L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato; Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, di attuazione delle direttive 92/96/CE e 92/49/CE rispettivamente in materia di assicurazione diretta sulla vita e di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, che ai commi 2 e 3 ha introdotto l'art. 9-bis (Stretti legami) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e l'art. 11-bis (Stretti legami) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nei quali e' previsto che l'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami disciplinate negli articoli medesimi; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni recanti l'indicazione delle suddette modalita' tecniche; Dispone: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente provvedimento, riguardanti le modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia ed alle rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea incluse nell'ambito di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175.