Art. 2.
  La   partecipazione  delle  societa'  finanziarie  ai  sensi  degli
articoli  16 e 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al capitale di
rischio  delle cooperative di cui all'art. 1 deve essere inferiore al
cinquanta   per  cento.  In  presenza  di  utili  di  bilancio  delle
cooperative  partecipate, le societa' finanziarie hanno diritto ad un
dividendo   superiore   fino   a   due   punti  a  quello  deliberato
dall'assemblea  per  gli altri soci. Qualora, in presenza di utili di
bilancio  l'assemblea deliberi di non distribuire i dividendi ai soci
ordinari,  le  societa'  finanziarie  hanno  comunque  diritto  ad un
dividendo pari al due per cento del capitale sottoscritto e versato.