Art. 3. Obblighi informativi relativi alle modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami 1. Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di stretti legami, le imprese e le rappresentanze generali rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento trasmettono all'ISVAP in allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa ovvero, per le imprese e rappresentanze generali gia' autorizzate, a richiesta dell'ISVAP medesimo, la seguente documentazione: a) relazione sulla struttura giuridica ed economica del gruppo di imprese del quale eventualmente fa parte l'impresa assicuratrice redatta sulla base dei legami di cui all'art. 2, comma 1, lettera a.1), a.2) e lettera c) del presente provvedimento; b) relazione sugli assetti proprietari dell'impresa assicuratrice con indicazione di tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono in essa, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; c) relazione sulle societa' di cui l'impresa assicuratrice detiene, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione in misura almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; d) relazione sui rapporti di collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che l'impresa assicuratrice ha con altri soggetti interni o esterni al gruppo di cui alla lettera a) del presente articolo e che possono influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa stessa; e) copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo fra i soci dell'impresa assicuratrice che consentano il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori dell'impresa stessa; f) copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo cui partecipa l'impresa assicuratrice che consentano il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori di altre societa'.