Art. 2.
                           Stretti legami
  1.  Ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  174,  e dell'art. 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175, sussistono stretti legami quando:
    a.1)  l'impresa  assicuratrice  controlla,  ai sensi dell'art. 1,
comma  1,  rispettivamente  lettere  o) e m), dei decreti legislativi
17 marzo 1995, n. 174, e n. 175, un'altra societa';
    a.2)  l'impresa  assicuratrice e' controllata, ai sensi dell'art.
1,  comma 1, rispettivamente lettere o) e m), dei decreti legislativi
17 marzo 1995, n. 174, e n. 175, da una persona fisica o giuridica;
    b.1)  l'impresa  assicuratrice  detiene,  direttamente  o  per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta
persona,  una  partecipazione in altra societa' in misura almeno pari
al  10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che,
pur  rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la
possibilita'   di  esercitare  un'influenza  notevole  ancorche'  non
dominante;
    b.2)  una  persona fisica o giuridica detiene, direttamente o per
il  tramite  di  societa'  controllate,  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona, una partecipazione in un impresa assicuratrice in
misura  almeno  pari  al  10  per cento del capitale o dei diritti di
voto,  ovvero  tale  che,  pur rimanendo al di sotto del limite sopra
indicato,  da'  comunque  la  possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
    c) l'impresa  assicuratrice  ed un'altra societa' sono sottoposte
al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione
unitaria  in  virtu'  di  un  contratto o di una clausola statutaria,
oppure  quando  i  loro  organi  di  amministrazione sono composti in
maggioranza  dalle  medesime  persone.  La  direzione  unitaria  puo'
concretizzarsi   anche   in   legami   importanti   e   durevoli   di
riassicurazione;
    d) l'impresa assicuratrice ed un'altra persona fisica o giuridica
presentano  un  collegamento  di  carattere  tecnico,  organizzativo,
finanziario,  convenzionale  o familiare che possa influire in misura
rilevante   sulla   gestione  dell'impresa.  Il  rapporto  di  natura
familiare,  per  le  persone  giuridiche, e' riferito sia al soggetto
controllante  persona  fisica  sia  agli  amministratori  o direttori
generali delle stesse.