IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria  1981)  come  risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
20 luglio  2000  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti in data 24 maggio e 26 giugno 2000, con i
quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei
certificati  di  credito  del  Tesoro  "zero  coupon" della durata di
diciotto  mesi  (CTZ-18),  con  decorrenza  31 maggio 2000 e scadenza
30 novembre 2001;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, recate
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi  ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 dalla legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
quinta tranche di "CTZ-18", con decorrenza 31 maggio 2000, e scadenza
30 novembre  2001, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro,
di  cui  al  decreto  ministeriale  del  24 maggio 2000, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  della  prima  e  seconda tranche dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 maggio 2000.