Art. 2. Stretti legami 1. Ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sussistono stretti legami quando: a.1) l'impresa assicuratrice controlla, ai sensi dell'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere o) e m), dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e n. 175, un'altra societa'; a.2) l'impresa assicuratrice e' controllata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere o) e m), dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e n. 175, da una persona fisica o giuridica; b.1) l'impresa assicuratrice detiene, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in altra societa' in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; b.2) una persona fisica o giuridica detiene, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in un impresa assicuratrice in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; c) l'impresa assicuratrice ed un'altra societa' sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione; d) l'impresa assicuratrice ed un'altra persona fisica o giuridica presentano un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale o familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. Il rapporto di natura familiare, per le persone giuridiche, e' riferito sia al soggetto controllante persona fisica sia agli amministratori o direttori generali delle stesse.