Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1
del  precedente  art.  1,  dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita'   indicate  negli  articoli  9  e  10  del  citato  decreto
ministeriale  del  29  dicembre  1999,  entro  le  ore  11 del giorno
28 luglio 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli  11, 12 e 13 del medesimo decreto del 29 dicembre
1999. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.