Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  art.  2, avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei   certificati,   per   un   importo  massimo  del  10  per  cento
dall'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti in titoli di Stato" individuati ai sensi dell'art. 3 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159,
del  9 luglio  1999,  che  abbiano  partecipato all'asta della quinta
tranche  e  verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli
12 e 13 del citato decreto del 24 maggio 2000, in quanto applicabili;
il  collocamento della tranche supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 27 luglio 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime  tre  aste dei "CTZ-18", ivi compresa quella di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.