Art. 3.
Obblighi    informativi   relativi   alle   modalita'   tecniche   di
         individuazione delle fattispecie di stretti legami
  1. Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di stretti legami,
le  imprese  e  le  rappresentanze generali rientranti nell'ambito di
applicazione  del  presente  provvedimento  trasmettono  all'ISVAP in
allegato  all'istanza  di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa  ovvero,  per  le imprese e rappresentanze generali gia'
autorizzate,   a   richiesta   dell'ISVAP   medesimo,   la   seguente
documentazione:
    a) relazione sulla struttura giuridica ed economica del gruppo di
imprese  del  quale  eventualmente  fa  parte l'impresa assicuratrice
redatta  sulla  base  dei  legami di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a.1), a.2) e lettera c) del presente provvedimento;
    b) relazione sugli assetti proprietari dell'impresa assicuratrice
con  indicazione  di  tutte  le  persone  fisiche  o  giuridiche  che
detengono  in  essa,  direttamente  o  per  il  tramite  di  societa'
controllate,  societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona,  una
partecipazione  in  misura almeno pari al 10 per cento del capitale o
dei  diritti  di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del
limite  sopra  indicato,  da'  comunque la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante;
    c) relazione   sulle  societa'  di  cui  l'impresa  assicuratrice
detiene,  direttamente  o  per  il  tramite  di societa' controllate,
societa'  fiduciarie  o per interposta persona, una partecipazione in
misura  almeno  pari  al  10  per cento del capitale o dei diritti di
voto,  ovvero  tale  che,  pur rimanendo al di sotto del limite sopra
indicato,  da'  comunque  la  possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
    d) relazione  sui  rapporti di collegamento di carattere tecnico,
organizzativo,  finanziario,  convenzionale e familiare che l'impresa
assicuratrice  ha  con  altri soggetti interni o esterni al gruppo di
cui  alla  lettera a) del presente articolo e che possono influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa stessa;
    e) copia  di  eventuali  patti  di  sindacato  di voto e comunque
comunicazione  di  ogni accordo fra i soci dell'impresa assicuratrice
che  consentano  il  controllo  della maggioranza dei diritti di voto
ovvero  conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza
degli amministratori dell'impresa stessa;
    f) copia  di  eventuali  patti  di  sindacato  di voto e comunque
comunicazione  di  ogni accordo cui partecipa l'impresa assicuratrice
che  consentano  il  controllo  della maggioranza dei diritti di voto
ovvero  conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza
degli amministratori di altre societa'.