Art. 2. La partecipazione delle societa' finanziarie ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al capitale di rischio delle cooperative di cui all'art. 1 deve essere inferiore al cinquanta per cento. In presenza di utili di bilancio delle cooperative partecipate, le societa' finanziarie hanno diritto ad un dividendo superiore fino a due punti a quello deliberato dall'assemblea per gli altri soci. Qualora, in presenza di utili di bilancio l'assemblea deliberi di non distribuire i dividendi ai soci ordinari, le societa' finanziarie hanno comunque diritto ad un dividendo pari al due per cento del capitale sottoscritto e versato.