Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della decima tranche
dei   titoli   stessi  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9 luglio  1999, che abbiano partecipato all'asta della nona
tranche  e  verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli
11  e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili;
il  collocamento della tranche supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui
all'articolo 1 del presente decreto.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 31 luglio 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre   aste   dei   B.T.P.  decennali,  ivi  compresa  quella  di  cui
all'articolo  1  del  presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.