o danni ad una o piu' persone, con prognosi superiore
a sette giorni;
      c) danni  a  cose  od  all'ambiente  valutabili  per  un  costo
superiore a cinquemila euro.
                             Criterio 2.
                    Perdite di materie pericolose
    Si distinguono i seguenti casi:
      a) trasporti  in  cisterna  od alla rinfusa; e' da considerarsi
"incidente" se la quantita' di materia fuoriuscita o dispersa durante
il  trasporto,  o  durante  le  operazioni  di  carico  o scarico, e'
superiore  ai  limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente
definiti dal marginale 10011 dell'ADR;
      b) trasporti in imballaggi o GRV; e' da considerare "incidente"
qualsiasi  perdita  o  spandimento,  che  si  verifichi in condizioni
normali  di utilizzo causati da difetti costruttivi dell'imballaggio,
ovvero  da  rottura  dell'imballaggio  stesso  conseguente  a  caduta
durante  il  carico  o  scarico,  od eccessivo logoramento causato da
prolungate   vibrazioni  durante  il  trasporto;  e'  da  considerare
altresi'   incidente   ogni   perdita   o   spandimento  per  rottura
dell'imballaggio  dovute  ad  altra  causa,  se  superiore  ai limiti
indicati al precedente punto a).
                             Criterio 3.
               Motivi precauzionali di ordine pubblico
    Sono  parimenti  da  considerare "incidenti" anche quegli eventi,
verificatisi  in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci
pericolose,   in  cui  la  merce  pericolosa  abbia  avuto  un  ruolo
determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorita' pubblica abbia
preso  rilevanti  provvedimenti  precauzionali,  quali  evacuazioni o
confinamenti  di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre
infrastrutture, ecc.